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Sono equiparati ai “master”..

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i “corsi perfezionamento” di 1500 ore e 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza dei docenti

come da noi sostenuto sulla base della normativa vigente, nonché sulla base dei vari pronunciamenti a livello :

e inoltre:

Del resto poi anche il comma 10 dell’art. 3 del D.M. D.M. 42 dell’8 aprile 2009 aveva disposto l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.

Ciò che conta – ai fini della valutazione – è il numero dei crediti maturati (CFU 60) e non la “denominazione” del corso.

Al corso di perfezionamento universitario di 1500 ore e 60 crediti vanno cioè attribuiti punti 3 qualsivoglia graduatoria del personale docente. in

In senso diametralmente opposto si esprimeva – a sorpresa – nei giorni scorsi il Dirigente dell’USP di Caserta a proposito di attribuzione di punteggio nelle graduatorie d’istituto, facendone oggetto di apposita circolare inviata a tutte le scuole.

A soluzione della problematica è intervenuto il MIUR con propria nota prot. n. AOODGPER 16802 del 6/11/2009, così come riportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con propria circolare prot. n.AOODRCAUffDir. N. 16374/U DEL 6 NOVEMBRE 2009, secondo la quale…

“…per le graduatorie di Istituto i diplomi di perfezionamento universitario, conseguiti con 1500 ore e 60 crediti, con esame finale e coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria” sono assimilabili ”ai fini della valutazione, al master universitario, come previsto al punto 3 della tabella valida per le graduatorie di Istituto, parimenti a quanto avviene al punto C.7 della tabella per le graduatorie ad esaurimento. Tanto premesso, per il citato diploma di perfezionamento universitario sono attribuibili punti 3…”

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