fbpx

scelta della sede di servizio dei neoassunti in fase C del piano straordinario 2015/16 potranno essere fatte valere le istruzioni operative già utilizzate nella fase 0.

997

orizzontescuolaNella riunione del 18 novembre 2015 il Miur ha specificato, prima ai Dirigenti degli USR e poi ai sindacati, che per la scelta della sede di servizio dei neoassunti in fase C del piano straordinario 2015/16 potranno essere fatte valere le istruzioni operative già utilizzate nella fase 0.

Si tratta dell’Allegato A al decreto del 7 luglio 2015.

In particolare, come abbiamo già messo in evidenza, i docenti nominati da concorso a cattedra 2012 sceglieranno la sede con precedenza rispetto ai colleghi nominati da Graduatorie ad esaurimento.

I vari Uffici Scolastici stanno inoltre operando, a tal fine una distinzione tra “fase provinciale” e “fase nazionale”.

1) La fase provinciale precede la fase nazionale (intendendo la distinzione tra coloro che hanno ricevuto nomina nella prima provincia espressa nella domanda on line con scadenza 14 agosto, e coloro che invece non accontentati nella prima preferenza, hanno partecipato alla cosiddetta fase nazionale, dalla seconda preferenza in poi)BIENNALI

2) All’interno di ciascuna delle due fasi, il concorso ordinario precede la GaE;

3) All’interno della GaE, la fascia precede il punteggio;

4) A parità di punteggio, si applicano le precedenze.

all’interno di ogni fase Inoltre la scelta della sede provvisoria spetta prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

N.B. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Per le certificazioni e autodichiarazioni si fa riferimento all’art 9

Vediamo quali sono tali condizioni:

Innanzitutto punto III 1 e 3 art. 7 CCNI Mobilità 2015/16.

PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 21 DELLA L. 104/92formazione2

PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 33, COMMA 6, DELLA L. 104/92 (DISABILITÀ PERSONALE)

e poi punto v art 7 del CCNI Mobilità 2015/16

GENITORI (PRECEDENZA RICONOSCIUTA AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).

Nel caso di assistenza al figlio la disabilità di quest’ultimo può NON avere carattere permanente cioè la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” (indipendentemente dall’età del figlio che può essere anche maggiorenne).

Inoltre ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

CONIUGE CHE ASSISTE L’ALTRO CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)

La disabilità del coniuge da assistere deve avere carattere permanente.

COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)

La disabilità dell’assistito deve avere carattere permanente. Ciò vale anche per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Si evidenzia che la figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

Inoltre chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto.

Si noti infatti come il titolo del punto V dell’art. 7/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall’assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto V. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

In ultimo è utile rilevare come il CCNI non menzioni la figura dell’amministratore di sostegno.

FRATELLO/SORELLA, (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE CON IL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92), NEL CASO CHE ENTRAMBI I GENITORI SIANO DECEDUTI O, PERCHÉ TOTALMENTE INABILI, SIANO IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERE ALL’ASSISTENZA DEL FIGLIO DISABILE GRAVE.

La disabilità dell’assistito deve avere carattere permanente.

Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire della precedenza deve comprovare la CONVIVENZA con quest’ultima; inoltre può fruire della precedenza SOLO in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE UN GENITORE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE

la situazione di disabilità riconosciuta al genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) ma deve avere carattere permanente, inoltre il genitore deve risiedere nella stessa provincia di chi usufruisce della precedenza.

In questo articolo