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CONGEDI – PERMESSI

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CONGEDI – PERMESSI

 

Domanda : Assenza per malattia
1. Il permesso per motivi personali/familiari si può chiedere anche per visita medica o la visita medica rientra obbligatoriamente nella malattia?
2. Un dipendente viene ricoverato in ospedale in orario pomeridiano (ore 17,30) per un intervento pianificato da tempo: può prestare regolarmente il suo servizio antimeridiano o deve assentarsi per tutta la giornata?
Risposta:
La Circolare della Funzione Pubblica n. 8/2008 del 5.9.2008 precisa che gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono: i permessi brevi, soggetti a recupero; i permessi per documentati motivi personali; l’assenza per malattia; le ferie.
Per il secondo quesito, se è il dipendente stesso che intende prestare il suo servizio antimeridiano nella stessa giornata in cui è previsto il suo ricovero ospedaliero in orario pomeridiano e chiedere l’assenza per malattia dal giorno successivo, non vedo alcun problema, se non lodare lo zelo dello stesso. In ogni caso l’assenza per malattia non può essere usufruita a ore, ma a giorni.
(Elio Costa 13.05.2013)

Domanda : Anno Sabbatico
Ci sono dei termini temporali precisi per chiedere l’anno sabbatico? A chi va fatta la domanda? Si possono pagare i contributi? E’ vero che non si è tenuti a motivarla e che non può essere rifiutata?.
Risposta:
I docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova hanno diritto ad usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni, compreso il primo decennio, ai sensi dell’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La richiesta di fruizione dell’anno sabbatico va presentata al proprio dirigente scolastico, non occorre motivarla ed è sottratta all’apprezzamento discrezionale del medesimo. Non ci sono termini entro cui presentare la richiesta; in ogni caso, se si decide di usufruirne, la domanda va presentata quanto prima, in modo da consentire all’Amministrazione di coprire il posto con una nomina annuale o con l’utilizzazione o assegnazione provvisoria di personale di ruolo.
L’aspettativa non retribuita non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico (dall’1.9 al 31.8) esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28.3.2000, n. 96).
L’ano sabbatico è sganciato dai limiti massimi della normale aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro o di studio.
Per i detti periodi si può provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali (per la pensione).
(Elio Costa 30.04.2013)

Domanda : Aspettativa
Volevo sottoporle un quesito circa la possibilità di usufruire ancora di aspettativa. Illustro la situazione:
-a.s. 2011/12: concessa aspettativa dal 1.9.2011 al 30.6.2012 con ripresa del servizio dal 1.7.2012 al 31.8.2012
-a.s. 2012/13: concesso anno sabbatico dal 1.9.2012 al 31.8.2013.
A settembre dovrò rientrare o potrò usufruire ancora dei restanti mesi (8) per completare i 2 anni e mezzo in un quinquennio?
Risposta:
L’anno sabbatico è sganciato dai limiti massimi della normale aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio di cui all’art. 18 del CCNL 29 novembre 2007.
Nel suo caso, quindi, lei finora ha usufruito di 10 mesi di aspettativa per i motivi di cui all’art. 18. La durata massima dell’aspettativa è di 12 mesi e due periodi si cumulano nel caso in cui non ci sia servizio attivo superiore a 6 mesi. Dal 1° settembre prossimo potrà usufruire soltanto di ulteriori 2 mesi, in quanto dal 1° settembre 2011 non c’è stata ripresa del servizio se non per soli 2 mesi (dal 1.7.2012 al 31.8.2012).
Per motivi di particolare gravità l’Amministrazione può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi (art. 70, comma 2, DPR 10.1.1957, n. 3).
(Elio Costa 30.04.2013)

Domanda : Aspettativa per coniuge all’estero
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato, nell’anno 2012 e 2013 ha chiesto aspettativa per “ricongiungimento del coniuge all’estero” perché il marito è tedesco. L’aspettativa è stata concessa nel 2012 e nel 2013 e terminerà il 31 agosto 2013. Ora però è in gravidanza e il parto presunto è previsto per il 17 luglio 2013. Si chiede:
1. può usufruire del congedo obbligatorio (2 mesi prima e 3 dopo) e di quello facoltativo, considerando l’aspettativa?
2. se non fosse possibile può almeno usufruire del periodo post partum?
3. avevo letto, cercando in Internet informazioni, che per usufruire del congedo parentale dovrebbe interrompere l’aspettativa e rientrare al lavoro almeno un giorno, ma non so se sia una informazione fondata.
Risposta:
Per quanto riguarda l’aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero prevista dalla legge n. 26/1980, si ricorda che può essere concessa soltanto se l’impiego del coniuge all’estero è temporaneo e l’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. In buona sostanza, è necessario che il contratto del coniuge sia a tempo determinato; nel momento in cui diventa a tempo indeterminato, l’aspettativa non può più essere concessa.
Nel caso prospettato, essendo stata concessa fino al 31 agosto 2013, la docente potrà usufruire del congedo di maternità (astensione obbligatoria) per il periodo successivo alla data del parto a decorrere dal 1° settembre 2013 fino alla scadenza dei tre mesi dopo il parto. Successivamente potrà usufruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi. Non è necessario riassumere servizio.
(Elio Costa 28.03.2013)

Domanda : Congedo straordinario di due anni per assistenza famigliari con handicap
Vorremmo sapere se per il congedo retribuito (2 anni) è necessario il requisito della convivenza.
Risposta:
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in situazione di gravità. Viene stabilito un preciso ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo: 1) il coniuge convivente; 2) i genitori, anche adottivi; 3) uno dei figli conviventi; 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi. Si passa al livello successivo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti legittimati.
Il requisito della convivenza non è richiesto soltanto per i genitori che assistono il figlio disabile.
(Elio Costa 21.03.2013)

Domanda : Assenza per depressione post partum, può essere soggetta a visita fiscale?
Periodo di assenza astensione facoltativa per maternità fino al 27marzo di una docente a tempo indeterminato, mi chiede periodo di ferie per il periodo pasquale e poi mi richiede astensione facoltativa per maternità . Alla supplente vengono pagate le vacanze di pasqua o le ferie prese dalla docente titolare sono da considerare come presa servizio?
Risposta:
L’assenza per depressione post partum va trattata come una qualsiasi assenza per malattia, compresa l’eventuale visita di controllo domiciliare.
Per il secondo quesito, a mio parere al supplente spetta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali, non essendoci una ripresa del servizio da parte della titolare, ma un continuum della sua assenza anche se per motivi diversi.
Per quanto riguarda la possibilità di considerare ripresa del servizio le ferie richiesta dalla titolare non sono d’accordo: se fosse considerata in servizio, perché il comma 9 dell’art. 13 del CCNL subordina la fruibilità dei tanto vituperati sei giorni di ferie da parte del personale docente alla possibilità di “sostituire il personale che se ne avvale” con altro personale in servizio senza oneri aggiuntivi? Se viene “sostituito” significa che è assente o no?
(Elio Costa 11.03.2013)

