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Scuola: delega sostegno 2017. Come cambiano le cose.

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ecampusnuovoSchema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378) DEI DEPUTATI N.378

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)

(articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.I07banner-certificazione-inform-new

Articolo l (principi e finalità)

  1. L’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
  2. L’inclusione scolastica si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni scolastiche nonchè attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
  3. L’inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare iI successo formativo degli alunni e degli studenti.

 

Articolo 2 (ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell’infanzia.

Per gli alunni e gli studenti di cui al comma l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo Il palte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

CAPO II
PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL ‘INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 3 (prestazioni e competenze)

  1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1.
  1. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:

a)  all’assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell’articolo 2 del presente decreto;

b)  all’assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;

c)  alla definizione dell’organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;

d)  alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;

e)  ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell’organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).

4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nel limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo l, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:

a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma l, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall’articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma l, lettera c) della legge 104 del 1992 ed aWa11icoio 2, comma l, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.

6. Ai sensi dall’articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed aWat1icoio 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell’inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

 

Articolo 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica)

  1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80.
  2. L’INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 10;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione di cui all’articolo 10 e nell’attuazione dei processi di inclusione;

c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;

d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

 

CAPO III
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)

  1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico. funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”;
b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

2. Al fine di un’ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (lCD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. AI fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l’INP8, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

 

Articolo 6 (Commissioni mediche)

  1. AI fine di conseguire un’efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell’ambito dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell’alunno, all’articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l’altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico lNPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11″.
  2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all’articolo 5, le Commissioni di cui al comma l, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell’amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all’articolo l, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.
  3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto:

a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;

b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. L’individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonchè l’accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall’accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.

5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.

6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all’evoluzione della persona.

 

Articolo 7 (procedura per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)

  1. La domanda per l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all’INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell’accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento.
  2. La procedura per l’inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a)  presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3;

b)  accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico­ funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c)  trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;

d)  elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente locale e trasmissione all’Istituzione scolastica;

e)  invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

l) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6;

2)  Progetto individuale;

3)  piano per l’inclusione di cui all’articolo 10;

f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’Istituzione scolastica.

 

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CAPO IV

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8 (Gruppo per l’inclusione territoriale)

L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:

Articolo 15
(Gruppo per l’inclusione territoriale)

  1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 lugliò 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone dall’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

2, Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonchè l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.”

 

CAPO V

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL’INCLUSIONE

Articolo 9 (II Progetto individuale)

  1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione diagnostico funzionale” S0NO aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche”.

 

Articolo 10 (Piano per l’inclusione)

  1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonchè gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

Articolo 11 (Il Piano Educativo Individualizzato)

  1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all’articolo l2, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonchè degli operatori socio sanitari.
  2. Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

 

Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico)

  1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
  2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purchè il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

 

CAPO VI
FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATIICO

Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)

  1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:

a)  è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.

b)  è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle quali S0NO attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c)  è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d)  l’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;

3. A decorrere dall’anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonchè a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti ì piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione.

 

Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)

  1. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo l, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.
  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
  3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
  4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, acquisiti esclusivamente presso l’Università.
  5. Con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

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CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)

  1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata” anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.
  3. Il piano di cui al comma l individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo­ relazionali, sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
  4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

 

 

Articolo 16 (Continuità didattica)

  1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.
  2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purchè in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 107.
  3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma l e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell’avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall’articolo l, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

 

Articolo 17 (Osservatorio permanente per l‘inclusione scolastica)

  1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  2. L’osservatorio di cui al comma l svolge i seguenti compiti:
    a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
    b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
    c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
    d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
  3. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonchè da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell’Osservatorio.
  5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 18 (Istruzione domiciliare)

  1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
  2. Alle attività di cui al comma l, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 19 (Abrogazioni)

  1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi:

a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell’articolo 10, del decreto­ legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del presente decreto;

b) l’ultimo periodo dell’articolo 35, comma 7. della legge n. 289 del 2002.

2. All’articolo 13, comma 2-ter. del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole “diagnosi funzionali”, sono sostituite dalle seguenti: “valutazioni diagnostico-funzionali”. Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162.

3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo.

4. L’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, 249. è soppresso.

 

Articolo 20 (decorrenze)

  1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal l settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall’anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017.
  2. Le modifiche di cui all’articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017.
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2017/2018.
  4. Le sezioni di cui all’articolo 12, comma 1, S0NO istituite a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno.
  5. Il vincolo di permanenza di cui all’articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l’anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.

Art. 21 (Copertura finanziaria)

  1. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, sono svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito dell’organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell’art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
  2. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili.
  3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all’articolo 6, nella composizione prevista ai commi l e 2, ed i componenti dei gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 8 ed ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento.
  4. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell’anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall’anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo l, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti . normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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