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Permessi, aspettative e congedi

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università telematica ecampusFonte. orizzontescuola.it Congedi di maternità e congedi parentali dei genitori adottivi e affidatari
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Per motivi personali o familiari : (comma 2 art. 15 CCNL 24.7.2003) 3gg in un anno scolastico, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 all’ art. 21 comma 1) a domanda del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentati anche mediante autocertificazione.

Congedi di maternità e congedi parentali dei genitori adottivi e affidatari
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Per motivi personali o familiari : (comma 2 art. 15 CCNL 24.7.2003) 3gg in un anno scolastico, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 all’ art. 21 comma 1) a domanda del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono altresì fruiti 6gg di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalla condizione, prevista dall’art. 13, comma 9 del CCNL 24.7.2003, “che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti” . Per i suddetti permessi spetta l’intera retribuzione.

Ai docenti con contratto a tempo determinato ivi compresi il docente di religione con incarico annuale spettano fino ad un massimo di 6 giorni senza alcuna retribuzione (art. 19 comma 7 del CCNL 24.7.2003).

Per particolari esigenze personali: compatibilmente con l’esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per particolari esigenze personali e a domanda ,ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 24.7.2003, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 art. 22 comma 1), brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, i suddetti permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento.L’insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà quindi beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico, l’insegnante di scuola dell’infanzia di 25 ore e l’insegnante di scuola primaria di 24 ore ( comma 2 art. 16). Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. (comma 3 art. 16). Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16). Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16). L’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio.( comma 5 art. 16).I motivi per i quali possono essere richiesti i permessi brevi non sono specificati dal contratto di lavoro, quindi tutti i motivi possono essere considerati validi, la norma prevede che siano “particolari motivi “ cioè motivi sia di carattere personali che familiari che non è possibile curare al di fuori dell’orario di lavoro e tali da giustificare l’assenza durante l’orario di servizio. Nei motivi possono anche rientrare le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici a meno che il docente non voglia avvalersi dell’assenza per motivi di malattia per l’intera giornata.

Per partecipazione a concorsi ed esami: 8gg complessivi per anno scolastico, ivi compreso quelli eventualmente richiesti per il viaggio, con intero trattamento economico per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL del 24.7.2003) e per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19 comma 7 del CCNL 2003) nei limiti della durata del rapporto di lavoro senza alcuna retribuzione.

Per fruire del diritto alla formazione: gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno diritto con intera retribuzione alla fruizione di 5gg. nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici (comma 5 art. 62 CCNL del 24.7.2003).

Per diritto allo studio (150 ore): ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2006 ovvero sino al 31.8.2006 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea). Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le cc. mm. n. 266 del 23.09.1988 , n. 319/1991, n. 274/1994. Per l’anno 2006 sono confermate le suddette disposizioni. La C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio.I criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale, cfr art.4 comma3 e art. 62 comma 10, ccnl 2002-2005.Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale. I CSA pubblicano all’albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi concedibili. La domanda, in carta semplice, ( vedi modulistica) deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, al CSA che, entro il 15 dicembre, predispone i provvedimenti formali di concessione dei permessi per diritto allo studio; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Le domande di concessione dei permessi per diritto allo studio dovranno recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo ( entro e non oltre il 15.11.2005), dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati al § 2 della C.M. n. 319/91. La firma sarà autenticata dal Dirigente Scolastico.Gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui seguiranno i corsi.Gli aspiranti dovranno altresì indicare l’anno di iscrizione al Corso e la durata legale di esso, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti.Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego. Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue individuali di permesso nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2006 e dovrà poi esibire al Dirigente scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi

Permessi per gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche: gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto con intera retribuzione alla fruizione di 5 gg. per partecipare ad attività musicali ed artistiche a titolo di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. (comma 5 art. 62 CCNL del 24.7.2003).

Permessi per i formatori: l’opportunità di fruizione dei cinque giorni con intera retribuzione e/o l’adattamento dell’orario di lavoro, sono garantite al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione (comma 7 art. 62 CCNL 24.7.2003). Le opportunità di fruizione dei cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

Per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni retribuiti, per evento, per i docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL 2003), 3 giorni retribuiti, per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19,comma 9 del CCNL 2003).

N.B. i permessi per partecipazione ad esami e per lutti sono erogati a domanda da presentarsi al d.s. da parte del docente, corredando la domanda con idonea documentazione anche autocertificata.

