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Personale ATA: per il giudice il servizio prestato presso ASL e ospedali pubblici è valutabile

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Con sentenza pubblicata in data 14 gennaio 2016 del Tribunale di Monza è stata dichiarata la piena valutabilità del servizio pregresso prestato dal personale ATA presso le ASL e presso gli ospedali pubblici.

ataSebbene il D.M. 717/2014 preveda l’attribuzione di 0,05 punti per ogni mese o frazione di 15 giorni, fino a un massimo di 0,60 punti per anno scolastico del “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica”, il MIUR (in persona della scuola capofila) aveva sostenuto che le ASL e gli enti ospedalieri pubblici non rientravano tra le amministrazioni statali, e, pertanto, aveva espunto detto servizio della valutazione del punteggio in graduatoria di una collaboratrice scolastica, provocando peraltro anche la risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Giudice del Lavoro ha invece accolto pienamente le argomentazioni dell’Avv. Marco Fusari, evidenziando che: nel nostro ordinamento non esiste una definizione fissa e immutabile di “amministrazioni dello Stato”, e, pertanto, queste ultime vanno di volta in volta identificate in base al caso concreto e in base alla finalità della norma che entra in gioco; nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche”, e che all’interno di tale unitaria categoria delle “amministrazioni dello Stato” sono comprese “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”; il D.M. 717/2014, volendo semplicemente avvantaggiare chi ha già prestato servizio per la pubblica amministrazione, ha dunque utilizzato in senso atecnico la locuzione “amministrazioni statali”, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato così come richiamate dall’art. 1 del d. lgs. 165/2001.

Sancita, dunque, l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva del Ministero in materia: il servizio prestato presso le ASL e presso gli ospedali pubblici deve essere valutato a tutti gli effetti come qualsiasi altro servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato.

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