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Scuola: Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per tutto il personale docente, educativo ed Ata vanno presentate entro il 4 luglio 2008.

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: sottoscritto il contratto integrativo per il 2008-2009

17-06-2008 | Scuola

Nella serata di lunedì 16 giugno 2008 è stato sottoscritto al Miur il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2008-2009 (testo del CCNI). Le domande vanno presentate da parte di tutto il personale docente, educativo e Ata entro il 4 luglio 2008.

Nel nuovo contratto molte le precisazioni, poche le novità di rilievo rispetto al precedente (in grassetto tutte le modifiche).
  • Inseriti nel nuovo testo i vari chiarimenti emanati lo scorso anno dal ministero rispetto al vecchio testo.
  • La valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio, cui la domanda viene presentata, mentre per quanto concerne i titolari sulla D.O.S. (sostegno secondo grado) e sulla D.O.P. la valutazione viene effettuata dagli U.S.P. (uffici scolastici provinciali).
  • All’art. 4 si chiarisce che compete alla contrattazione di scuola, nel definire i criteri di assegnazione del personale nei vari plessi e/o sedi del circolo o istituto ed in particolare se collocati in distretti diversi dello stesso comune, regolare le modalità di applicazione delle norme sulle precedenze.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno qualsiasi dei motivi previsti all’art. 7: ricongiungimento al coniuge o convivente, ai figli, ai genitori o per gravi esigenze di salute. Rimane fermo però che il punteggio per il riavvicinamento ai figli spetta se minorenni oppure anche maggiorenni, ma solo se inabili o handicappati; cosi come spetta per il ricongiungimento ai genitori, ma solo nel caso in cui almeno uno di loro abbia più di 65 anni (si veda tabelle di valutazione). In assenza di queste condizioni si concorre con punteggio uguale a zero.
  • È obbligatorio richiedere l’assegnazione provvisoria nella propria tipologie di posto o classe di concorso e, solo in aggiunta, anche per posto o classe/i di concorso diversa/e se in possesso di titolo valido per la mobilità professionale. La prima domanda precede sempre tutte le altre. Se si richiedono preferenze per scuole diverse dal comune di ricongiungimento (o dal distretto di ricongiungimento in caso di comune con più distretti) è obbligatorio indicare l’intero comune (o distretto) pena l’annullamento di tutte le altre preferenze. Infine si è chiarito che le preferenze sono prese in considerazione nell’ordine espresso per tutte le tipologie di ulteriori domande presentate.
  • Ai fini della precedenza L. 104, e a differenza delle operazioni di mobilità definitiva in cui è necessario una certificazione medica a carattere permanente (salvo per i bambini entro il 3° anno di vita), nelle operazioni di mobilità annuale è sufficiente anche la certificazione provvisoria, purché di durata comunque superiore alla durata del provvedimento di utilizzazione e assegnazione (artt. 8 e 19 punto IV).
  • In attesa dell’applicazione a regime della sequenza Ata, art. 62 del Ccnl 29 novembre 2007, rimane transitoriamente in vigore l’art. 11-bis sulla sostituzione del DSGA.

Ora si può avviare la contrattazione in ambito regionale (art. 3) che si dovrà occupare, tra le altre cose, dei criteri per la definizione del quadro complessivo delle disponibilità per le varie operazioni, della possibilità di scambio tra coniugi e della possibilità, o meno, di consentire l’assegnazione provvisoria anche nell’ambito del comune di titolarità, soprattutto per le grandi aree metropolitane (art. 7 commi 7 e 9).

La contrattazione al MIUR prosegue nella prossima settimana per definire le modalità di utilizzazione del personale inidoneo.

Roma, 17 giugno 2008

 

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