Domanda : Nomina fino all’avente titolo
Ho un problema con la Ragioneria Provinciale dello Stato che non riconosce, ai supplenti nominati fino ad avente diritto e poi confermati sullo stesso posto per tutto l’anno, la malattia come se fossero sempre stati annuali.
Ho trovato sul sito Snals di Vicenza questa vostra risposta ad un quesito simile che allego:
“Giova però ricordare che, quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Risposta:
Come riferimenti normativi si veda le CC.MM. 12 settembre 2012, prot. n. 6677, 10 agosto 2011, prot. n. 6635, 6 agosto 2010, prot. n. 7521, 25 agosto 2009, prot. n. 12360, 25 luglio 2008, prot. n. 12510, 31 luglio 2007, prot. n. 15551 verso la fine del paragrafo “Posti di sostegno” .
(Elio Costa 28.02.2013)

Domanda : Certificato di malattia
Si verifica frequentemente il caso di servizio prestato regolarmente di mattina e di certificato telematico di malattia rilasciato la sera dello stesso giorno. Nel certificato non risulta alcuna annotazione, ma solo l’indicazione di quel giorno come inizio della malattia. Che giorno indichiamo noi come inizio malattia? Quello del certificato o il giorno dopo? In entrambi i casi c’è incongruenza, non saprei dire quale sia la cosa più giusta, forse una dichiarazione della Scuola o del dipendente?
Risposta:
La decorrenza dell’assenza per malattia non necessariamente deve coincidere con la data del rilascio del certificato medico. Nell’assenza per malattia la discrezionalità dell’amministrazione è limitata al solo accertamento dell’esistenza dei presupposti, costituiti dall’esistenza dell’infermità e dei suoi effetti temporaneamente invalidanti, che giustificano l’assenza dalla data di presentazione della domanda da parte del dipendente. Se quindi il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il dipendente ha già prestato servizio (la mattina lavora e nel pomeriggio si ammala), l’assenza dal servizio comprende il numero di giorni di prognosi decurtato di uno, quello di rilascio del certificato.
(Elio Costa 28.02.2013)

Domanda : Permessi per citazione a testimoniare
Ho scoperto per caso che nel nostro contratto non esiste un permesso per la citazione in qualità di teste, seppur obbligatoria, in giudizio, ma che in tal senso occorre chiedere un permesso retribuito, un giorno di ferie, al limite un permesso breve (sempre che la testimonianza non sia resa nell’interesse dell’Amministrazione, perché in tal caso l’assenza sarebbe giustificata). Ho ricavato questo da internet dove è scritto che questo viene affermato dall’Aran con i pareri dell’8 luglio 2004 e 1 aprile 2005 per il Comparto Ministeri e anche nella circolare n. 7 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Risposta:
Confermo esattamente le fonti normative citate.
(Elio Costa 18.02.2013)

Domanda : Permessi legge 104/92
Le chiedo cortesemente un quesito sulla legge 104/92: chi chiede il permesso deve essere convivente? E se già è beneficiario del permesso per il coniuge, può chiederlo contemporaneamente anche per il genitore non convivente?
Risposta:
I permessi di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/1992 spettano al coniuge, ai genitori e ai parenti e affini entro il secondo grado della persona con handicap in situazione di gravità. Le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Non è richiesto il requisito della convivenza, eliminato dall’art. 20 della legge 53/2000 e anche la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi.
Le nuove norme (vedi art. 24 legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha riscritto il comma 3 dell’art. 33 L. 104/92) non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, usufruendo anche cumulativamente dei permessi.
(Elio Costa 04.02.2013)

Domanda : Permessi elettorali
Sono un’insegnante di strumento musicale alle scuole medie. Ho avuto una supplenza da circa una settimana che durerà fino a giugno in una scuola a circa 900 km di distanza dalla mia residenza.
Vorrei delle delucidazioni circa le votazioni che si terranno a fine febbraio: potrei usufruire di uno sconto per il viaggio in treno o in pullman? o di giorni per spostarmi? se si cosa bisogna fare?
( ps: mi è stato detto che probabilmente serve la tessera elettorale, ma non ce l’ho con me: può andar bene una scansione?)
Risposta
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro che hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio, ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In alternativa il docente a tempo determinato può usufruire dei sei giorni di permesso non retribuito di cui all’art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007.
Sono previste agevolazioni sulle spese di viaggio in treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria regionale (andata e ritorno) e del 70% su tutti gli altri treni. Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A.
Occorre presentare la tessera elettorale (penso vada bene anche la copia) e un documento di identità. Nel viaggio di ritorno occorre presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui si è votato.
(Elio Costa 04.02.2013)

Domanda : Congedo parentale
Sono una docente a tempo indeterminato. Ho un figlio disabile al 100% e mi sono trovata nella situazione di fare richiesta di congedo parentale per circa un mese, preciso che non ho mai usufruito di tale congedo. Ho bisogno , per cortesia, di due chiarimenti:
– la domanda di congedo deve essere motivata da una variazione alla situazione familiare ( es, problemi al centro diurno che mio figlio frequenta, oppure sostituzione della collaboratrice familiare di cui mi avvalgo) ?
– il congedo, una volta ottenuto è soggetto a obbligo di orari nel luogo di residenza o a altri tipi di obbligo?
Risposta:
Il congedo parentale per un figlio minore con handicap in situazione di gravità spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore per un periodo massimo non superiore a tre anni da usufruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. Per i primi 30 giorni spetta la retribuzione intera, mentre per l’ulteriore periodo spetta una indennità pari al 30 per cento. Non occorre motivare la richiesta, in quanto è un diritto previsto dalla legge e non c’è alcun obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità o di altro genere.
(Elio Costa 31.01.2013)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
La sottoscritta insegnante sta usufruendo dal 19/11/12 al 22/12/12 del congedo biennale per assistere mio padre invalido al 100%, rinnovato il 07/01/13 fino al 27/03/13 per continuare l’assistenza paterna. Stamattina la segreteria della mia scuola mi ha telefonato per chiedermi se io convivo con mio padre, nonostante in tutta la documentazione presentata alla segretaria ci fossero due indirizzi ben distinti. Ora io sono confusa, il fatto che sia stato lo stesso preside a parlarmi del congedo biennale, convincendomi a chiederlo per assicurare la continuità didattica, ed evitare continui cambi di insegnante alla mia classe, ora dopo due mesi mettono in dubbio il fatto che io non abbia i requisiti e che devo portare altra documentazione. Quale? Non mi è stata precisata. Io sono figlia unica, mia madre è morta da sette anni, solo io posso assistere mio padre, con qualche aiuto a pagamento di qualche donna per permettermi di seguire la mia famiglia. Ora come devo comportarmi? Portare il domicilio a casa di mio padre potrebbe darmi la possibilità di continuare ad usufruire del congedo biennale? Così mi è stato consigliato da un sindacalista di un altro sindacato, nessuno sembra avere le idee chiare e consigli utili da darmi per uscire da questa situazione di stallo molto spiacevole.
Risposta:
La norma legislativa stabilisce che il congedo straordinario di due anni, di cui all’art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del D.Lgs n. 151/2001 come riscritti dal D.Lgs. n. 119/2011, spetta al figlio convivente che assiste i genitori con handicap in situazione di gravità. Le condizioni richieste, quindi, sono:
– handicap in situazione di gravità come definito dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92;
– – convivenza con la persona con handicap grave.
Va tenuto presente che l’handicap in situazione di gravità è cosa diversa dall’invalidità, anche se al 100% (voglio pensare che il genitore invalido al 100% abbia anche la certificazione dell’handicap in situazione di gravità). Per soddisfare poi il requisito della convivenza, occorre fare riferimento in via esclusiva alla “residenza” ex art. 43 c.c. e non al domicilio e cioè sia il disabile che il soggetto che lo assiste devono avere la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi (ad esempio in uno stesso condominio). Quindi solo se il genitore ha la certificazione di handicap in situazione di gravità e risulta convivente e cioè ha la sua stessa residenza, le spetta il congedo straordinario.
(Elio Costa 21.01.2013)

