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Scuola, assenze per malattia: quali sono, cosa fare, retribuzione, decurtazione

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certificazioni eipass 7 moduliBreve guida all’assenza per malattia: la comunicazione, la retribuzione e quando si fa la decurtazione

Le assenze per malattia del personale della scuola sono disciplinate dal CCNL 29.11.2007. Si seguito riassumiamo sotto forma di domande e risposta le modalità della comunicazione, retribuzione e decurtazione. Una mini guida semplice e da ricordare con facilità.

Guida assenze per malattia nella scuola

Quando e come comunicare l’assenza per malattia?

Il CCNL 29.11.2007 stabilisce che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico…non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. Al momento della comunicazione è necessario precisare l’indirizzo per la reperibilità. L’invio del certificato medico avviene in modalità telematica.

Qual è il periodo massimo di assenze per malattia consentito e come viene retribuito?

Per il personale a tempo indeterminato il periodo massimo consentito e di 18 mesi nel triennio. E’ possibile richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ma saranno senza retribuzione e senza anzianità di servizio. Servono solo a conservare il posto. La retribuzione è la seguente:

  • Dal 1° al 9° mese al 100%.
  • Dal 10° al 12° al 90%;
  • Dal 13° al 18° al 50%.

Per il personale a tempo determinato, assunto fino al 31/8 o fino al 30 giugno, il periodo massimo non supera i 9 mesi in tre anni. La retribuzione è la seguente:

  • Nel 1° mese retribuzione al 100%;
  • Nel 2° e 3° mese al 50%.
  • Dal 4°al 9° mese nessuna retribuzione e il periodo non è utile ai fini del punteggio.

Per chi viene assunto per supplenze brevi e temporanee il periodo massimo è di 30 giorni di malattia in un anno scolastico, retribuiti al 50%. Il periodo è utile ai fini del punteggio.

L’anzianità di servizio viene interrotta nei primi 18 mesi?

L’anzianità di servizio non viene interrotta.

Quali assenze possono essere considerate nella malattia?

  • infermità dipendenti da causa di servizio,
  • day-hospital
  • Macroattività in regime ospedaliero
  • ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service),
  • visite specialistiche quando imputate a malattia.

Quali assenze non possono essere considerate nella malattia?

  • assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
  • assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
  • i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
  • i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.L. n. 119/2011.
  • “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 ° giorno di gestazione.

Come avviene la decurtazione economica?

La legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata non superiore a 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale e sarà decurtata ogni indennità o emolumento di carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Si sottolinea che si tratta dei primi 10 giorni di assenza per ogni periodo morboso e non dei primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno. La trattenuta è attiva nei primi 10 giorni, anche se l’assenza per malattia viene giustificata con uno o più certificati medici continuativi. La decurtazione cessa con la proroga della malattia oltre i 10 giorni, certificato dal medico senza soluzione di continuità.

Quando non avviene la decurtazione economica?

  • Assenze per infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio (con riconoscimento dal Comitato di Verifica per le cause di servizio);
  • Ricovero ospedaliero (per non meno di 24 ore), in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (anche dal medico curante).
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • Day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata;
  • Assenze dovute a (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Il sabato e la domenica si conteggiano?

Il sabato e la domenica che intercorrono tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) si considerano assenza per malattia e sono assoggettate al trattamento economico accessorio. Non vengono conteggiati quandola ripresa in servizio non si verifica a causa di un altro periodo di assenza.

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