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Graduatorie ad esaurimento: precisazioni diritto al riconoscimento della riserva

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04 giugno 2009 – Lalla da orizzontescuola
L’USR Puglia fornisce delle precisazioni sul diritto al riconoscimento della riserva di cui alla legge 68/99 per chi si iscrive per la prima volta in graduatoria. Per il loro contenuto, le precisazioni sono valide a livello nazionale.

Innanzitutto

  • i requisiti (titolo di riserva ed iscrizione nelle elenchi del collocamento obbligatorio) per usufruire del beneficio della riserva devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda alla procedura concorsuale

Questo vale per chi inserisce il beneficio della riserva per la prima volta, mentre chi chiede la riconferma della condizione di riservatario , deve solo barrare l’apposita casella nel modello di domanda. Non è richiesta in questo caso lo stato di disoccupazione con iscrizione negli appositi elenchi, già resa in occasione della prima iscrizione.
Pertanto, il docente che ha già dichiarato la riserva e risulta impegnato in una supplenza alla data di scadenza di presentazione delle domande per le Gae, non deve temere nulla, perchè le due situazioni non sono in contrasto tra di loro.

  • il beneficio non può essere esteso al personale a tempo indeterminato , in quanto la tutela è volta al reperimento della prima occupazione.
  • i requisiti devono essere dichiarato solo nel caso di nuova inclusione o di situazione sopraggiunta in occasione del presente aggiornamento
  • l’ accertamento dello stato di disoccupazione , la compatibilità con incarico a tempo determinato secondo i limiti
    temporali e di reddito previsti dalla normativa su richiamata, rientra nella esclusiva competenza dei Centri per l’impiego e non dell’Amministrazione scolastica.

La nota

Fonte orizzontescuola

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