Domanda : Dottorato di ricerca e aspettativa per mandato amministrativo – supplente breve
Con la legge di riforma della Gelmini, la l. 240/2010, nel caso in cui un docente sia iscritto ad un corso di dottorato, per poter avere una supplenza nella scuola deve assumere servizio almeno 1 giorno?
La stessa cosa vale anche per chi, interpellato per una supplenza temporanea, chieda aspettativa per ricoprire la carica di sindaco?
Risposta:
L’art. 18 del CCNL 29.11.2007 prevede espressamente la concessione dell’aspettativa per dottorato di ricerca nei confronti dei docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399 del 1998 e al personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche. La formulazione della norma soprarichiamata non consente di estendere l’erogazione dell’aspettativa in parola anche al personale destinatario di una supplenza breve.
L’aspettativa per gli amministratori locali spetta a tutti i dipendenti sia pubblici che privati. Nel caso quindi di contratto a tempo determinato, lo stesso dovrà essere perfezionato con l’assunzione in servizio.
(Elio Costa 14.01.2013)

Domanda : Permessi legge 104/1992
Con la presente si chiede cortese riscontro relativamente al sottoelencato quesito relativo alla frazionabilità in ore dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92:
Il comma 6 dell’art. 33 Legge 5/2/1992, n. 104, consente al lavoratore con handicap grave di fruire mensilmente ed alternativamente di 3 giorni di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera. Il 3° comma dello stesso articolo dà diritto a coloro che assistono un familiare in situazione di gravità, solo ai 3 giorni di permesso mensile.
Le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 17/7/2008 e n. 8 del 5/9/2008, nel richiamare il disposto di cui al 4° comma dell’art. 71 decreto legge 25/6/2008, n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133, stabiliscono che i permessi di cui al 3° comma, art. 33 L. 104/92, possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore 18. Viene precisato che tale possibilità è applicabile solo se i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi. Il 6° comma dell’art. 15 contratto scuola sottoscritto il 29/11/2007, disciplina a giorni i permessi del dipendente che assiste un familiare in situazione di gravità, pertanto la norma, che consente permessi orari, non trova ancora applicazione nel comparto scuola, il cui Ccnl non prevede già una fruizione alternativa in ore.
A tutt’oggi è ancora così o si possono concedere i 3 giorni di permesso giornaliero ad ore e se sì sulla base di quale normativa?
Risposta
La norma contrattuale relativa ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e cioè il comma 6 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 ad oggi non è stata modificata, visto il blocco dei contratti.
Tuttavia L’INPS, con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari. Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, ancora l’Inps comunicava le modalità per il calcolo del massimale orario mensile, secondo il seguente algoritmo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Questo lo stato dell’arte ad oggi.
(Elio Costa 08.11.2012)

