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IMMISSIONI IN RUOLO – COSA SUCCEDE A CHI RINUNCIA AL RUOLO?

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Il colpo gobbo tirato dal governo  ai precari con il DDL Scuola rischia di mettere gli aspiranti al ruolo davanti ad un bivio. La strada che decideranno di imboccare è, a prescidenre dalla direzione, irta di ostacoli. Chi deciderà di cambiare provincia dovrà spesso fare i conti con la famiglia, con il mutuo e con la stessa vita. Chi invece deciderà di restare avrà un futuro incerto.unistudium

Continuare a lavorare nelle provincie di residenza, anche se con contratti a termine. Senza l’incognita del depennamento dalle graduatorie a esaurimento. Lo chiedono a gran voce i docenti precari storici, che in questi giorni affollano le sedi dei sindacati in cerca di una dritta. La questione è venuta fuori da tempo ed è stata sottoposta ai vertici del ministero dell’istruzione. Che non hanno ancora sciolto il nodo. Mettendo in fila le norme, però, la risposta sembrerebbe essere favorevole alla causa dei precari storici. Il comma 109 dell’articolo 1 della legge 107/2015 prevede, infatti, che ai ruoli del personale docente si acceda per concorso. Ma per l’assunzione del personale docente ed educativo «continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento». E «i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali». In buona sostanza, dunque, fino a quando vi saranno aspiranti collocati nelle graduatorie a esaurimento, ogni volta che l’amministrazione scolastica procederà alle immissioni in ruolo in via ordinaria, dovrà distribuire i posti a metà tra gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria del concorso e quelli ancora presenti nella rispettiva graduatoria a esaurimento. A tale conclusione si perviene anche leggendo le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto 767/2015.

Laddove si prevede che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase del piano straordinario di assunzioni non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. In pratica, per evitare di essere depennati dalle graduatorie a esaurimento (e continuare a concorrere per le supplenze temporanee non brevi e alle immissioni in ruolo in via ordinaria) dovrebbe essere sufficiente non rifiutare eventuali immissioni in ruolo nella propria provincia nella fase «0» e nella fase «A» e astenersi dal presentare la domanda per partecipare alle fasi successive del piano assunzionale. La partecipazione alle fasi «B» e «C» comporterebbe, infatti, l’obbligo di accettare eventuali immissioni in ruolo in una qualsiasi delle provincie italiane dove l’interessato dovesse maturare il diritto sull’organico aggiuntivo, pena la cancellazione dalle relative graduatorie.

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