Per eventi e cause particolari (decesso o grave infermità di familiari): ai sensi dell’art. 4 della legge n. 3/2000 e D.M. 21.7.2000 n. 278, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato spettano permessi di tre giorni lavorativi all’anno, con retribuzione al 100% e validità a ogni effetto, per decesso o documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado o del convivente o di un componente della famiglia anagrafica, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In caso di grave infermità, in alternativa ai permessi a giorni, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati permessi ad ore, ossia diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa con riduzione complessiva dell’orario non inferiore ai suddetti tre giorni. I permessi possono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’infermità o della necessità. La documentazione della grave infermità deve essere prodotta entro 5 giorni dal rientro in servizio e certificata dallo specialista ASL.

Per matrimonio: 15 gg. consecutivi in occasione del matrimonio ( può trattarsi del primo o di altro matrimonio successivo allo scioglimento del primo) , sono retribuiti per intero sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 3 CCNL 2003) sia per i docenti con contratto a tempo determinato, in questo caso entro i limiti della durata del rapporto di lavoro (comma 12 art. 19 del CCNL 2003). Nel periodo di permesso deve essere compreso anche il giorno della celebrazione del matrimonio, può essere fruito anche qualche giorno prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio ed una sola volta anche se il docente contrae in tempi diversi prima il matrimonio civile poi quello religioso.

Come si è accennato, il permesso spetta anche al docente che contragga seconde nozze ( cfr. TAR Lazio 20.11.1995 n. 1760). Per la fruizione del permesso, il docente deve presentare richiesta scritta al dirigente scolastico della scuola di servizio e successivamente produrre, a giustificazione,il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile ovvero un’autocertificazione .

Per donazione di sangue : il quantitativo di sangue donato non deve essere inferiore a 250 grammi. Spetta un giorno con intero trattamento economico (Legge 13.7.1967 n. 584, D.M. del Ministero del Lavoro 8.4.1968, C.M. 18.4.1977 n. 115, Legge 4.5.1990 n. 107, Legge 8.3.2000 n. 53). In tale giorno i docenti devono considerarsi in servizio a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della prova o dell’anno di formazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il docente si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue. Il prelievo deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fissa o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal ministero della sanità.I docenti al rientro dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo contenente il giorno e l’ora del prelievo stesso nonché il quantitativo di grammi di sangue prelevato.

Per assolvere il mandato di consigliere provinciale, comunale o di quartiere: per i giorni di convocazione dei consigli e con intero trattamento economico (art. 4 Legge 27.12.1985 n. 816, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 68 D.Lgs. 30.3.2001 e art. 35 del CCNL del 24.7.2003). Il docente è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Nel caso il docente presti servizio in più scuole la dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

Per assolvere le funzioni di giudice popolare: i docenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise o le Corti di Assise di Appello o chiamati a rendere testimonianza in giudizi civili o penali, non possono sottrarsi all’assolvimento di tali funzioni senza incorrere in sanzioni penali e civili previste dalla legge ( art. 11 legge 10.4.1951, n. 287). Si tratta di funzioni di carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in relazioni alle quali le istituzioni scolastiche devono consentire ai docenti che ne siano investiti, di poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio. ( C.M. n. 76 del 20.2.1959).

Per il personale docente con contratto a tempo determinato l’assenza va autorizzata nell’ambito della durata del contratto di lavoro.

L’assenza dal servizio per l’adempimento delle funzioni predette deve essere autorizzata per il tempo strettamente necessario ad espletarle.

Il docente tenuto ad assentarsi, deve esibire all’istituzione scolastica la nomina di giudice popolare o la comunicazione a presentarsi per rendere testimonianza. Questi atti costituiscono presupposto necessario per ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal servizio. L’avvenuto adempimento dell’obbligo deve essere comprovato mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici.

Le assenze per l’adempimento delle funzioni sopra indicate devono essere considerate come servizio ad ogni effetto. Sono quindi da ritenersi valide ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e della maturazione del diritto alle ferie.

Ai fini del periodo di prova o dell’anno di formazione l’assenza per l’espletamento delle predette funzioni è considerato legittimo impedimento ( cfr. CM n. 302 del 31.10.1980). Il periodo di prova è cioè prorogato del tempo pari alla durata dell’assenza per l’esercizio delle funzioni e la conferma in ruolo è disposta con effetto retroattivo dalla data in cui il dipendente avrebbe compiuto il periodo di prova se non avesse dovuto adempiere alle funzioni di giudice popolare.

Per testimonianze in giudizi penali e civili: per i giorni necessari con intero trattamento economico, al rientro il docente deve produrre attestazione dell’avvenuta testimonianza con l’indicazione dei giorni d’impegno.