Domanda : Day hospital e assenza post ricovero
Sono un’insegnante di scuola primaria a T.I. e vorrei avere alcuni chiarimenti.
1. Il day hospital è equiparato al ricovero, pertanto i giorni di day hospital per terapie vanno esclusi dal computo dei giorni di malattia?
2. Anche il day hospital per eseguire accertamenti va escluso dal computo dei giorni di malattia?
3. La convalescenza post day hospital è anch’essa equivalente alla convalescenza post ricovero?
4. La convalescenza rientra nei giorni di malattia oppure è esclusa dal computo di tali giorni?
5. In cosa differisce la convalescenza dalla malattia?
Chiedo queste informazioni per chiarire la mia situazione.
Mi sono rivolta al P.S. sabato 15 settembre per una recidiva di neurite ottica, il neurologo avrebbe voluto ricoverarmi, ma non c’erano posti letto disponibili, per cui dal giorno seguente 16 settembre fino a venerdì 21 sono stata sottoposta a terapia endovenosa cortisonica giornaliera dalla 9 alle 14,30 circa (terapia parzialmente e momentaneamente invalidante). Il neurologo a voce mi ha riferito che dovrò attendere uno o due mesi per verificare l’effetto della terapia ed eventuali esiti permanenti, nel frattempo non devo affaticare la vista e devo stare a riposo. Da lunedì 24 settembre è stato inviato il certificato di malattia del medico di base riportante “neurite ottica bilaterale”, al momento fino al 19 ottobre, ma proseguirà. Il medico avrebbe dovuto riportare la dicitura “convalescenza post cure in regime di day hospital”? Che cosa sarebbe cambiato?
Risposta:
L’art. 71 del d.l. 112/2008 stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti pubblici viene corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione del trattamento accessorio (per i docenti della scuola la Retribuzione professionale). La RPD non viene ridotta per i periodi di ricovero ospedaliero o di day hospital. Secondo il parere della Funzione Pubblica n. 53/2008 riguardante il personale dei Ministeri la riduzione non va operata neppure per il periodo di convalescenza post ricovero. Circa la possibilità di applicare questa interpretazione anche al personale della Scuola ci sono opinioni difformi
Nel suo caso, mi pare di capire che il day hospital è durato dal 16 al 21 settembre: per questo periodo non va operata la riduzione della RPD; il periodo successivo fino al 19 ottobre, secondo la certificazione medica, è un’assenza per malattia che comporta, per i primi dieci giorni, la riduzione del compenso accessorio soprarichiamato.
Tutto il periodo di assenza, dal 16 settembre al 19 ottobre, rientra comunque nel computo dell’assenza per malattia (18 mesi in un triennio come previsto dall’art. 17 del CCNL 29.11.2007).
Day hospital, convalescenza post ricovero, malattia sono in ogni caso certificati dal medico: da tale certificazione si individua a cosa si riferisce l’assenza.
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda : Visite mediche specialistiche
Scusa, ma le visite mediche specialistiche possono essere motivo per chiedere un giorno di assenza per malattia? C’è normativa in proposito?
Risposta:
La Circolare n. 8/2008 del 5.9.2008 della Funzione Pubblica, al punto 1.2, ha precisato che il d.l. 112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze per visite specialistiche, le quali continuano ad essere imputate come in precedenza e precisamente:
a) permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni del CCNL (art. 16 CCNL 29.11.2007);
b) permessi per documentati motivi personali (art. 15 CCNL 29.11.2007);
c) assenza per malattia, con riduzione della RPD o del CIA come previsto dall’art. 71 del d.l. 112/2008, da giustificare mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita (Circolare Funzione Pubblica n. 10/2011 del 1°/8/2011) e senza visita medico fiscale (Nota Funzione Pubblica 56340 del 21.11.2011).
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda: Ciao, sono qua con nuovi quesiti.
1) Il primo, forse un po’ stupido:
per i  giorni prefestivi di chiusura della Scuola è prevista (anche in contratt. integrativa) la richiesta di ferie o recupero da parte del personale ata. Se qualcuno domanda legge 104 o donazione sangue o permesso per motivi personali si può sindacare o bisogna concederli e basta? Ferie e recuperi dovrebbero venire in subordine o sbaglio?
2) Permessi legge 104 (i tre giorni).
Abbiamo letto un sacco di cose, tutto e il contrario di tutto, ma non mi è chiaro un particolare: il dirigente deve chiedere un piano di assistenza, in linea di massima e salvo emergenze, o concede e basta, diciamo a occhi chiusi, ovviamente  in presenza di tutti i requisiti?
E nel caso di assistenza a familiari in Sicilia? Si può? Se sì con piano assistenza o bastano i biglietti aerei?
Risposta:
1) Le modalità per “coprire” i prefestivi vanno individuate nei contratti di istituto. La chiusura prefestiva comporta una mancata prestazione di servizio per quel giorno, che andrà “recuperata” con un giorno di ferie o con il recupero di una prestazione di lavoro straordinario. Il chiedere per quel giorno un qualsiasi altro tipo di congedo, ad esempio, per assenze legge 104, per motivi personali, donazione del sangue e, perchè no, per malattia non ha alcun senso, perchè si tratta di un giorno di chiusura della scuola. Si chiede un congedo per giustificare una assenza dal servizio; se nella giornata in questione non è prevista la prestazione di servizio, che cosa vado a giustificare?
Il prefestivo, invece, è una ulteriore giornata di ferie che vado ad usufruire, per cui o riduco le ferie spettanti di un giorno o lo compenso con una prestazione di lavoro straordinario effettuata precedentemente, che mi avrebbe dato il diritto ad un giorno di riposo ulteriore.
2) La riscrittura del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 da parte dell’art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha eliminato, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dalla legge 53/2000, anche quello della continuità e dell’esclusività, prevedendo un referente unico per ciascun disabile, che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito (Consiglio di Stato, parere n. 5078 del 2008)
Per l’assistenza allo stesso figlio, le norme derogano al regime del referente unico, riconoscendo il diritto ai permessi ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente.
Infine il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, ha stabilito, per chi assiste persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato ad una distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Concludendo, mi sembra che la norma non ponga vincoli per chi, ad esempio, voglia assistere familiari in Sicilia, se non le pezze giustificative del viaggio.
(Elio Costa 25.10.2011 15:03 )

Domanda :Le illustro i miei problemi e Le chiedo cortesemente le seguenti informazioni.
1. ho iniziato la CTU per motivi parietali di causa separazione civile, che prevedono degli incontri che finora si sono svolti solo al mattino
2. il giudice mi ha detto che i permessi di cui devo usufruire nell’orario scolastico mattiniero non li devo scalare dai permessi personali o familiari (3 gg. all’anno o ferie/6gg), ma mi sono dovuti, perché impostomi dal Tribunale in quanto è un dovere civico presenziare a queste convocazioni. Anche il mio avvocato ha ribadito ciò, aggiungendo che questi permessi sono esenti dal Contratto di lavoro e basta solo una certificazione del giudice o gli atti di deposizione per documentarli.
3. la segreteria della mia scuola invece non conosce questa procedura e mi sta creando notevoli problemi.
4. io so che posso usufruire di permessi di riduzione orario, ma mi trovo in difficoltà quando, in base al mio orario di servizio, mi ritrovo a non poter chiedere più di 1 ora di permesso. il giudice finora non mi è mai venuto incontro, rifiutandosi di fissare gli incontri al pomeriggio, ribadendo che i permessi mi sono dovuti per i  motivi sopraddetti.
Le chiedo cortesemente di darmi maggiori indicazioni per far valere i miei diritti presso la mia Segreteria, in quanto non vorrei rimetterci nello stipendio, esaurendo i giorni di permesso ed essendo quindi costretta a trovare altre soluzioni con ripercussioni economiche per me svantaggiose (le udienze infatti si protrarranno fino all’8 marzo 2012)
Risposta:L’art. 61 del Codice di procedura civile prevede che, quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti d’ufficio o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
Il consulente tecnico di ufficio (CTU), quindi, è un libero professionista che svolge la funzione di ausiliario del giudice.
I consulenti tecnici d’ufficio sono iscritti, dopo una procedura di accertamento dell’esperienza, all’interno di specifici Albi tenuti dal Tribunale.
La funzione di CTU si configura quindi come attività professionale che il docente ha titolo ad esercitare con autorizzazione del D.S., a condizione che l’esercizio della funzione stessa non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla mansione di docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio (art. 508, comma 15, D.Lgs. 297/94).
Non mi risulta siano previste particolari agevolazioni per le assenze, per cui, in caso di necessità di assentarsi dal servizio, potrà ricorrere ai soli strumenti forniti dal CCNL e cioè i permessi brevi e i permessi retribuiti, compresi i 6 giorni di ferie.
(Elio Costa 27.10.2011 10:28 )

Domanda: La Ragioneria ci restituisce, non vistato, un decreto di aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero perché, secondo loro, c’è un limite temporale.
Risposta:Credo che si possa obiettare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza che:
1 – l’articolo 2 della legge 26/1980 lega la durata dell’aspettativa al periodo di tempo in cui il coniuge presta servizio all’estero, non ponendo per dei limiti di durata temporale, come sembra invece ritenere la Ragioneria.
2 – Lo stesso articolo ne prevede la revoca in qualunque momento soltanto per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
3 – La stessa legge prevede la possibilità che si protragga per più anni, nel momento in cui stabilisce all’articolo 4 la facoltà per l’amministrazione di utilizzare il posto corrispondente per una nuova assunzione.
4 – Infine la certificazione della ditta va interpretata nel senso che il signor Gritti Bravo lavorerà all’estero a tempo indeterminato o non piuttosto che si tratta di un dipendente che ha un contratto a tempo indeterminato con la medesima ditta?
(Elio Costa 29.11.2011 12:59 )

