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Risoluzione pro ripristino doppio punteggio di montagna

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27 marzo 2009 – red
Presentata dai deputati Goisis Lega Nord) , Caparini (Lega Nord) , Di Centa (PdL) una risoluzione che impegna il Governo a valutare l’opportunità di intraprendere iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna dando una interpretazione univoca della norma affinché non si creino disparità di trattamento.

Secondo gli onorevoli ” la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1 o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»”

pertanto creano una disparità di trattamento nei confronti dei già docenti assunti a tempo indeterminato in virtù del raddoppio del punteggio di montagna e dei docenti che mantengono il doppio punteggio per aver insegnato in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007.

La risoluzione

Risoluzione in Commissione 7-00106

presentata da

PAOLA GOISIS
lunedì 12 gennaio 2009, seduta n.112

La VII Commissione,

premesso che:

la legge n. 143 del 2004 ha istituito il doppio punteggio per l’insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, disposizione già prevista dalla legge n. 90 del 1957 per le scuole elementari di montagna pluriclasse; la legge n. 186 del 2004 ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;

l’applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso tale da indurne l’abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1 o settembre 2007;
con la sentenza n. 11, del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004 limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;

ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell’istruzione ha consultato l’Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l’adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;

il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all’applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1 o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»;

il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d’ufficio dal Sistema informativo»;

i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003-2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l’applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;

l’amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;

la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;

l’articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intraprendere iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna dando una interpretazione univoca della norma affinché non si creino disparità di trattamento.

(7-00106)«Goisis, Caparini, Di Centa».

da orizzontescuola

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