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PERCORSI SPECIALI ABILITANTI: LE PRIME RISPOSTE DEL MIUR AI DUBBI DEI CANDIDATI

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Il ministero dell’Istruzione ha ‘postato’ sul proprio sito internet le FAQ relative ai quesiti più ricorrenti per accedere ai corsi e le modalità di compilazione delle domande da presentare entro il prossimo 29 agosto. Chiarimenti anche sulla spendibilità del titolo.
ricorso-tar2Il ministero dell’Istruzione ha ‘postato’ sul proprio sito internet le prime risposte alledomande più ricorrenti (le cosiddette FAQ), riguardanti i requisiti d’accesso e le modalità di compilazione delle domande per partecipare ai Percorsi abilitanti speciali, da eseguire tramite la piattaforma “Istanze On Line” entro il prossimo 29 agosto (anche se non è da escludere una proroga di un paio di giorni).
L’ultima domanda predisposta dal Miur riguarda anche la spendibilità del titolo abilitante: l’amministrazione ha specificato che al termine dei PAS, coloro che supereranno l’esame finale acquisiranno un titolo che permetterà “l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie”. Porte sbarrate, quindi, per l’accesso alle GaE. A meno che non cambi la legge.

Qui di seguito, l’elenco completo delle prime FAQ predisposte dall’amministrazione:

CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
 
QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
AA.AA. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.
 
CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
 
COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE?
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
 
E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.
 
E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO?
SI – Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di tirocinio ordinari
 
QUALI SONO LE CLASSI DI CONCORSO RICHIEDIBILI?
Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.
 
COME VA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici Scolastici Regionali tramite apposita istanza online.
 
SONO PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA?
SI, gli aspiranti in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, che hanno maturato almeno tre anni di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, hanno diritto all’accesso ai corsi speciali previsti dall’art. 15, comma 16 del D.M. 249/2010. Il titolo conseguito al termine del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
 
SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA?
SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.
 
I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIALI COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI?
I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.
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