Domanda: un docente supplente temporaneo può richiedere subito ,all’atto della nomina, di godere di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino senza assumere servizio neanche un giorno?
La supplente temporanea ha terminato l’astensione obbligatoria il 15 settembre 2011 e non ha fruito di facoltativa. La nomina da noi sarebbe dal 22 settembre 2011
Risposta:Per la lavoratrice madre, che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria, il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio. Per poter usufruire del congedo parentale non sar  più necessaria la presa di servizio perche il rapporto di lavoro sia già perfezionato. Questo per soltanto se il congedo parentale viene chiesto nella stessa scuola che ha stipulato il contratto di supplenza nel periodo di astensione obbligatoria.
Se invece, come nel caso prospettato, viene conferito un incarico di supplenza e si intende chiedere il congedo parentale, occorre prima perfezionare il rapporto di lavoro con la presa di servizio.
(Elio Costa 23.11.2011 10:33 )

Domanda: Vorrei una risposta  su un caso un po’ complesso riguardante un docente a tempo determinato fino al 30.06.2011. Il docente ha chiesto congedo parentale e lo interrompe continuamente con malattia del figlio e malattia personale – esempio:
1) domanda di congedo dal 10.01.2011 fino al 28.02.11
2) richiesta di interruzione del congedo a partire dal 31/01/2011 per malattia del figlio
3) malattia del figlio dal 31/01/11 al 05/02/11
4) dal 07/02/11 al 19/03/11 malattia personale
5) dal 21/03/11 al 26/03/11 malattia figlio
6) dal 28/03/11 al 09/04/11 malattia personale
7) dall’11/4/11 riparte il congedo parentale fino alla malattia dopo e così via.
In questo modo   le domeniche non sono comprese  in nessuna tipologia di assenza, nemmeno nel congedo ma interrompono l’assenza e il docente dovrebbe tornare in classe.
Rientra nella normativa?
Risposta: Da un punto di vista normativo si tratta di assenze separate usufruite per motivi diversi, che non si possono cumulare in modo consecutivo.  La Ragioneria Generale dello Stato ha già avuto modo di chiarire, sia pure con una nota “datata” del 15 giugno 1999 che quando si tratta di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi (ad esempio, prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi, nel calcolo della durata dei due istituti.
(Costa Elio)

Domanda:Una supplente breve (con contratto dal 27.04.2011 al 10.06.2011) ha presentato in data 30.04.2011 una domanda di congedo parentale (ex astensione facoltativa) per la figlia nata il 03.07.2003 per il periodo dal 16.05.2011 al 10.06.2011. La docente dichiara di non aver mai usufruito nè lei nè il marito di tale congedo e inoltre dichiara che anche se la bambina ha superato il 3 anno di vita possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente (2,5 ammontare pensione minima inps) per essere retribuita al 100% per il
periodo sopraindicato. Si chiede pertanto se tale periodo deve essere retribuito al 100% o al 30% e a quale normativa fa riferimento.
Risposta:  I limiti di reddito provvisori per l’anno 2011 per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lvo n. 151/2000 (periodo oltre i sei mesi nei primi tre anni di vita e congedo parentale dopo i tre anni di vita del bambino) sono stati comunicati con la  circolare n. 69 del 20 aprile 2011 e sono stati calcolati in 15.191,47 euro. Tale limite va raffrontato con il reddito individuale del 2011 percepito dal genitore richiedente, con esclusione dei redditi della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e dei redditi derivanti  da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’anno successivo, entro la data di scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi, dovrà essere presentata la comunicazione definitiva circa i redditi effettivamente conseguiti.L’art. 12, comma 4, del CCNL 29.11.2007 prevede, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lvo n. 151/2001 (primi sei mesi), che i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, siano retribuiti per intero. Ritengo, quindi, che il periodo richiesto dal 16.5.2011 al 10.6.2011 sia da retribuire per intero
(Elio Costa)

Domanda: Avrei bisogno di un Suo cortese chiarimento su come conteggiare i 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità (sono in totale 150 giorni?). Inoltre vorrei capire se, in caso di anticipo del parto rispetto alla data presunta, i giorni non goduti dei primi 2 mesi vanno sommati ai secondi 3.
Risposta:  L’Inps, con messaggio n. 18311 del 12.7.2007, recependo l’interpretazione, ormai consolidata, fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, ha precisato che il periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione (ad esempio, in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andrà dal 15 giugno al 14 agosto). Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre). Venendo al suo quesito, va tenuto presente che non si fa riferimento a giorni, ma a mesi. Nel caso che la nascita coincida con la data presunta, si veda l’esempio soprariportato; il congedo di maternità sarà quindi di 5 mesi e 1 giorno. Nel caso invece che il parto avvenga dopo la data presunta, spettano: 2 mesi prima la data presunta, tutto il periodo tra la data presunta e la data effettiva, la data del parto, 3 mesi dopo il parto. In questo caso il congedo di maternità sarà superiore ai 5 mesi e 1 giorno nel caso infine che il parto avvenga prima della data presunta, ai 3 mesi dopo il parto devono essere aggiunti i giorni di anticipo. Anche in questo caso il congedo di maternità avrà la durata di 5 mesi e 1 giorno.
(Elio Costa)

Domanda:Una docente già collocata in aspettativa per motivi di famiglia vorrebbe interrompere detta assenza per sopraggiunta malattia. E’ possibile? Quali sono le eventuali assenze che interrompono l’aspettativa per famiglia?
Risposta:L’aspettativa per motivi di famiglia interrompe provvisoriamente il rapporto di lavoro: non viene retribuita, non è considerata servizio né agli effetti della carriera né agli effetti della pensione e previdenziali né a qualsiasi altro effetto. Non è quindi possibile interromperla per sopraggiunta malattia. Soltanto l’Amministrazione può richiedere di interromperla per sopraggiunte esigenze di servizio.
(Elio Costa)

Domanda: Un docente ha usufruito di aspettativa non retribuita in attesa del rilascio del decreto di collocamento fuori ruolo.

Tale aspettativa e’ stata concessa ai sensi della legge 145/2002 art. 8 comma 2. Il periodo concesso va dal 01.09.2008 al 31.08.2010. Successivamente il docente e’ stato collocato fuori ruolo con decreto del USR Veneto dal 01.09.2010 al 31.08.2011.

La domanda è la seguente:

L’ aspettativa non retribuita concessa al docente ai sensi della Legge 145/2002 art. 8 comma 2 è equiparata al collocamento fuori ruolo?

Nel senso che tale aspettativa  NON va ad influire sulla progressione della carriera. Mi conferma?

