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I doveri terminano con la sospensione delle lezioni

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Giù le mani dalle vacanze. Gli obblighi degli insegnanti cessano con il termine delle lezioni. Restano ipotizzabili gli obblighi nei limiti delle attività funzionali all’insegnamento come sancito dal contratto di lavoro, ma superato il limite stabilito spetta la retribuzione supplementare. Inoltre, va sottolineato che gli incarichi amministrativi non spettano assolutamente ai docenti come sancito dall’art.17 del dpr 3/57, applicabile al comparto scuola. È la risposta al quesito di un lettore alle prese con le richieste del suo dirigente.

Sono un’insegnante di ruolo nella scuola primaria, il mio dirigente mi ha chiesto di compilare le cedole dei libri di testo, ma io credo che non sia mia competenza. Cosa devo fare? Nel periodo fra la fine delle lezioni e i primi di agosto i dirigenti possono impegnarci tutte le mattine in riunioni di progettazione per il principio che noi siamo in servizio e quindi dobbiamo lavorare tutti i giorni per 24 ore settimanali?

Gli ordini di servizio possono essere contestati utilizzando il rimedio dell’atto di rimostranza, previsto dall’art. 17 del decreto del presidente della repubblica 3/57, applicabile al comparto scuola in quanto espressamente richiamato dall’art.146 del vigente contratto di lavoro. A seguito della presentazione dell’atto di rimostranza l’ordine di servizio decade e, per riacquistare effettività, necessita di relativa reiterazione in forma scritta. Se ciò dovesse avvenire l’insegnante può impugnare l’ordine davanti al giudice ordinario atteso che, evidentemente, il lavoro amministrativo in parola non rientra tra gli obbligo connessi all’esercizio della professione docente. Quanto ad eventuali obblighi nei periodi di sospensione delle lezioni, essi sono ipotizzabili nel limite delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29, comma 3, lett. a) e b) del vigente contratto di lavoro. Superato tale limite spetta la retribuzione supplementare. È bene precisare, peraltro, che l’obbligo della prestazione di insegnamento di cui all’art. 28 del medesimo accordo cessa con la sospensione delle lezioni. E in ogni caso: «Se per l’attività svolta quale componente di una commissione d’esame non compete alcun compenso aggiuntivo, non si ravvisa invece ragione alcuna perché anche le attività funzionali all’insegnamento, che obbligo di servizio non sono, debbano essere svolte senza che l’insegnante riceva il giusto compenso (Tribunale di Trento 23/01/2004)».

Antimo Di Geronimo

Note: ItaliaOggi Azienda Scuola 6/07/2010
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