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sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno

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In merito all’utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui “…attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non

quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo

riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto

Pertanto, l’utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza

in classi diverse è possibile solo quando l’alunno con disabilità, destinatario del

progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità

ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente

Scolastico.

È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l’insegnante

curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della

contitolarità dell’insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno

di supplenza ma di diversa organizzazione dell’attività didattica. Anche questa situazione

va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti

ricadute sulla qualità dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.

Si ringrazia per l’attenzione e l’abituale collaborazione e si porgono i più

cordiali saluti

l’insegnante per le(pag. 15)”.I

L DIRIGENTE REGGENTEFranco Venturella

U.S.P. Vicenza – Nota 4152-10 (sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno).

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