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Precari in graduatoria d’Istituto, ecco le regole per ottenere le supplenze

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master e perfezionamenti biennaliwww.oggiscuola.it – Precari cercasi per supplenze: le scuole hanno ancora migliaia di cattedre scoperte. Una speranza per i precari di trovare un lavoro fino al termine dell’anno scolastico c’è ed è concreta. Ma ci sono regole da rispettare e criteri da conoscere. Ecco un breve vademecum. Che inizia dalla convocabilità del docente iscritto alle graduatorie d’Istituto.

La cosa fondamentale è sapere che l’insegnante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.

Il precario che è nella condizione di  titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo (18/24/25 ore) ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo (18/24/25) non deve essere interpellato.universitc3a02

Se, invece, è in possesso di un rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli del termine delle lezioni/30.6/31.8 ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino ad almeno il termine delle lezioni o oltre (30/6-31/8).

Se ha un rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre (30/6-31/8) deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni, salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale).

Chi ha un contratto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l’offerta della scuola riguardi un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre (30/6-31/8), sia se ricada nell’ipotesi che riguarda la possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni, salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale).

L’aspirante con rapporto di lavoro “fino ad avente titolo” deve essere sempre interpellato per qualsiasi tipologia di supplenza che abbia un termine certo.

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