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BUONA SCUOLA – COSA ACCADRA’ CON LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI?

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La protesta al DDL scuola non è riferito alle immissioni in ruolo come vogliono far credere Renzi e i suoi, ma piuttosto a ciò che tale disegno di legge “riforma”. Uno dei punti  messi in serio pericolo riguarda la famosa libertà di insegnamento previsto dalla nostra Carta Costituzionale. Lo spiega, in questa scheda, la FLC Cgil.

Con questa misura della chiamata diretta da parte del dirigente la legge di riforma si pone fuori dal binario costituzionale. Infatti un simile meccanismo condiziona la libertà di insegnamento dei docenti ed è contraria ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A.sicuro 1
Gli effetti che prevediamo saranno nefasti per la qualità della didattica e per la tenuta della scuola pubblica. In sintesi:
– lesione della libertà d’insegnamento (art. 33 della Costituzione) perché i docenti saranno inevitabilmente “condizionati” dal giudizio del dirigente scolastico, visto che egli può non confermarli per il triennio successivo;
– discrezionalità tra docenti da lui ritenuti bravi e quelli da lui non ritenuti bravi; egli ovviamente sceglierà i “bravi” (art. 97 Cost. esige che la pubblica amministrazione agisca secondo il principio del buon andamento e dell’imparzialità; l’art. 41 della Carta di Nizza riconosce il diritto ad una buona amministrazione);
– abbandono delle scuole in difficoltà. Infatti i docenti bravi, potendo scegliere fra più scuole, convergerebbero verso scuole ritenute “migliori” (utenza selezionata e di èlite) e non faticose (quartieri periferici e difficili), mentre i meno bravi, non scelti dal dirigente scolastico, sarebbero residualmente e d’ufficio assegnati alle scuole “difficili” (art. 3 della Costituzione su inclusività e pari opportunità);
– classificazione delle scuole e creazione automatica e scientifica di scuole “buone” e scuole “non buone”. Tutto ciò aumenta, tra l’altro, anche il divario già esistente tra il nord e il sud del Paese.
– Invasione delle prerogative negoziali (cfr. art. 97 della Costituzione perché il contratto è lo strumento scelto dal legislatore per attuare il buon andamento e l’imparzialità della PA). Le ricadute sono molto pesanti, e tutte negative, sulla futura mobilità, sia territoriale che professionale. Chi vorrà spostarsi, ed anche se già di ruolo da anni, lo dovrà fare “solo” chiedendo un altro albo territoriale se vuole cambiare provincia (o territorio), oppure si dovrà comunque collocare nell’albo territoriale se vorrà cambiare anche solo la scuola nella stessa provincia in cui si trova. Come dire che, a regime, tutti i docenti (e non solo i nuovi assunti) avranno la titolarità negli albi territoriali e non più nelle scuole.
In concreto a decorrere dal 2016/2017 i ruoli del personale docente diventano regionali, ma suddivisi per “ambiti territoriali” che, di norma, avranno una ampiezza
sub-provinciale. Entro il 30 giugno 2016 gli USR dovranno definire l’ampiezza di questi ambiti (comma 66). Solo i docenti già assunti alla data di entrata in vigore della legge, e quelli assunti nel 2015-2016 con le regole previgenti sui posti in organico di diritto, conservano la titolarità di scuola (comma 74). Il personale docente in esubero per il 2016/2017 o che vorrà partecipare alla mobilità territoriale o professionale, lo potrà fare solo per altri ambiti territoriali perdendo, di conseguenza, la titolarità di scuola.
Sempre a decorrere dal 1 settembre 2016, il dirigente scolastico individua il personale docente da assegnare ai posti “disponibili” dell’organico dell’autonomia della sua
scuola (comma 18), fermi restando quelli che sono già titolari nella scuola (comma 73). La proposta che il dirigente scolastico fa è volta prioritariamente a coprire i posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, tenendo anche conto delle candidature pervenute dai docenti presenti nell’albo e tenendo conto delle precedenze di cui alla legge 104/92. L’incarico avrà durata triennale ed è rinnovabile in coerenza con il Pof.

L’incarico si perfeziona con l’accettazione da parte del docente. Il docente che riceve proposte da più scuole sceglie, chi non ne riceve nessuna viene assegnato d’ufficio, al termine, dall’USR.
Questa modalità, inoltre, modificherà radicalmente tutte le procedure di mobilità, sia territoriale che professionale.
Cosi le regole contrattuali sulla mobilità faticosamente messe a punto in quasi 30 di anni di concertazione non ci saranno più. Nulla si dice sulle modalità con cui si
individueranno i perdenti posto, nulla si dice su come verrà effettuata la mobilità tra ambiti territoriali e nulla si dice neanche su come verranno trattate alcune categorie di personale che godono di tutele di legge (legge 104/92, maternità). Anche il perdente posto sarà individuato dal dirigente scolastico così come individua i docenti in entrata per ricoprire i posti disponibili? Con quali criteri l’USR assegnerà d’ufficio i docenti collocati nell’albo territoriale se non dovessero ricevere alcuna proposta dai dirigente scolastico delle scuole di quel territorio, o nel caso in cui il docente stessi rifiuti le proposte ricevute?
Insomma, non solo con questa legge si stravolge in peggio tutta la mobilità del personale docente. Di più, si rischia che questa diventi del tutto discrezionale, se non
addirittura “clientelare”, e fatta al di fuori di qualsiasi regola condivisa e trasparente, come per tanti anni ha garantito il contratto. Questo meccanismo farà peggiorare il
clima nelle scuole perché diventeranno terreno di pascolo per gli avvocati.
Inaccettabile per i diritti dei singoli e per gli interessi generali.
Ci opporremo a questa legge con tutti gli strumenti disponibili. Affinché tutto questo non accada!

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