Per motivi di campagna elettorale: la Presidenza del Consiglio dei Ministri emana apposita circolare, in occasione di elezioni politiche e/o amministrative.

Per assolvere alle funzioni di componente di seggio elettorale: il beneficio spetta ai componenti il seggio elettorale: presidente, scrutatore, segretario, ai rappresentanti di lista, nonché, in occasione del referendum popolare ai rappresentanti promotori del referendum.

I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato si assenteranno dal servizio per i giorni necessari (operazioni di voto e scrutinio) con l’intero trattamento economico, al rientro dovranno produrre l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni; inoltre per l’impegno in giorni festivi (la domenica o eventuale altro giorno festivo) è previsto, ai sensi dell’art. 35 del DPR 10.1.1957 n. 3, il riposo compensativo (art. 11 Legge 21.3.1990 n. 53). I docenti che fruiscono di un orario di servizio distribuito in cinque giorni settimanali, con l’esclusione della giornata del sabato, qualora sono impegnati in tale giornata, per assolvere le funzioni di componente di seggio elettorale, hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo che il dirigente scolastico determinerà in rapporto alle esigenze servizio (cfr. C.M. 14.6.1990 n. 160). Durante i giorni di assenza e di riposo, i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di servizio di insegnamento e non vi sia altro personale a disposizione, mediante l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o temporanee. Di seguito riportiamo integralmente la CM n. 160 del 14.6.1990 e un modello di richiesta di permesso per i componenti il seggio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto: un giorno fino a Km. 700, due giorni oltre i 700 Km. Con intero trattamento economico. Il permesso spetta nel caso in cui, assolto all’obbligo del cambio di residenza, (art. 13 DPR 30.5.1989 n. 223) non sia stata effettuata l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di servizio. Al rientro ovviamente il docente deve produrre attestazione dell’avvenuto esercizio del diritto di voto, rilasciata del Presidente di seggio (C.M. Tesoro 10.3.1992, n. 23, C.M. Funz. Pubbl. 18.3.1992, n. 75, C.M. Funz. Pubbl. 1.12.1992 prot. 9719/92/10.0.235).

Per l’espletamento dei compiti connessi alla funzione di RLS: per l’espletamento e l’adempimento dei compiti previsti dai punti b, c, d, g, i, l dell’art.. 19 del D. Lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza (RLS) oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

Per infortunio sul lavoro: in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il docente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al docente spetta l’intera retribuzione (art. 20, comma 1 CCNL 24.7.2003).

Per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio: fuori dei casi previsti dal comma 1 dell’art. 20 del CCNL del 24.7.2003 (assenza dovuta ad infortunio sul lavoro), se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3. Le disposizioni sono dirette sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia ai docenti a tempo determinato nei limiti della durata della nomina e per questi ultimi anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per cure e riabilitazione di tossicodipendenti: il docente può assentarsi fino a tre anni senza alcun trattamento economico (art. 124, comma 1 DPR 9.10.1990 e art. 23 comma 7 del CCNL 95).

Per assistenza familiare tossicodipendente: il docente può assentarsi fino a tre anni senza alcun trattamento economico (art. 124, comma 2 DPR 9.10.1990, n. 309 e art. 17 comma 7 del CCNL 24.7.2003).

Per la cura della TBC: il docente può assentarsi per il periodo prescritto senza alcun trattamento economico (C.M. Sanità del 18.8.1983, n. 65 e art. 17 comma 7 del CCNL 24.7.2003).

Per cure elioterapiche, climatiche o psammoterapiche: per i giorni necessari e con il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per le assenze per malattia (vedi assenze per malattia). Hanno diritto solo i mutilati o invalidi di guerra o per servizio che debbano attendere alle cure richieste dal loro stato di invalidità (art. 22, comma 25 Legge 23.12.1994, n. 724).

Per cure fisioterapiche: 30 giorni con intero trattamento economico, previa autorizzazione del medico provinciale (ora ASL) per il personale appartenente alle categorie dei mutilati e degli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi (art. 26,legge 30.3.1971, n. 118).

Per dottorato di ricerca: il DPR 11.7.1980 n. 382 e la legge di modifica 13.8.1984, n. 476 stabiliscono che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La successiva legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 comma 57, ha in parte integrato la legge 476/84, aggiungendo, all’art. 2 comma 1, il seguente periodo: “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione centrale prestazioni previdenziali – con nota prot. N. 1181 del 22.10.1999 diramata dal Ministero dell’istruzione con circolare n. 265 dell’8.11.1999.

