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Per le gravi patologie, solo il certificato può non bastare

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Tra contratto e nuove norme, ecco come districarsi nel labirinto delle assenze per malattia

Le norme che disciplinano le assenze per motivi di salute del personale della scuola, sia quello con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono contenute negli articoli 17, 19 e 20 del contratto 27 novembre 2007. Fatta eccezione per le disposizioni contenute nel comma 9 dell’art. 17 e nel comma 15 dell’articolo 19.

Si tratta di norme che, per la loro chiarezza, solo raramente hanno dato adito a controversie interpretative o a conflitti tra personale e dirigenza scolastica. Prevedono, tra l’altro, che il personale di ruolo che si assenza per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, all’intera retribuzione per i primi nove mesi, al 90% per i successivi tre mesi e al 50% per gli ulteriori sei mesi; che il personale con contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico con retribuzione per intero nel primo mese e al 50% nel secondo e terzo, alla sola conservazione del posto per il restante periodo. E che quello assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico ha, invece, diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali con retribuzione al 50%.

I commi 9 e 15 citati in premessa disciplinano, invece, seppure sommariamente e senza alcuna distinzione di status del personale, le assenze per malattia derivante da gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/ o parzialmente invalidanti. E sono oggetto di richieste continue di chiarimenti da aprte del personale. Ecco come districarsi.

In questo caso i periodi di assenza per sottoporsi a terapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui in premessa e vanno interamente retribuiti. L’ applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9 non è apparsa, fin dal primo momento, semplice soprattutto perché da un lato viene lasciato nell’assoluto generico il richiamo alle «gravi patologie» e dall’altro non viene precisata la natura o la durata della terapia che può comportare uno stato parzialmente e/o temporaneamente invalidante. In assenza di una specifica elencazione malattie comprese nella dizione gravi patologie, da più parti viene utilizzato l’elenco di quelle considerate malattie croniche ad invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs del ministero della sanità del 29 aprile 1998 n. 124. In ogni caso la gravità della patologia non può essere rimessa ad una valutazione discrezionale del dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente Azienda sanitaria direttamente o con certificazione rilasciata dai medici di famiglia che siano dell’Asl ovvero da specialisti che operano presso gli ambulatori del Servizio sanitario nazionale. È comunque opinione consolidata che la certificazione attestante la grave patologia non sia, tuttavia, sufficiente perché le assenze possano fruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente ma deve contenere la specifica terapie necessaria e indicare i giorni durante i quali il dipendente deve essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. L’ultima annotazione riguarda l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie. Il decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, datato 18 dicembre 2009, n. 206 dispone all’art. 2 che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ( dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) i dipendenti per i quali l’assenza è etimologicamente riconducibile alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 20/04/2010

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