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Assunzioni in fase C: la FLC CGIL interviene presso il Ministero per chiedere garanzie contrattuali e omogeneità di trattamento

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L’assunzione dei precari non può trasformarsi in una caccia al tesoro. Nella grande confusione creata dalla legge 107 le norme contrattuali rappresentano l’unico punto di riferimento certo. Il Miur dia indicazioni univoche agli USR.

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Dopo l’incontro della scorsa settimana tra sindacati scuola e Miur sulle operazioni connesse alla fase C sono ancora molti i nodi problematici che hanno la necessità di essere sciolti tempestivamente per assicurare omogeneità di trattamento nelle operazioni e dare serenità alle persone che da anni attendono l’agognato ruolo.

Per questa ragione abbiamo sottoposto al Miur  le seguenti criticità  proponendo su alcune di  esse le soluzioni

  1. Utilizzo docenti in scuole diverse da quella assegnata al momento della nomina.Tale possibilità deve muoversi nel solco tracciato  dal Ccnl e il Ccni sulla mobilità e utilizzazioni laddove si prevede la volontarietà del personale. Pertanto vanno create le condizioni di accordo tra le scuole coinvolte e i diretti interessati, previa informativa con le OOSS.  In caso contrario  il personale potrà rivolgersi alle sedi sindacali per avere tutela legale;
  1. Utilizzo dei docenti anche in gradi diversi sia nella stessa scuola che in altre scuole.Sull’utilizzo in scuole diverse vale quanto detto al punto precedente.  Sull’utilizzo in scuole di grado diverso nell’ambito della stessa Istituzione Scolastica, o anche diversa, si richiama l’attenzione sul fatto che la legge 107 prevede, al comma 20, che ciò possa avvenire solo nella scuola primaria e solo per i docenti abilitati nella scuola secondaria per la lingua inglese, musica ed educazione motoria. Questo però a condizione che agli stessi sia assicurata una “specifica formazione nell’ambito del piano nazionale di cui al comma 124”! Pertanto riteniamo che, allo stato attuale ed in assenza di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria o di formazione specifica ancora da attivare, ciò possa avvenire solo “in compresenza” con docenti titolari sulla scuola primaria.
  1. Accettazione della nomina in fase C per coloro che sono in servizio come supplente.L’obbligo per il personale di licenziarsi prima dell’effettiva assunzione in servizio è semplicemente inaccettabile. Il Miur ha già detto che tale obbligo non sussiste per coloro che al momento dell’assunzione in servizio non siano più titolari di un contratto a tempo determinato.  Bene, ma ciò che è inaccettabile è che il personale, a seconda dei calendari delle convocazioni, debba dimettersi prima del 1 dicembre, data fissata centralmente dal  Miur. Tutto ciò non trova motivazione neanche nella legge 107 (non bisogna avere un rapporto di lavoro al momento della stipula del contratto di assunzione), lede il diritto al lavoro e al salario. Infatti né nel Ccnl, né nel codice civile esiste l’obbligo di rimanere senza lavoro una settimana per andare a prendere un altro tipo di incarico, peraltro nell’ambito della stessa Amministrazione. Il dipendente è obbligato a far cessare tutte le cause di incompatibilità o sovrapposizione lavorative al momento in cui assume servizio e non con una settimana di anticipo come accadrebbe laddove le convocazioni sono previste diversi giorni prima rispetto al 1 dicembre. Pertanto abbiamo chiesto al Miur di precisare che le dimissioni dei supplenti possano essere presentate al momento della convocazione, ma con effetto dalla presa di servizio come incaricati a tempo indeterminato nella fase C.
  1. Periodo di formazione. Anche per la fase C debbono valere le regole per il periodo di formazione già licenziate dalla circolare del 5 novembre. Per questo anno scolastico non deve esistere  obbligo di formazione per chi è già di ruolo applicandosi a questi colleghi le regole sulla mobilità professionale previste dal Ccni. Cosi come non deve esistere tale obbligo per chi ha chiesto ed ottenuto un passaggio di ruolo con domanda fatta prima dell’approvazione della legge 107 e, dunque, sulla base delle regole precedenti relative all’anno di prova, diverso dall’anno di formazione.
  1. Direttive degli USR . Devono essere uguali in tutte le Regioni per dare pari opportunità a tutti gli aspiranti. E’ interesse dell’amministrazione dare indicazioni univoche agli uffici periferici. In questa trasparenza e certezza di procedure si fa il bene della scuola e delle persone evitando una grande mole di contenzioso.

Queste sono le distorsioni volute dalla legge 107 che, oltre ad aver messo in discussione l’impianto democratico della Scuola della Costituzione, è intervenuta pesantemente sulle normative vigenti, come quelle riguardanti le assunzioni dei precari e lo svolgimento dell’anno di formazione e prova.

Per questo la FLC CGIL si sta impegnando a far sì che alcune modifiche, sostanziali per i precari, vengano prese in considerazione dal Ministero nel rispetto di coloro che rappresenta.

Vogliamo dare sostanza all’istanza di politica sindacale, unica forma di riconoscimento delle parti, ma siamo disposti (speriamo con modalità unitaria) ad avviare un percorso vertenziale qualora permangano decisioni illegittimi.

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