fbpx

Scuola, pubblicazione graduatorie istituto: entro quando presentare reclamo, ecco cosa dice l’articolo 10 Aggiornamento graduatorie istituto seconda e terza fascia: pubblicazione, reclami e ricorsi, articolo 10 del decreto 374 del 1° giugno. Da

2037

24 cfu per concorso insegnantiLa pubblicazione delle graduatorie di istituto si svolgerà in due fasi. In primo luogo il dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia. Gli interessati potranno subito dopo presentare eventuali reclami. La procedura viene riportata nell’articolo 10 del decreto 374 del 1° giugno scorso. Ecco quanto si legge.

Aggiornamento graduatorie di istituto: reclami entro 10 giorni

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.

2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo – secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento (‘Avverso le scuole di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni della data di pubblicazione della graduatoria all’albo della corso-limscuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva La graduatoria diviene altresì definitiva a seguito della decisione sul reclamo’) che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio Territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165.

4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’articolo 130 e seguenti del vigente università telematica ecampusContratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Come abbiamo letto, i reclami dovranno essere indirizzati e presentati alla scuola che avrà provveduto alla valutazione della domanda dell’interessato. Il dirigente scolastico avrà a propria disposizione quindici giorni per pronunciarsi. Trascorsi inutilmente i termini, il reclamo è da considerarsi rigettato e la graduatoria diventerà definitiva. Nonostante il decorso dei termini dei reclami sia tassativo, non viene precluso all’amministrazione scolastica l’eventualità di correggere la graduatoria anche se divenuta definitiva. Infatti, l’amministrazione può sempre avvalersi del proprio potere di autotutela sia per evitare eventuali soccombenze in giudizio con relativi danni all’erario, sia per garantire l’osservanza del principio del merito.
Fonte. http://www.scuolainforma.it/portale/2017/06/06/scuola-aggiornamento-graduatorie-istituto-entro-presentare-reclami-cosa-dice-larticolo-10.html

In questo articolo