Attendo il suo parere in quanto il docente dal 01.09.2011 è dimissionario e dobbiamo aggiornare la sua progressione della carriera

Risposta: L’articolo 8, comma 2, della legge 145/2002 prevede espressamente che, in attesa dell’adozione del provvedimento di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati, può essere concessa dall’amministrazione di appartenenza l’immediata utilizzazione dell’impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo. Il collocamento, quindi, in aspettativa del docente in questione ha avuto la finalità di consentirle l’immediata utilizzazione, che è stata successivamente ratificata con il provvedimento dell’USR. Tale servizio dal 1.9.2010 al 31.8.2011 è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

(Elio Costa)


Domanda: 
Si chiedono chiarimenti riguardo sentenza n. 116 del 7 aprile 2011 della Corte Costituzionale: dipendente con data presunta del parto 2/7/2011 – parto prematuro avvenuto  in  data 29 aprile 2011 con ricovero del neonato. Il dipendente può rientrare al lavoro e chiedere congedo obbligatorio dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare?
Risposta: La norma prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011 è già prevista dal CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola, all’art. 12, comma 3, che così recita: “In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.”
(Elio Costa)

Domanda: le scrivo per chiederle dei chiarimenti in merito ai permessi mensili per la legge 104/92 art. 33 comma 3.

Finora i dipendenti che usufruiscono di tali permessi, li hanno richiesti giornalieri. Ultimamente  ci è stato richiesto se si possono usufruire frazionati a ore.

La normativa non è molto chiara in merito. Noi in segreteria abbiamo interpretato la normativa così: i permessi possono essere frazionati a ore (2 ore giornaliere) solo da chi ne usufruisce per se stesso (comma 6 art. 33 legge 104/92) e nel corso dello stesso mese  il dipendente deve scegliere quale modalità di permesso richiedere, sono modalità alternative e non cumulative. Nel mese se si richiedono permessi a giorni non si possono richiedere a ore e viceversa. Per quanto riguarda chi usufruisce dei permessi per assistere persone con handicap in situazione di gravità, abbiamo interpretato che i permessi possono essere solo giornalieri (art. 33 comma 3 legge 104/92). Ora ci è giunta comunicazione dal MIUR che nel SIDI  c’è l’aggiornamento – personale scuola- gestione delle assenze: permessi orari in qualità di portatore di handicap o per assistenza a familiare portatore di handicap. Però si parla del comma 2 dell’ art. 33. Ma allora, possono essere richiesti i permessi orari legge 104 anche da chi assiste familiari con handicap in sit. di gravità?

Potrebbe mandare dei chiarimenti con una informativa?

Risposta: L’INPS, con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari. Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, ancora l’Inps comunicava le modalità per il calcolo del massimale orario mensile, secondo il seguente algoritmo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
La questione l’ho già affrontata con l’informativa n. 105 del 3 dicembre 2007, che allego
(Elio Costa)

Domanda:Personale supplente docente con doppio contratto in contemporanea:

– contratto a tempo determinato fino al 30-6-2011 di 6 ore sett/li

– contratto di supplenza breve di 12 ore sett/li

In caso di assenza per malattia si applica il diverso regime previsto per le 2 tipologie (quindi intera retribuz. per il contratto 30-06 e 50% per la temporanea) oppure si considera prevalente  il contratto fino al 30-06 e quindi va corrisposta l’intera retribuzione anche sulla supplenza temporanea?

Esiste qualche circolare in merito?
Risposta: L’articolo 4 del Regolamento delle supplenze dei docenti e l’articolo 40 del CCNL sanciscono il diritto per il docente, cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Entro il predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia.
Nel nostro caso si tratta di una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, che completa con una supplenza breve.
Lo stato giuridico del supplente è chiaramente quello di supplente fino al termine delle attività didattiche, cui si applicano le relative norme contrattuali in materia di assenza per tutti i periodi di assenza, compresi quelli relativi al contratto per supplenza breve.
(Elio Costa)

 

Domanda:  desidero sapere se in caso di indisposizione (mal di testa, di denti ecc.) un dipendente della scuola può assentarsi per motivi personali  invece che per malattia.
Risposta:  I presupposti dell’assenza per malattia è l’esistenza di una infermità con effetti temporaneamente invalidanti, tali da non poter consentire lo svolgimento del proprio lavoro. Lo stato morboso, che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, viene documentato mediante certificazione medica, che non può essere sostituita da autocertificazione. I permessi per motivi personali o familiari previsti dal comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 29.11.2007 devono essere documentati anche mediante autocertificazione. Fatto salvo che lo stato di malattia non può essere autocertificato, in ogni caso occorrerebbe produrre la certificazione medica per documentare l’impossibilità di  regolare svolgimento dell’attività lavorativa. L’amministrazione, accertato lo stato di malattia, non può che accordare l’assenza per malattia e non certo per motivi personali e familiari.
(Elio Costa)

 

Domanda:  desidero chiedere se i 3 giorni di congedo per lutto devono essere contenuti nella settimana o se il tempo è più esteso.
Risposta:  I permessi per lutto sono di complessivi 3 giorni anche non consecutivi per evento e spettano per la perdita del coniuge, dei parenti fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli/sorelle, degli affini di 1° grado (suocero/suocera, genero/nuora), dei componenti la famiglia anagrafica o convivente stabile (art. 15 CCNL 29.11.2007).
A norma del comma 2 dell’art. 1 del DPCM 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari” i giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
(Elio Costa)

 

Domanda: Vorrei avere una conferma su quanto segue:
Il genitore di un figlio adottivo ha diritto, indipendentemente dalla sua entrata in famiglia, e fino al 6° anno di vita del bambino a:
– astensione dal lavoro per  malattia del figlio senza limiti di tempo.
Trattamento economico: 100% per 30 giorni per ogni anno di vita del bambino (quindi fino al compimento dei 6 anni di vita, il genitore può chiedere max 180gg 30 gg all’anno x 6 anni di vita) successivamente dai 6 agli 8 anni e per ciascun genitore spettano
– 5 giorni per ogni anno di vita del bambino
Trattamento economico: 0%
Qualora il bambino al momento dell’adozione ha una età compresa tra i 6 e i 12 anni spettano per ciascun genitore sempre
– 5 giorni per ogni anno di età del bambino da usufruire entro 3 anni dalla data di ingresso in famiglia.
Trattamento economico: 0%
Il fatto è che una ns. docente ha chiesto 2 giorni per malattia della figlia adottiva.
La figlia è nata nel 2005 ed è entrata in famiglia nel 2006.
Io ritengo che ha diritto alla retribuzione al 100% secondo quanto sopra elencato mentre la mia collega è convinta anzi, dice che ne è certa, che la retribuzione è allo zero % perchè sostiene che non può esserci un trattamento diverso dai figli “biologici” e pertanto i 30 giorni al 100% spettano solo per 3 anni di vita da conteggiare a partire dall’entrata in famiglia della bambina. Quindi essendo entrata nel 2006, secondi lei è fuori tempo in quanto i 3 anni sono già passati !
mente servizio?
Risposta: Occorre fare riferimento all’art. 50 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.
1° comma. Il congedo per malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2° comma: Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, (tre anni) è elevato a sei. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. (Cioè fino a sei anni la durata del congedo è legata ai periodi corrispondenti alle malattie del figlio; dopo i sei e fino agli otto, spettano 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.)
3° comma: Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2. (cioè cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore).
Per il trattamento economico occorre fare riferimento all’art. 12 , comma 5, del CCNL 29.11.2007, che riconosce il trattamento economico intero per trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, per i periodi di assenza di cui all’art. 47, comma 1. (cioè fino a tre anni di età per i figli biologici, elevati a sei per gli adottivi e per quelli dati in affidamento).
Confermo quindi quanto indicato nell’informativa n. 90 del 23.1.2007.
(Elio Costa)

