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Mobilità scuola docenti, ambito territoriale e incarico triennale: docente può fare domanda prima dello scadere dei tre anni?

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FONTE: www.orizzontescuola.it

In seguito alla mobilità, nel prossimo anno scolastico 2016/17, una parte di docenti non avrà titolarità in una specifica scuola, ma, come prevede la legge 107 e come chiarisce nel dettaglio il CCNI 2016/17, la titolarità sarà in un ambito territoriale.

IL SERVIZIO PARITARIO VA VALUTATO COME TUTTO IL PRE-RUOLO - RICORRI
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Si troveranno sicuramente in questa situazione i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C sia da GM ( fase B, sottofase 3-B) che da GaE (fase C) e i docenti assunti nelle fasi 0 e A che saranno soddisfatti nella domanda di trasferimento interprovinciale (fase D).

Si potrebbero trovare nella stessa situazione anche i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 che, chiedendo mobilità interprovinciale, sia territoriale che professionale (fase B, sottofasi 1-B e 2-B), non potranno essere accontentati per il primo ambito richiesto e saranno soddisfatti per uno degli altri ambiti territoriali inseriti nelle preferenze.

Il docente che acquisirà titolarità in un ambito territoriale potrà “scegliere” la scuola in cui lavorare, all’interno dell’ambito di titolarità, presentando, nelle scuole gradite, la propria candidatura mediante curriculum, ma sarà, comunque, il Dirigente scolastico a conferire l’incarico mediante la chiamata diretta. L’argomento è disciplinato dalla legge 107 che nel comma 79 stabilisce quanto segue:

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso

L’incarico, come stabilisce il comma 80, avrà durata triennale e potrà essere rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa (PTOF). Si tratta, comunque, di una proposta di incarico che, in base al comma 82, viene assegnato dal Dirigente scolastico, ma deve essere perfezionato dal docente con la sua accettazione. Nel caso di più proposte di incarico, il docente potrà optare tra quelle ricevute. Nel caso in cui il docente non riceva nessuna proposta di incarico, sarà l’Uffici Scolastico Regionale a provvedere al conferimento dello stesso .

L’argomento “chiamata diretta” è stato causa di notevole opposizione da parte dei sindacati e degli stessi docenti che hanno chiesto ripetutamente chiarimenti in merito ai criteri che dovranno essere seguiti dai Dirigenti scolastici per il conferimento degli incarichi, nel rispetto di una totale trasparenza. Questo aspetto, infatti, non viene affrontato compiutamente dalla legge 107 che nel comma 80 stabilisce in modo generico solo quanto segue:

Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica”

Si tratta, chiaramente, di disposizioni troppo generiche e decisamente insufficienti come evidenziato da OrizzonteScuola in diversi articoli sull’argomento e come segnalato ripetutamente dai sindacati durante gli incontri per la contrattazione sulla mobilità, segnalazioni e richieste che hanno rallentato, a causa di frequenti rinvii, la firma dell’ipotersi di CCNI 2016/17, come sottolineato da OrizzonteScuola.

Queste richieste hanno, comunque, fatto in modo che venissero stabiliti, nell’ipotesi di CCNI, i tempi per la definizione dei criteri che i Dirigenti scolastici dovranno rispettare per la “chiamata diretta”, cioè per l’attribuzione dell’incarico triennale al docente titolare nell’ambito, inserendo l’argomento nell’art. 1 punto 5): “Le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito saranno oggetto di apposita sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità”

L’altro grande problema che emerge e del quale si fanno portavoce molti docenti che scrivono alla redazione di OrizzonteScuola, è quello relativo al vincolo temporale di permanenza nella scuola, che potrebbero avere i docenti in seguito al conferimento dell’incarico triennale.

La domanda più frequente alla quale non è ancora possibile fornire risposta precisa per mancanza di disposizioni esplicite in merito da parte del MIUR, è la seguente:

In seguito all’incarico triennale in una scuola, potrò chiedere trasferimento in un altro ambito territoriale l’anno successivo o sarò vincolato per un triennio alla permanenza nella scuola in cui ho avuto l’incarico?

Il problema potrebbe non esistere per i docenti che otterranno l’incarico in una scuola dove presenteranno curriculum e , conseguentemente, si ritroveranno a lavorare in una scuola da loro “scelta”.

Il problema potrebbe, invece, essere importante per i docenti che, non ricevendo nessuna proposta di incarico da parte dei Dirigenti scolastici delle scuole nelle quali presenteranno la loro candidatura mediante curriculum, avranno l’incarico dall’USR in una delle scuole dell’ambito di titolarità con cattedre disponibili e si tratterebbe, in questo caso, di una sorta di assegnazione d’ufficio dell’incarico triennale.

Sarebbe, quindi, utile e doveroso fornire risposta al quesito posto da molti docenti e sopra segnalato.

I docenti, infatti, hanno il diritto di conoscere ed essere, pertanto, consapevoli delle regole che saranno tenuti a rispettare nel prossimo triennio a decorrere dall’a.s. 2016/17.

Non sarebbe una cattiva idea, a parere della scrivente, disciplinare l’argomento contemporaneamente alla predisposizione dell’apposita sequenza contrattuale sulla “chiamata diretta” stabilita nel l’art.1 punto 5) del CCNI 2016/17.

Sarebbe utile e importante, non ci resta che attendere e vedere se il MIUR sarà dello stesso avviso.

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