Il docente vincitore di un concorso a cattedra che non possa perfezionare il rapporto d’impiego con l’assunzione del servizio perché già impegnato nella frequenza del dottorato di ricerca deve essere collocato in congedo, in tal caso, ai sensi della C.M. n. 376 del 4.12.1984, per il perfezionamento del rapporto d’impiego è ritenuta sufficiente la semplice accettazione della nomina. E’ utile precisare quanto segue:

  1. l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico;
  1. la concessione non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova o di formazione;
  1. la richiesta non è commisurata ad anno, ma all’intera durata del dottorato;
  1. il docente che cessa, rinuncia o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere servizio presso la sede di titolarità;
  1. il docente durante lo svolgimento del dottorato di ricerca non può svolgere una contestuale attività professionale lavorativa.

Per usufruire dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca gli interessati devono presentare al dirigente scolastico apposita domanda corredata con certificato rilasciato dal Rettore dell’Università sede del dottorato di ricerca comprovante l’avvenuta ammissione e frequenza del corso. Una copia della domanda deve essere inviata dall’interessato alla Direzione Scolastica Regionale. CSA della provincia di appartenenza.

Il giudice del lavoro di Caltagirone con un’ ordinanza ( registro generale n. 103/2004) ha recentemente stabilito che l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea, in quanto la normativa vigente, art. 52 comma 57 Legge 448/2001, non prevede alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari.

Per essere messi a disposizione del CONI: i docenti di educazione fisica con contratto a tempo indeterminato e determinato che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale, in occasione dello svolgimento delle Olimpiadi o di campionati del mondo o di manifestazioni internazionali ad essi comparabili, possono essere messi a disposizione del CONI da parte delle Direzioni Regionali, al fine di consentire loro la preparazione.

Per partecipazione a commissioni tributarie: per i giorni necessari con intero trattamento economico, al rientro il dipendente dovrà produrre attestazioni dell’avvenuta partecipazione (C.M. 20.7.1988, n. 208).

Aspettativa non retribuita detta anno sabbatico : docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni ( compreso il primo decennio) cfr comma 14 art. 26. legge n. 448 del 23.12.1998. I docenti con contratto a tempo determinato non usufruiscono dell’anno sabbatico. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.La richiesta di fruizione del periodo di assenza, avanzata dal docente, è sottratta all’apprezzamento discrezionale del dirigente scolastico. L’aspettativa non retribuita non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico, (dall’1.9 al 31.8) esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione. ( cfr C.M. 28.3.2000 n. 96 prot. N. 48760).I docenti che richiedono l’aspettativa non retribuita non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta ( nota ministeriale 6.3.2000 prot. 7574).

Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio: l’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U., approvato con DPR n. 3 del 10.1.1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. (comma 1 art. 18 CCNL 24.7.2003). Il docente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del DPR n. 297 del 1994 (comma 2 art. 18). Il docente è collocato in aspettativa a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa (comma 3 art. 18). L’aspettativa per motivi di famiglia legittima l’assenza dal servizio solo quando sia preventivamente accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il docente ad allontanarsi dal servizio. Il dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza. Perché si formi il silenzio rifiuto, nei confronti del quale è possibile esperire ricorso avanti al giudice del lavoro, è necessaria la messa in mora dell’amministrazione, mediante diffida a provvedere entro un certo limite, notificata con ufficiale giudiziario. Per l’aspettativa per motivi di studio e di ricerca si richiama la C.M. n. 301 del 1996 con la quale è stato chiarito che nell’espressione motivi di studio e di ricerca deve essere compresa qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all’attività di istituto, della preparazione professionale del docente. L’aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi spezzettati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal docente. Nel suddetto periodo tutte le aspettative fruite per motivi di famiglia, studio e ricerca si sommano agli effetti della determinazione della durata massima dell’aspettativa anche se intervallate da un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Se alla scadenza del periodo massimo di aspettativa il docente non si presenta in servizio deve essere considerato assente ingiustificato. Il docente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi. Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia interrompe l’anzianità di servizio, pertanto non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione, della maturazione delle ferie e delle festività soppresse. I periodi di aspettativa per motivi di famiglia se successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a domanda, dagli interessati. Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.

Aspettativa per destinazione all’estero del coniuge: il docente il cui coniuge presti servizio all’estero può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L’aspettativa spetta di diritto, può durare per tutto il periodo di servizio all’estero dell’altro coniuge ed è senza retribuzione (legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 333).

Aspettativa per missioni cattoliche : due anni senza alcuna retribuzione, solo per gli insegnanti della scuola elementare (Legge 2.12.1928, n. 2687).

