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Supplenze, domande di messa a disposizione solo per una provincia e solo da chi non è iscritto in graduatoria. La nota dell’USP Forlì

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ecampus-mioIl Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Forlì Cesena pubblica un chiarimento sulle domande di messa a disposizione per supplenze per le quali non ci sono più aspiranti nelle graduatorie di istituto della provincia.

La nota, non pubblica sul sito dell’Ufficio Scolastico, ma reperibile su www.gildafc.eu, presenta una puntualizzazione che non ci trova d’accordo.

Scrive infatti il Dirigente ” anche per queste vige il vincolo obbligatorio della presentazione ad una sola provincia. La nota MIUR prot. 24306 del 1/9/2016 lo ribadisce espressamente, se pure con riferimento ai posti di sostegno “ .

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

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certificazione inglese b2

Se tale regola vale sia per coloro che sono in graduatoria di istituto sia per le messe a disposizione del sostegno, parimenti deve essere applicata anche alle messe a disposizione per posto comune.”

Riteniamo infatti che se il Ministero avesse voluto limitare le domande di messa a disposizione solo a docenti non inseriti in nessuna graduatoria e solo per una provincia, avrebbe inserito tale limitazione nell’annuale circolare sulle supplenze, come appunto è stato fatto per le supplenze di sostegno.

Nulla di tutto ciò emerge invece con tale evidenza dalla normativa, nè ci risulta che il Ministero lo abbia mai messo per iscritto. Anzi, altri Uffici Scolastici nel corso degli anni si sono espressi in maniera contraria, così infatti l’USP di Bari

In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.”

Nè ci risulta altresì che nei numerosi avvisi pubblicati dai Dirigenti Scolastici nel corso di quest’anno scolastico ci sia stato questo limite, anche perchè ciò complicherebbe ulteriormente lo smistamento delle domande e la reperibilità con tempestività del supplente di cui si ha bisogno.

Trascriviamo di seguito la nota integrale

Personale docente –Graduatorie di circolo e di istituto

MIUR.AOOCSAFO.REGISTRO UFFICIALE(U).0000629.15-02-2017

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia
LORO SEDI
e p.c. Alle OO.SS. Scuola della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Personale docente –Graduatorie di circolo e di istituto

Pervengono segnalazioni a questo ufficio, in riferimento all’oggetto, di contratti a tempo determinato stipulati attingendo dalle domande di messa a disposizione.

A questo proposito giova ricordare che per le assunzioni da “messa a disposizione” vigono le stesse identiche regole che vigono per il personale inserito in graduatoria di circolo e di istituto e pertanto:

1) i titoli di accesso sono quelli tassativamente elencati all’art. 2 del Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, n.353. In particolare si ribadisce e si sottolinea quanto riportato al comma 1 – punto 7) del predetto articolo per cui “Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”. In tali casi è pertanto necessario verificare con la scuola che ha rilasciato il titolo.

2) anche per queste vige il vincolo obbligatorio della presentazione ad una sola provincia. La nota MIUR prot. 24306 del 1/9/2016 lo ribadisce espressamente, se pure con riferimento ai posti di sostegno “ .

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici,

“ Se tale regola vale sia per coloro che sono in graduatoria di istituto sia per le messe a disposizione del sostegno, parimenti deve essere applicata anche alle messe a disposizione per posto comune.
Si invitano pertanto le SS.LL. a porre la massima cura nel vigilare per il rispetto delle suddette disposizioni.

Il Dirigente
f.to dott. Giuseppe Pedrielli”

Fonte:orizzontescuola.it

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