fbpx

Fase C: supplenze annuali, differimento e operazioni di mobilità

1063

Con due note l’Ufficio scolastico per le Marche ha fornito indicazioni relative ai docenti titolari di supplenza annuale, alle ipotesi di differimento e all’assegnazione della sede

Di seguito i chiarimenti forniti con avviso del 20 novembre e con avviso del 23 novembre (a quest’ultimo sono anche allegati i modelli per il differimento).

 

 

formazione2

 

Docenti titolari di supplenza annuale che lasciano la supplenza

Secondo le istruzioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i docenti che hanno accettato la proposta di nomina, qualora siano titolari di contratto di supplenza annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016, su posto intero o su spezzone

orario) hanno facoltà di presentarsi alla convocazione per la scelta della sede provvisoria e assumere effettivo servizio il 1° dicembre 2015, a condizione che in sede di convocazione autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto.

Docenti titolari di supplenza annuale che proseguono la supplenza

I medesimi docenti possono, in alternativa, scegliere di proseguire il servizio di supplenza in atto e pertanto possono differire l’assunzione in servizio rispettivamente al 1.9.2016 ed al 1.7.2016. In

tal caso non dovranno presentarsi alla convocazione in quanto gli Uffici Scolastici Territoriali avranno

a disposizione l’elenco nominativo dei candidati che hanno accettato il ruolo e hanno in corso una supplenza di durata annuale.

Per l’assegnazione della sede con decorrenza 1° luglio 2016 ai candidati che scelgono di proseguire con la supplenza fino al 30 giugno 2016 saranno fornire successive indicazioni.

Differimento della presa servizio

Coloro che abbiano diritto – per malattia, astensione obbligatoria o necessità di rispettare il periodo di preavviso nei confronti dell’attuale datore di lavoro ‐ al differimento dell’assunzione in servizio, presenteranno la relativa istanza presso l’Ufficio scolastico provinciale di destinazione, indicando in dettaglio le circostanze ostative all’immediata assunzione in servizio; competerà al singolo UST territorialmente competente valutare tali istanze – in conformità a quanto precisato dal MIUR nella faq 25 ‐, accordando il differimento all’1.9.2016; coloro che abbiano ottenuto il predetto differimento non devono presentarsi presso gli uffici scolastici territoriali per la scelta della sede e per la stipula del contratto.

Tutti coloro che non abbiano diritto al differimento della presa di servizio dovranno presentarsi nella sede loro assegnata tassativamente ed inderogabilmente l’1.12.2015.

Operazioni di mobilità

Per i docenti beneficiari di supplenze annuali o sino al 30.6.2015 che non abbiano accettato una nomina in fase C, nonché per coloro che abbiano ottenuto dall’UST competente il differimento dell’assunzione in ruolo, l’assegnazione dell’ambito per l’anno 2016/2017 avverrà in occasione delle operazioni di mobilità che avranno luogo nel corso dell’anno 2015/2016; i docenti titolari di supplenze sino al 30.6.2016 si vedranno assegnare la sede cui dovranno presentarsi il giorno 1.7.2016 nelle modalità che saranno successivamente comunicate dagli Ambiti territoriali.

Sarà specifica cura di ogni Ufficio scolastico territoriale inserire a sistema i nominativi degli immessi in ruolo, censendoli come titolari su sede provvisoria sulla provincia, allo scopo di consentire loro di essere trattati in occasione delle operazioni di mobilità per l’anno 2016/2017.

Docenti impegnati in scuole paritarie o impiegati nel settore privato

I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (fino al termine delle lezioni) in servizio

nelle scuole paritarie e gli aspiranti attualmente impiegati nel settore privato ovvero che svolgano attività di lavoro autonoma o libero professionale possono ottenere, a domanda, il differimento dell’assunzione in servizio al 1° settembre 2016. Coloro che ottengano il differimento non dovranno presentarsi alle convocazioni per la scelta della sede.

In questo articolo