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PERSONALE ATA: BLOCCO EMOLUMENTI UNA TANTUM

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A decorrere dal 31 agosto 2014 e sino al 31 dicembre 2014 il sistema NoiPA non potrà procedere al pagamento di emolumenti ulteriori a titolo di indennità una-tantum e/o di posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21, ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010.

EIPASS3Con nota 4 settembre 2014 prot. n. 2771 il Miur trasmette la nota MEF 11 agosto 2014 prot. n. 66929, che fornisce indicazioni operative per consentire la pianificazione delle attività connesse all’applicazione delle sessioni negoziali nei confronti del personale interessato gestito nel sistema NoiPA.

In data 7.8.2014 è avvenuta presso l’ARAN la stipulazione in via definitiva dell’accordo relativo personale del Comparto Scuola per il riconoscimento al personale A.T.A. dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all’art. 1-bis del decreto legge n. 3/2014.

L’articolo 2, comma 2 del suddetto accordo dispone che l’emolumento una tantum è corrisposto, con finalità compensative, per il periodo in cui la posizione economica, prevista dall’articolo 50 del CCNL 2007, è riconosciuta ai soli fini giuridici – in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall’attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio (se antecedente) – nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l’erogazione delle stesse posizioni economiche.

Pertanto successivamente alla predetta data e fino al 31.12.2014, in assenza di nuove disposizioni normative, il sistema NoiPA non può procedere, ferma restando l’applicazione dell’accordo, al pagamento di ulteriori emolumenti a titolo sia dell’indennità una tantum che della posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21 ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010.

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