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Assegnazioni provvisorie: no necessaria convivenza genitore. Una sola scuola comune ricongiungimento. I dettagli

2002

Metodi e strumenti per la didattica innovativa: tablet, lavagna multimediale (LIM)In data odierna, come avevamo anticipato, si è svolto l’incontro Miur-sindacati sulle assegnazioni provvisorie, al fine di chiarire alcuni dubbi riguardanti la presentazione delle domande (sebbene le stesse siano state presentate) e conseguentemente le decisioni degli Uffici in merito.

Due le principali questioni, sollevate anche dalla nostra redazione, poste dai sindacati all’Amministrazione:

1. fare chiarezza rispetto all’indicazione dell’ordine delle scuole, regolato dall’articolo 7 comma 10 del CCNI, da inserire nel modulo di domanda.

2. la  convivenza con il genitore cui ci si intende ricongiungere, da parte dei docenti non coniugati e senza figli che, alla stregua dell’Ipotesi di CCNI, potevano chiedere il ricongiungimento solo se conviventi con il genitore medesimo.certificazione-inglese1

Relativamente al primo punto, secondo quanto riferitoci dalla Uil Scuola (per la quale hanno partecipato all’incontro Pasquale Proietti e Paolo Pizzo), il Miur ha riferito di aver inviato agli  uffici periferici un’apposita comunicazione. Con quest’ultima è stato puntualizzato che, per assolvere a quanto indicato nell’art. 7/10 dell’Ipotesi di CCNI, era sufficiente indicare anche una sola scuola del comune (e non tutte), così come più volte ribadito dalla nostra nostra redazione sin dalla pubblicazione del contratto.

Sul secondo punto, invece, l’amministrazione non ha fornito alcun chiarimento né ataespresso alcuna posizione, ma ha ascoltato i sindacati, che hanno ribadito che per il ricongiungimento al genitore non ci deve essere alcun vincolo di convivenza e, pertanto, si devono riaprire i termini per la presentazione delle domande. Ciò affinché i docenti che non hanno presentato domanda perché non conviventi con il genitore, lo possano fare.

I sindacati, sui punti sopra illustrati, sembrerebbero intransigenti, tanto da giungere alla mancata sottoscrizione del Contratto definitivo, qualora il Miur non prendesse in considerazione le loro richieste.

L’Amministrazione, preso atto di quanto affermato dai sindacati, ha deciso per una nuova convocazione degli stessi.

E’ stato, invece, chiarito il concetto di convivenza, di cui all’articolo 7 – comma 1 lettera B- del CCNI. Per l’amministrazione è convivente anche qualsiasi parente o affine risultante da certificato anagrafico.

Fontehttp://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-sola-scuola-comune-ricongiungimento-no-convivenza-genitore-dettagli/

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