Aspettativa per mandato parlamentare nazionale, europeo, regionale: per tutto il periodo del mandato, senza assegni, essi, ai sensi della C.M. 10.2.1994 n. 40, possono fruire dell’indennità parlamentare o regionale ovvero optare per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza (art. 68 D. L.vo 30.3.2001, n. 165).

Aspettativa componenti commissioni regionali di controllo (CO.RE.CO.) Legge 142/’90: per il periodo del mandato, senza alcun trattamento economico.

Aspettativa amministratori enti locali : per il periodo del mandato, senza alcuna retribuzione. (articoli 2 e 4 Legge 27.12.1985, n. 816, D.L.vo 18.1.1993 n. 8 convertito in Legge 19.3.1993, n. 68). Per i riflessi contributivi dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita dagli amministratori locali art. 26 della legge 3.8.1999 n. 265, si veda la nota INPDAP prot. N. 839/S del 16.2.2000).

Aspettativa per i candidati al Parlamento Europeo per campagna elettorale: per il periodo della campagna elettorale fino al giorno del voto, senza alcun retribuzione (art. 52, Legge 24.1.1979, n. 18).

Aspettativa per contrattisti e assegnisti: per il periodo contrattuale, senza alcuna retribuzione. (art. 25, ultimo comma DPR 11.7.1980 n. 382).

Aspettativa per il personale tossicodipendente: per tutto il periodo del trattamento riabilitativo e comunque non oltre il triennio senza alcuna retribuzione (art. 99 legge 162 del 26.6.1990).

Aspettativa per servizio di leva o equiparati: per tutto il periodo del servizio, senza alcuna retribuzione (art. 67, DPR 10.1.197, n. 3).

Aspettative per richiamo alle armi: per il periodo di richiamo eccedenti i primi due mesi, con retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare (art. 454, comma 1 D.L.vo 16.4.1994, n. 297).

Aspettativa dei volontari con contratto di cooperazione allo sviluppo: per tutta la durata del contratto di cooperazione, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49 art. 32, modificata dalla legge 288/91). Il contratto di cooperazione non può avere durata superiore a due anni.

Aspettativa per coniuge con contratto di cooperazione allo sviluppo come volontario: massimo 2 anni, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49).

Comandi presso gruppi parlamentari: 5 anni anche non consecutivi, nessuna retribuzione.

Congedo biennale per gravi motivi familiari: l’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell’ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio. Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi retribuiti, non è retribuito, interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa. Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi; le frazioni inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi 20 giorni può richiedere il riesame della domanda. Il dirigente scolastico con provvedimento adeguatamente motivato e nel caso in cui le proprie esigenze organizzative non gli consentono la sostituzione può: negare la concessione del congedo,rinviarne la fruizione,accogliere parzialmente la richiesta.

Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l’amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi:il rapporto di lavoro sia stato instaurato per la sostituzione di altro dipendente per lo stesso congedo, vi sia incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto.

I soggetti per i quali è possibile beneficiare del congedo sono: lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, parenti ed affini entro il terzo grado dei portatori di handicap anche non conviventi.

I motivi per i quali può essere chiesto il congedo sono: necessità familiari derivanti da decesso di una delle persone predette, cura ed assistenza delle persone suddette che comportano un particolare impegno del dipendente e della propria famiglia, grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, una delle seguenti patologie che interessano le persone sopra indicate:

patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplasica, infettiva, desmetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai punti 1), 2), 3) per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.

Congedo per la formazione: l’art. 5 della legge n. 53/2000 consente al dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio la possibilità di chiedere un periodo di congedo per la formazione continuativo o frazionato della durata non superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questa forma di congedo viene riconosciuta in aggiunta a quello previsto per il diritto allo studio già riconosciuto ai dipendenti. Il congedo può essere richiesto per i seguenti motivi: completamento della scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, conseguimento del diploma universitario o di laurea. Durante il congedo il docente conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è valido ai fini dell’anzianità di servizio, non è computabile con le ferie, con l’assenza per malattia o con altre forme di congedo. Il docente ai fini pensionistici può richiedere il riscatto del periodo del congedo ovvero assicurare la copertura assicurativa mediante la prosecuzione volontaria dei contributi. Il congedo può essere interrotto in caso di grave e documentata infermità da comunicare per iscritto al dirigente scolastico. Nel caso di comprovate esigenze organizzative il dirigente scolastico può rifiutare la concessione del congedo ovvero differire la fruizione.

Congedo per attività di cooperazione allo sviluppo: durata massima 4 anni, minima 4 mesi, retribuzione intera (Legge 26.2.1987 n. 49).

Esonero commissioni di concorso: per tutto il tempo necessario con intero trattamento economico.

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