 

Domanda: Con riferimento all’oggetto, Vi chiediamo gentilmente delucidazioni in merito ad un Assistente Amministrativo che alla data del 30/06/2010 termina “parte” del suo congedo biennale per L. 104; trattasi di sette mesi continuativi. Lo stesso Assistente prende servizio dal giorno 01/07/2010 al 04/07/2010 e chiede successivamente un nuovo congedo a partire dal 05/07/2010.
La domanda è la seguente: E’ tenuta a riprendere servizio prima di poter fruire del successivo periodo di L.104? Oppure, può chiederne la prosecuzione senza dove riprendere necessariamente servizio?
Risposta: Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001 ha una durata massima di due anni, computato complessivamente a tutti gli interessati che ne usufruiscono, nell’arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto disabile.
Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato.
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del servizio soltanto perchè non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi e le domeniche eventualmente intermedie fra una richiesta e l’altra.
Nel caso prospettato, con scadenza 30 giugno, il congedo può essere ripreso senz’altro il 1° luglio senza alcuna conseguenza.
(Elio Costa)

 

Domanda: La docente titolare è in congedo parentale fino al 23/12/2010. Il 10/01/2011 mi ha già detto che chiederà malattia (sua o del bambino), dal 11/01/2011 ho già la sua domanda di congedo parentale.
Per sostituirla ho 2 docenti:
Doc. A in congedo parentale fino al 23/12/2010
Doc. B in servizio fino al 23/12/2010.
Chi riassumo al 10/01/2011? Entrambe?
Risposta: Il 10 gennaio la riconferma spetta all’insegnante in servizio al 23 dicembre, cioè la docente B per ragioni di continuità didattica (vedi a tal proposito i commi 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento D.M. 131/2007).
Alla supplente A nominata fino al 23 dicembre e in congedo parentale non spetta la conferma della nomina. Infatti l’art. 12, comma 2, del CCNL 29.11.2007 prevede la proroga o la conferma dell’incarico soltanto durante il periodo di astensione obbligatoria.
(Elio Costa)

 

Domanda: Nel caso di un dipendente che si assenti oltre i 18 mesi nel triennio presentando certificati medici di malattia dovuta a gravi patologie, vi è un “obbligo” per l’Amministrazione di verificare che lo stato di salute sia parzialmente o totalmente invalidante (con conseguente inidoneità permanente o temporanea per svolgere qualsiasi attività lavorativa) o si autorizza l’assenza senza alcun limite?
Risposta: Occorre premettere che le assenze escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia previste dal comma 9 dell’art. 17 del CCNL 29.11.2007 non sono in maniera indifferenziata  quelle per “patologie gravi”, ad esempio, quelle indicate dal ” Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 53/00, concernente congedi per eventi e cause particolari” , ma esclusivamente quelle, dato il disposto contrattuale, per le quali sia proprio il particolare tipo di terapia temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificarne la gravità.
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possono risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
E’ dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione per la concessione del beneficio di cui al comma 9 dell’art. 17.
Ci si riferisce quindi a terapie che, per modlaità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
La certificazione medica, quindi, deve specificare:
a) che trattasi di “grave patologia”;
b) il tipodi terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.
Per tutti i giorni di assenza di cui sopra, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima dell’assenza.
Non facendo cumulo, non si applica il comma 3 dell’art. 17.
(Elio Costa)

 

Risposta: L’assenza per malattia per ricovero ospedaliero e per convalescenza post ricovero non comporta riduzione del trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
(Elio Costa)

 

Risposta: Per il calcolo del periodo massimo di assenza è necessario:
1) sommare le assenze intervenute nei 3 anni precedenti la nuova malattia;
2) sommare tali assenze a quella dell’ultimo periodo morboso.
In tal modo si stabilisce se e quando verrà superato il periodo massimo consentito (18 mesi).
Nel suo caso, se lei dovesse ammalarsi, ad esempio 10 giorni, dal 3 maggio 2011 al 12 maggio 2011, occorre effettuare il seguente computo:
1) sommare tutte le assenze effettuate nei tre anni precedenti il 3 maggio 2011 e cioè dal 3 maggio 2008 al 2 maggio 2011; avremmo così la somma di mesi 3 e giorni 17 (e precisamente i 4 giorni fatti precedentemente ( se effettuati dopo il 3 maggio 2008, altrimenti non si contano) e i 3 mesi e giorni 13 effettuati dal 18.10.2010 al 30.1.2011);
2) a queste assenze andremo a sommare i 10 giorni chiesti dal 3 al 12 maggio 2011; in totale le assenze nell’ultimo triennio saranno 3 mesi e 27 giorni.
Questo calcolo vale per tutte le assenze per malattia; non c’è quindi un azzeramento ogni tre anni, ma un andare a ritroso come nell’esempio che le ho fatto.
Per quanto riguarda le visite fiscali, esse sono obbligatorie fin dal primo giorno di assenza; la richiesta viene effettuata dal Dirigente Scolastico; le fasce di reperibilità dal 4 febbraio 2010 sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, festivi compresi.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, in caso di assenza senza giustificato motivo al proprio domicilio si incorre:
– nella perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni;
– nella riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi, se assenti alla seconda visita.
Nel caso di assenza al proprio domicilio, il medico fiscale lascia apposito avviso per effettuare la visita ambulatoriale, la cui effettuazione non fa venir meno la sanzione della perdita del trattamento economico come sopra indicato.
Se il dipendente intende cambiare domicilio durante l’assenza, deve farne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, indicando il nuovo recapito.
Infine, per quanto riguarda se la supplente potrà fare gli scrutini, ciò dipenderà se questi si terranno prima che il contratto della medesima scada. Se il contratto scade il 30 gennaio e gli scrutini si faranno ai primi di febbraio, la supplente non potrà farli perchè non è più in servizio.
(Elio Costa)

 

