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La partecipazione ai consigli di classe non può superare le 40 ore

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universitc3a02http://www.scuolainforma.it/portale/ La partecipazione dei docenti ai Consigli di Classe è ammessa nel limite delle 40 ore annue. Andare oltre significa violare la norma contenuta nell’art. 29, comma terzo, del CCNL. In merito il Tribunale del Lavoro di Torino ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Il Tribunale è stato adito da un gruppo di docenti che si erano visti assegnare oltre un numero di classi superiore al limite ammesso (sei). La partecipazione ripetuta ai Consigli di Classe era stata considerata eccessiva e la giustizia ha dato loro ragione dicendo che vi si configura straordinario.

E’ straordinario

I docenti in questione ben conoscevano i propri diritti se hanno deciso di ricorrere alla giustizia. Ormai le cronache scolastiche non mancano di riportare segnalazioni di abusi nelle condotte dei dirigenti scolastici e in troppi voltano la testa dall’altra parte. Non loro, non questi docenti che hanno deciso di portare all’attenzione il loro caso di fronte ai giudici. I collegi docenti sono all’odg. specialmente in questo periodo dell’anno ma c’è un limite a tutto; se è vero, come afferma il Miur, che non è tassativo e non ci si può nemmeno sottrarre, allora è giusto pagare le ore eccedenti.

Risarcimento

Quando un dirigente scolastico, all’atto della predisposizione dei consigli di classe, pone in essere un comportamento che non tenga conto della condizione particolare in cui un docente si può trovare, ne possono derivare conseguenze per l’amministrazione in ordine alla sfera economica. Si viene a creare cioè un un vero e proprio inadempimento contrattuale e da questine può discendere un risarcimento da corrispondere ai docenti che si vedono superare il limite delle 40 ore.

La sentenza n.164/2016

Il giudice richiama nella sentenza quanto disposto all’art. 88 C.C.N.L. (Indennità e compensi a carico del Fondo d’Istituto) prevede al comma 2 lettera d) che il fondo d’istituto si faccia carico (oltre che delle attività relative alle esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione di cui al comma primo) anche – tra l’altro – delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, precisando che “esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29, comma 3 – lettera a) del presente C.C.N.L. eccedenti le 40 ore annue. Per tale attività spetta un compenso nella misura stabilita nella Tabella 5”.

Il testo integrale della sentenza qui di seguito

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