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Docenti con il solo compito di sostituire i colleghi: la nuova figura legittimata dalla 107

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24 cfu per concorso insegnantiLegge 107, il suo rodaggio scontenta  gli insegnanti.  Il 5 settembre 2016 è stata pubblicata la nota 2852/16  avente come oggetto “Organico della autonomia”. Una circolare che, tralasciando l’enfasi con cui il Miur ha cercato di esaltare l’inconsistente portata innovativa delle disposizioni in materia di organici, lascia non poche perplessità sulla creazione di una nuova categoria: i docenti con il solo compito di sostituire i colleghi.

Ecco alcuni punti rilevanti della nota:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di corso-lim-768x384pratiche;
  • tale comunità è guidata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
  • si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
  • i docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico;
  • tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili università telematica ecampusattività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica);
  • infine nella nota si dice che: “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide da solo!

Riteniamo utile approfondire alcuni altri passaggi contenuti nella nota e riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6 ore e l’attribuzione dell’ora alternativa alla religione cattolica.

Sostituzione del docente impegnato su attività di potenziamento assente

La suddetta nota del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari. È bene però tenere presente che lo stesso Miur, in modo meno sintetico e più esaustivo, sulla questione si era già espresso in altre due occasioni:

  • con la nota 24306 del 1° settembre 2016  (istruzioni operative per le supplenze): “I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell’ambito del proprio orario“.
  • con la circolare 11729 del 29 aprile 2016  sull’organico di diritto che così recita: “Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal piano dell’offerta formativa triennale“.

La precisazione fatta dal Miur nella circolare sugli organici è quella che fornisce maggiori indicazioni e spazi di interpretazione per ricondurre all’ambito delle “attività di carattere curricolare previste dal piano dell’offerta formativa” tutte le attività programmate che prevedano attività in presenza degli alunni, indipendentemente se programmate in orario oppure oltre l’orario strettamente previsto dagli ordinamenti.
Solo a titolo di esempio si indicano alcuni casi in cui, per la FLC CCGIL, si deve ricorrere alla nomina di un supplente:

  • assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
  • assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del “vicario”;
  • assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per master e perfezionamenti biennalisvolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
  • assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte);
  • assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
  • assenza superiore a 10 giorni di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in attività di ampliamento dell’offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l’orario d’obbligo.

Tutte questa attività (ivi comprese quelle di tipo organizzativo-funzionale) rientrano a pieno titolo negli obiettivi della legge e nelle finalità di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa per cui è stato introdotto l’organico dell’autonomia comprensivo delle ore aggiuntive di potenziamento. Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte queste attività programmate e svolte, mediante l’utilizzo delle risorse aggiuntive per il potenziamento, ancorché in orario aggiuntivo a quello curricolare. Non è neanche pensabile che, nel caso in cui le risorse del potenziamento vengano utilizzate ad esempio per la funzione di vicario, oppure alcune di queste ore per attività quali responsabile di plesso/sede/sezione staccata, ecc.., tale incarico venga meno per assenza di qualche settimana o, addirittura, di qualche mese.

Supplenze per assenze fino a 10 giorni

La nota Miur 2852 fa un semplice accenno alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l’organico dell’autonomia “per assicurare la copertura delle classi“.
A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga “tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7“, cioè facendo prioritariamente salva l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.

Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola

Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni), prevede che il personale dell’organico dell’autonomia “ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza“.

Utilizzo dei docenti assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore

Da più parti è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici – ma anche qualche UST – ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso) a sottrazione delle ore destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di fatto delle risorse complessivamente disponibili assegnate all’istituzione scolastica. Tale comportamento è illegittimo e contrasta, anche, con le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull’organico di fatto, nella quale esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola, se disponibili ad accettarli, ma in aggiunta all’orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul potenziamento. In sintesi: nulla è cambiato su questo rispetto agli anni scorsi.

Assegnazione dell’ora alternativa alla religione cattolica

La nota 2852 chiarisce un modo definitivo un altro problema: l’attribuzione dell’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che “rimangono ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica)”. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste attività vanno assegnate in aggiunta all’orario d’obbligo (senza alcune distinzione tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.

Fonte: www.oggiscuola.it

 

 


 

 

 

 

 

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