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Riforma scuola: accesso alle graduatorie di Istituto solo con abilitazione. Esaurimento delle GAE. In ruolo per concorso

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La legge di Riforma della Scuola modifica le modalità d’accesso alle graduatorie di Circolo e d’Istituto e prevede, senza indicare la data, la fine delle graduatorie a esaurimento.

Alle graduatorie di Circolo e d’Istituto, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, si può’ accedere solo se si è in possesso del titolo di abilitazione (comma 107) per l’insegnamento per il quale si chiede l’inserimento.inglese2

La novità, apportata dal comma 107 della Legge di Riforma, se da un lato chiude le porte a chi è in possesso del solo titolo di studio, dall’altro innalza indubbiamente la qualità dell’insegnamento, facendo salire in cattedra, nel corso del tempo, docenti esclusivamente abilitati.

La prima fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, si legge al comma 106, continua ad avere efficacia solo per i docenti delle GaE, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non sono stati assunti o – possiamo aggiungere – non hanno partecipato al piano straordinario di assunzioni – Fasi B e C. Quindi, la prima fascia delle GdI diventa anch’essa “a esaurimento”, seppure indirettamente, in quanto si presume cessi d’esistere quando saranno prive di aspiranti anche le GaE.

Quanto a queste ultime, il comma 105 prevede che esse continuino a esistere sino al loro esaurimento:
“A  decorrere dal primo settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.

Quindi, laddove si esauriscono, cosa già avvenuta, per alcune classi di concorso, in qualche provincia del Nord, cessanno di esistere per sempre.

Le graduatorie non esaurite, invece, continuano a essere utilizzate per la stipula di contratti a tempo sia determinato che indeterminato.

L’accesso ai ruoli del personale docente, si legge al comma 109,  avviene mediante concorsi pubblici nazionali e secondo le procedure previste dal comma 1 dell’art. 399 del D.L.vo 297/94, sino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. Si continuerà quindi con il vecchio sistema della divisione dei posti in ruolo al 50% tra G.M. e GaE.

Una volta che le GaE verranno totalmente esaurite, negli anni a venire, entrerà a regime un nuovo sistema di reclutamento, relativamente al quale i commi 180 e 181 affidano la delega al Governo; un sistema fondato sul reclutamento solo tramite concorso, cui si accede con un diploma di laurea magistrale o con un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche  e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso.

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