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Mobilità 2017/18, le precedenze per assistere un parente: come e per chi

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ecampus-4La mobilità 2017/18 è delineata e con essa anche le sue regole: è un dato di fatto che chi può godere delle precedenze ha più possibilità di vedere soddisfatta la propria richiesta di trasferimento. Quali sono le precedenze per assistere un parente previste dal CCNI?

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Precedenze per assistere un parente, mobilità 2017/18

Il punto 4 dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità 2017/18 permette di capire i requisiti della precedenza per assistere un parente disabile. Premesso che:

  • il disabile è “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”;
  • la situazione di gravità si riferisce a una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.banner-certificazione-inform-new
  1. Al primo posto c’è la precedenza per chi assiste un figlio disabile in situazione di gravità (anche rivedibile), valida anche per i genitori adottivi. La precedenza è richiedibile nella provincia in cui si trova il comune di assistenza, a patto che si indichi come prima preferenza una scuola compresa nel predetto comune, oppure nello stesso ambito. Se il posto non fosse disponibile, si procede con il comune più vicino alla residenza dell’assistito. Oltre ai genitori, può usufruire di tale precedenza anche un fratello o sorella o tutore legale, purché siano conviventi e i genitori impossiiblitati a provvedere l’assistenza. La precedenza opera sia per mobilità provinciale, che interprovinciale.
  2. A seguire c’è la precedenza per l’assistenza al coniuge disabile in situazione di gravità (non rivedibile). Le modalità di applicazione sono le medesime di quella precedente
  3. La precedenza per l’assistenza al genitore disabile grave da parte del figlio referente unico, che non si applica alla mobilità interprovinciale. Viene riconosciuta quando si presentano le seguenti condizioni:
    1. impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (documentata);
    2. impossibilità da parte degli altri figli di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni oggettive (documentata);
    3. essere l’unico figlio ad aver richiesto nell’anno scolastico i 3 giorni di permesso retribuito mensile. Le modalità di fruizione della precedenza sono identiche alle altre due.

Altri fattori sulle precedenze

“Il personale scolastico che intende assistere il familiare ai sensi della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità, partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
La precedenza per assistere il congiunto quest’anno scavalca il personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni, richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.

Fonte:scuolainforma.it

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