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Diplomati magistrale con indirizzo linguistico depennati dalle GaE e licenziati: il titolo non è valido

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eipass-7moduli3_300x300www.oggiscuola.it – L’Ufficio Scolastico di Viterbo ha depennato dalle Gae (nelle quali erano state inserite con riserva in seguito a ricorso) e conferito l’incarico ai Dirigenti Scolastici per le graduatorie di istituto. Accade a 9 docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, ma con indirizzo “Linguistico”. Si tratta di docenti nate tra il 1973 e il 1981 che, pur non avendo mai dichiarato il falso e avendo sempre autocertificato (se non addirittura presentato in originale) il reale titolo di studio in possesso, attualmente lavorano all’interno delle scuole statali della provincia e non solo. E ancora, tra di loro, ci sono insegnanti che, pur senza specializzazione così come previsto dalla vigente normativa in materia, lavorano da anni su posti di sostegno avendo l’enorme responsabilità di realizzare, in collaborazione con il team di classe, il fondamentale processo di integrazione scolastica. “Come è possibile che a distanza di 3 anni dall’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto solo ora qualcuno si accorga della mancanza di un titolo abilitante? Come è possibile che si avalli la mancanza di controlli da parte delle segreterie scolastiche che hanno tale onere e si faccia ricadere sugli aspiranti docenti tale pasticcio? Chi può garantirmi – conclude una delle docenti coinvolte – che tutti gli insegnanti o “presunti tali” abbiano il titolo giusto per svolgere il loro lavoro quotidiano?” Una querelle, quella sul diploma magistrale ad indirizzo linguistico come titolo abilitante per la quale si è in attesa di una pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, ma che non manca di produrre ancora disservizi e confusione.

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L’Ufficio Scolastico di Viterbo, dal canto suo chiarisce: “Come noto, il MIUR ha più volte fornito chiarimenti circa la validità del diploma sperimentale linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali, come titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Si ricorda infatti la nota MIUR prot. n. 3123 del 14/11/12 , con la quale si chiarisce che, ai fini dell’accesso al concorso per la scuola primaria indetto con DDG 82/2012, per poter essere validi tali diplomi devono riportare la dicitura “ maturità magistrale ad indirizzo linguistico ”. Con la nota MIUR prot. n. 17417 del 27/11/2014  si ribadisce l’attenzione che deve essere prestata ai diplomi linguistici conseguiti presso istituti magistrali, non essendo titoli validi per l’accesso all’insegnamento. Difatti, prima dell’istituzione del liceo linguistico, gli istituti di istruzione secondaria superiore allora esistenti potevano attivare al proprio interno, previa autorizzazione del MIUR, indirizzi sperimentali linguistici. Gli studenti che frequentavano i predetti corsi e che superavano l’esame finale di maturità conseguivano un diploma che non corrispondeva a quello che di regola veniva rilasciato dall’istituto in cui si svolgeva il corso bensì al diploma di licenza linguistica ; il diploma rilasciato non era un diploma di maturità magistrale, classica, scientifica…, ma un vero e proprio diploma di licenza linguistica, ove la denominazione dell’istituto rilasciante era del tutto irrilevante . D’altronde i corsi sperimentali linguistici attivati presso gli istituti magistrali non prevedevano, fra le materie di insegnamento, lo studio della pedagogia, della psicologia e della sociologia, né attività di tirocinio; materie ed attività tutte necessarie ad assicurare un idoneo percorso di studio e di preparazione ai fini dell’insegnamento nelle scuole primarie. Anche il DDG 105 del 23/02/2016 , con il quale viene indetto il concorso per esami e titoli per l’accesso alla scuola dell’infanzia e primaria, ribadisce che sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che siano in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero Scienze dell’educazione, Pedagogia, Psicologa generale, Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.

Fin qui le giustificazioni, rimane comunque in piedi l’argomentazione: come è possibile che a distanza di 3 anni dall’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto solo ora qualcuno si accorga della mancanza di un titolo abilitante?

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