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Scuola, mobilità docenti 2017/8: organici unici per IC e IIS, attenzione all’articolo 3 comma 7

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logo5Ultime notizie mobilità docenti, 7 febbraio: cosa dice l’articolo 3 comma 7?

Il concetto è chiaramente espresso dall’art.3 comma 7 dell’ipotesi di contratto mobilità docenti 2017/2018 dove viene sancita l’applicazione del comma 5, articolo 1 della legge 107/15 dove troviamo scritto: ‘al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’.
Ecco perchè nella prossima domanda di mobilità, i docenti saranno chiamati ad indicare l’intero codice meccanografico dell’IIS o dell’IC e non potranno, dunque, più esprimere le loro preferenze in merito alle singole sedi.

Mobilità verso IC o IIS: ecco perchè saranno coinvolti tutti i docenti

Questo aspetto diventerà un problema che coinvolgerà non solamente tutti i docenti che presenteranno domanda di mobilità verso un IC o un IIS, ma, di riflesso, anche tutti i docenti coinvolti da questa unificazione degli organici, ovvero tutto il personale docente che, sino al corrente anno scolastico, risulta titolare in uno degli indirizzi, anche coloro, quindi, che non presenteranno domanda di mobilità. In più, c’è da sottolineare come il problema riguardante all’assegnazione delle sedi ai docenti non sia stato completamente risolto. Infatti nel suddetto comma, si parla di plessi ubicati in comuni diversi, ma non vengono considerati, invece, i plessi situati nello stesso comune.banner-certificazione-inform-new
Si legge, infatti, che ‘per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13′.
Una contraddizione che mette in serio pericolo anche la situazione lavorativa di chi non presenterà domanda di trasferimento in quanto, in mancanza di ulteriori chiarimenti, il dirigente scolastico potrebbe decidere in quali sedi dello stesso comune ‘sistemare i propri docenti’.
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