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Formazione docenti: nessun monte ore obbligatorio. Collegio dei docenti è libero di fissarlo

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eipass-7moduli3_300x300In questi ultimi tempi corre voce che la formazione in servizio, così come propugnata dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti, pubblicato lo scorso 3 ottobre, anticipato dall’art.1 comma 124 della Legge 107 del 2015, sia obbligatoria e che per assolvere a tale obbligatorietà sia necessario aver svolto un determinato monte ore, da diluire nei tre anni, durata del Piano di formazione emanato dal Miur.

Di primo acchito è essenziale il dover ribadire che la formazione in servizio, come definito nella Legge 107, pur nella sua pregnante aggettivazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, si arricchisce di un nuovo significato di obbligatorietà, per nulla identificabile con un monte orario da svolgere annualmente. La Nota n.2915 del 2016 ha spiegato il senso dell’obbligatorietà, fugando ogni dubbio sull’esistenza del binomio formazione/obbligo orario che circola invece in molte istituzioni scolastiche.

Alcuni parametri innovativi della formazione, ricavabili dalla Nota 2915, a sostegno del nuovo costrutto della formazione, sono:

il principio della obbligatorietà della formazione in servizio intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente”;

la formazione come ambiente di apprendimento continuo, insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento”;

il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente”.

Più avanti lo stesso documento ministeriale aggiunge che “l’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano” adottato dalle singole istituzioni scolastiche.

L’obbligo della formazione come sviluppo professionale

L’obbligo della formazione è quindi da intendersi come etica ed impegno professionale di formarsi e in maniera che le attività formative producano benefici per l’intera comunità, siano perciò funzionali al miglioramento dell’istituzione scolastica.

Un’altra leva strategica patrocinata dal Piano Nazionale spinge verso la valorizzazione di tutti quei modus operandi, sia a livello didattico che organizzativo, che nell’esercizio della funzione docente sono rimasti per molto tempo sommersi, ma che trovando adesso il modo giusto per riconoscerli, saranno in grado di diventare strumento per incentivare la professionalità dei docenti. Il significato precipuo della formazione sembra essere proprio questo.

L’obbligatorietà della formazione e la libera scelta dei docenti

L’obbligatorietà della formazione non aderisce automaticamente ad un obbligo orario da svolgere. Il Piano Nazionale non fornisce alcun riferimento a un monte orario stabilito e valevole indistintamente per tutti. Ciononostante è nella libertà del Collegio dei docenti fissarlo ai fini dello svolgimento delle attività formative, previste dal singolo piano di formazione a livello di istituzione scolastica; questo non significa che l’obbligatorietà diventi tale, nell’accezione di quota oraria annuale da assolvere per ciascun docente, piuttosto è essenziale stabilire che le attività formative del Piano comprendono anche quelle derivanti dalle libere scelte dei docenti. Al momento si parla di Unità formative, “purché coerenti con il Piano della formazione della scuola” e rispettose comunque delle priorità nazionali di cui ben si conoscono le priorità.

Malgrado il Piano Nazionale faccia allusione a questo parametro innovativo della formazione è giusto sottolineare che esiste un riferimento contrattuale ancora vigente, l’art.66 del CCNL 2007 che mette in capo al Collegio dei docenti, la delibera del Piano annuale delle istituzioni scolastiche “coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche le esigenze ed opzioni individuali”; dalla declinazione dell’articolo si comprende come il piano di formazione debba tenere conto delle libere scelte dei docenti e che ciò sia un tratto già esistente a livello contrattuale.

Pertanto l’obbligo formativo non si traduce in obbligo di seguire tutte le attività deliberate dalla scuola con relativo monte ore fissato, ma possibilità di spaziare verso esigenze ed opzioni individuali.

Perlomeno al momento le regole sono queste e il significato della formazione è inteso come impegno e responsabilità professionale di ogni docente.

Formazione obbligatoria

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