Domanda: può un Dirigente Scolastico rifiutare di concedere i tre giorni di permesso previsti  per problemi familiari?
Risposta: I tre giorni di permesso per motivi personali o familiari sono previsti dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 il quale stabilisce che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Si tratta, quindi, di un diritto del dipendente, che deve però documentarne i motivi.
Circa poi la questione se il DS può rifiutare di concedere i tre giorni, ciò è possibile, ma soltanto in presenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso. In tal senso si è espressa l’ARAN (l’Agenzia che stipula i contratti dei pubblici dipendenti) a seguito di specifico quesito, con nota del 20 gennaio 2010.
Quindi il DS non può rifiutare il permesso in ogni caso, ma soltanto motivando, per iscritto, le ragioni di servizio che impediscono la concessione del permesso stesso; tali ragioni devono essere oggettive e rilevanti, tali cioè che non consentono, ad esempio, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni perchè non è possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione di chi chiede il permesso.
In conclusione, quindi, il permesso va di norma concesso sempre, trattandosi di un diritto del dipendente; può essere negato soltanto per fatti eccezionali.
(Elio COSTA)

 

Domanda:  Se un dipendente durante l’orario di servizio si sente poco bene e lascia il posto di lavoro prima delle 6 ore giornaliere e si reca dal medico curante che gli rilascia un certificato medico per il giorno in cui sta male, la giornata parzialmente lavorata come deve essere considerata? Coperta da malattia e le ore di servizio prestate considerate come riposo compensativo oppure semplicemente come giornata di malattia e le ore lavorate non vanno considerate.
La contrattazione interna può prevedere la seconda ipotesi?
Risposta: L’assenza di una parte della giornata lavorativa, debitamente documentata, può essere assimilata ad una interruzione della prestazione per sopravvenuto stato di necessità, senza far ricorso al congedo straordinario per malattia. In questo senso si era espresso con una vecchia circolare del 22 aprile 1991 il  Ministero. Ritengo che questa interpretazione possa essere ritenuta valida tutt’ora. Non penso sia competenza della contrattazione di istituto regolamentare tale fattispecie, cui spetta la definizione di criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale docente e ATA, ma non certo entrare nel merito di congedi e assenze.
(Elio COSTA)

Domanda: Docente con genitore handicap grave art. 3 comma 3 madre, (il padre ha 85 anni) ci chiede il congedo biennale.

La docente, quanto prima, chiederà la residenza con i genitori perchè attualmente ha solo il domicilio.
Considerando che ci vorrà un po’ di tempo, la scuola puo’ concedere il congedo biennale senza la residenza oppure bisogna aspettare un certificato di stato di famiglia?
Potrebbe valere per la scuola solo la domanda di cambio indirizzo al Comune?
Esiste per caso il possesso dei requisiti con data anteriore alla domanda?
Risposta: La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19, ha esteso la possibilità di usufruire del congedo straordinario di due anni anche ai figli che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:
– effettiva convivenza con il genitore da assistere
– assenza di altre persone idonee a prendersi cura del genitore disabile.
Come si vede non sono state indicate deroghe o altre condizioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, n. 3884, ha fornito chiarimenti sul concetto di “convivenza”: “Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.
(Elio COSTA)

 

Domanda: Salve sono un’insegnante precaria con contratto dal primo settembre 2010 al 30 giugno 2011 attualmente a casa in maternità. Ho usufruito dei 5 mesi di obbligatoria e sto per concludere i 6 mesi di facoltativa. Vorrei sapere se al termine del congedo parentale posso usufruire anche delle ferie che mi aspettano anziché farmele pagare. Con un contratto come il mio a quanti giorni di ferie ho diritto? Se invece chiedessi un breve periodo di aspettativa, cosa vado a bloccare (assegni familiari, ….)?
Risposta: Le ferie non possono essere usufruite dal personale docente durante il periodo delle lezioni, ma soltanto durante i periodi di sospensione.
Spettano 30 giorni lavorativi per i dipendenti neoassunti, 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Inoltre il congedo parentale retribuito al 30% non è utile per maturare le ferie. Non conoscendo da quando ha usufruito del congedo parentale al 30%, non le posso indicare con precisione quanti giorni di ferie ha maturato finora. Presumo che, se con febbraio termina i 6 mesi di congedo parentale (cd. astensione facoltativa), avrà soltanto il mese di settembre utile per le ferie: le spettano pertanto 2 giorni e mezzo di ferie (30 giorni: 12 mesi).
Per quanto riguarda l’eventuale aspettativa che intenderebbe chiedere, essa non viene in alcun modo retribuita e non è valida né per il servizio né per altri effetti.
(Elio COSTA)

 

Domanda: Sono una docente in congedo anticipato per maternità fino al 01/04 c.a. – data presunta del parto 01.06 – vorrei capire quando devo fare alla scuola sia la domanda di maternità obbligatoria, sia quella per gli ulteriori 6 mesi.
Risposta: Per il congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) occorre produrre il certificato dello specialista con l’indicazione della data presunta del parto.
Successivamente, dopo la nascita del figlio, va presentato, entro 30 giorni, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione).
Per la richiesta del congedo parentale (c.d. astensione facoltativa, la cui durata, per la madre, è di 6 mesi) occorre presentare apposita domanda 15 giorni prima.
Fra il congedo di maternità e il congedo parentale non occorre assumere servizio, possono essere cioè usufruiti in maniera continuativa, senza interruzione.
Le ricordo che il congedo parentale può essere frazionato.
(Elio COSTA)

 

Domanda: Si chiede se nel seguente caso è prevista la riduzione dei compensi accessori: assenza per malattia dopo intervento chirurgico effettuato in day hospital (ricovero e dimissioni nella stessa giornata).
Risposta: Trattandosi di convalescenza post ricovero, a parere dello scrivente, compete ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, in applicazione dell’art. 17, comma 8, lettera a) del CCNL 29.11.2007.
In tal senso il parere della Funzione Pubblica n. 53/2008, il processo verbale di conciliazione 4.12.2009 DPL di Piacenza e la circolare INPS 9 dicembre 2008, n. 109, che prevede, per i dipendenti INPS, le norme più favorevoli previste dal contratto di lavoro per le assenze post ricovero.
(Elio COSTA)

 

Domanda: Assistente amministrativo,  di ruolo da molti anni, figlio di persona che la competente commissione medica ha riconosciuto “handicap in situazione di gravità art. 3 comma 2 e 33 della L. 104/92, non convivente, produce  istanza per i permessi di cui all’art 33 legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni.
Mi chiede, poi, il congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001.
Risposta: La legge 183/10, oltre che riscrivere il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ha abrogato il comma 3 dell’art. 42 del D.L.vo 151/2001, relativo ai permessi mensili dei genitori per i figli maggiorenni, i cui requisiti erano la convivenza o l’assistenza in via continuativa ed esclusiva.
Il comma 5, che prevede il congedo straordinario di due anni a favore dei genitori per i figli con handicap in situazione di gravità o, dopo la loro scomparsa a favore dei fratelli o sorelle conviventi, non è stato modificato.
Le successive decisioni della Corte hanno di fatto esteso questo congedo straordinario al coniuge e ai figli, per i quali il requisito della convivenza rimane una condizione indispensabile,

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