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La Commissione Bilancio della Camera certifica all’unanimità la conformità della legge di stabilità confermando il comma sull’adeguamento dell’orario a 24 ore

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Nel sottolineare come il metro di valutazione seguito sia stato rigoroso, ma equilibrato, propone di esprimere il seguente parere:
« La V Commissione bilancio, tesoro e  programmazione,  esaminato, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2, del Regolamento, il disegno di  legge recante disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
osservato che l’articolo 11 della legge  31 dicembre 2009, n. 196, nel disciplinare  i limiti di contenuto della legge di stabilità,  oltre a precludere l’introduzione in tale  legge di norme di delega, fa divieto di  inserire disposizioni di carattere localistico  o microsettoriale, precludendo altresì la  possibilità di inserire nell’articolato del provvedimento norme che comportino aumenti  di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia,  nonché norme di carattere ordinamentale  o organizzatorio, anche se suscettibili  di determinare aumenti di  entrata o riduzioni di spesa;
considerato che le limitazioni di contenuto  del disegno di legge di stabilità  rilevano anche con riferimento alle eventuali  modifiche che potranno essere apportate  al medesimo nel corso dell’esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi  inammissibili per estraneità di materia
le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell’articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:
a) agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in
conformità a quanto richiesto dall’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) dal prospetto di copertura recato  dal disegno di legge risulta che, nel complesso, i mezzi di copertura eccedono gli oneri di natura corrente di 416 milioni di euro per l’anno 2013, 460 milioni di euro nell’anno 2014 e 935 milioni di euro nel 2015;
RITIENE
che il disegno di legge recante disposizioni  per la formazione del bilancio annuale  e pluriennale dello Stato (legge di  stabilità 2013) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;
RITIENE
di sottoporre all’attenzione del Presidente  della Camera, al fine delle decisioni  da assumere ai sensi dell’articolo 120,  comma 2, del Regolamento, le seguenti  disposizioni, suscettibili di essere valutate  estranee al contenuto proprio della legge   di stabilità, come determinato dalla legislazione  vigente:
A) disposizioni di carattere ordinamentale  e organizzatorio che, anche alla luce  delle indicazioni contenute nella relazione  tecnica, non comportano apprezzabili effetti  finanziari e non concorrono alla definizione  della manovra di bilancio:
l’articolo 3, comma 9, lettera b), che esonera dal pagamento dell’imposta per la registrazione degli atti giudiziari quanti abbiano subito danni a causa della violazione del termine ragionevole del processo, adeguando l’ordinamento ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo;
l’articolo 3, comma 10, primo periodo, e, per coordinamento, al secondo periodo, le parole: « di cui al presente comma e quelle », che limita il compenso del difensore della parte vittoriosa ad un importo non superiore al valore effettivo della causa;
l’articolo 3, comma 13, che apporta modifiche alla composizione della Commissione d’esame per la professione di avvocato;
l’articolo 3, comma 15, che prevede l’esclusione degli istituti penitenziari dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 7, del decretolegge n. 98 del 2011, che attribuiscono all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni statali;
l’articolo 3, comma 16, relativo alla razionalizzazione della vigilanza sugli ordini professionali, al fine di attribuirla a dicasteri diversi dall’amministrazione della giustizia;
l’articolo 3, comma 32, che stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero dell’idoneità all’insegnamento, ai fini della riammissione in servizio;
l’articolo 3, comma 33, che attribuisce all’INPS le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile;
l’articolo 3, comma 35, che prevede la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e mediante la stipula di apposite convenzioni, progetti per lo svolgimento di attività di carattere straordinario anche al fine dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali;
l’articolo 3, comma 36, che reca disposizioni relative all’applicazione delle misure in materia di attribuzione di posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed educative;
l’articolo 3, comma 39, che consente la costituzione di uffici scolastici di carattere interregionale avvalendosi delle procedure di organizzazione già previste per quelli a carattere regionale dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
l’articolo 3, comma 40, che disciplina la formazione delle classi delle scuole paritarie;
l’articolo 3, comma 41, che detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che essi debbano essere sostenuti, ove possibile, presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza;
l’articolo 7, commi 12, e 13, i quali prevedono che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipuli apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre il comma 13 attribuisce i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sulle predette attività di gestione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
l’articolo 7, commi da 22 a 24, che reca disposizioni in materia di funzionamento e composizione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, operante come autorità nazionale anticorruzione;
l’articolo 7, commi da 27 a 33, che prevede la soppressione di alcune commissioni tecniche di verifica in materia ambientale e la conseguente istituzione della commissione unica per i procedimenti ambientali VIA/VAS e AIA, con la conseguente previsione di risparmi a regime;
l’articolo 7, comma 34, che prevede che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verifichi l’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale;
l’articolo 10, che reca disposizioni volte sia all’istituzione dell’Agenzia per la coesione sia alla razionalizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
l’articolo 11, che reca disposizioni volte al riordino degli enti di ricerca, fra le quali l’istituzione della consulta dei presidenti di vari enti ivi indicati, nonché l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale,
B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:
l’articolo 3, comma 28, che reca un intervento microsettoriale, autorizzando la spesa di 600 mila euro a decorrere dall’anno 2013 quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma;
l’articolo 3, comma 34, che modifica l’articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, prevedendo un valore minimo di risorse da destinare all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
l’articolo 8, comma 15, che dispone un’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico di Bruxelles;
l’articolo 8, comma 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A.;
l’articolo 8, comma 19, che autorizza una spesa per realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro, prevedendo una autonoma copertura finanziaria;
C) Disposizioni che recano misure non destinate a produrre effetti nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento:
l’articolo 9, comma 1, capoverso Articolo 16-bis, comma 3, che prevede che il fondo per il finanziamento per il trasporto pubblico locale, sia ripartito con riferimento all’anno 2012, con riferimento sulla base del criterio storico;
D) Voci inserite nelle tabelle allegate al disegno di legge in contrasto con la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica:
la voce inserita nella Tabella C riferita al Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, che, sulla base di quanto previsto in tale ultima disposizione, dovrebbe essere inserita nella Tabella E, come peraltro indicato nel medesimo disegno di legge ».

La Commissione approva, all’unanimità, la proposta del presidente.
La seduta termina alle 19.15.

 

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