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Mobilità. Ci sarà una sola fase, confermata precedenza art. 21, titolarità su scuola o ambito

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universitc3a02Avendo una invalidità dell’80% e la 104 Art.3 comma 1 personale, si ha diritto alla precedenza in caso di richiesta di mobilità nella città di provenienza (abitazione) In attesa di Suo cortese riscontro Le invio cordiali saluti.

La risposta è positiva.

La precedenza prevista per il PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE dispone la precedenza per i disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950,

Pertanto, per fruire di questa precedenza deve coeistere ad un grado di invalidità superiore ai 2/3 anche il riconoscimento di una disabilità anche non grave.
Il tuo caso rientra quindi in tale precedenza.

Tale precedenza ti varrà purché nel modulo di domanda tu esprima come prima preferenza l’ambito in cui è compreso il tuo comune di residenza.

Fonte: www.orizzontescuola.it

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