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Attività alternative alla religione cattolica, si valutano? Adempimenti e progettazione per il primo ciclo di istruzione. Le novità del decreto 62

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24 cfu per concorso insegnantiLa valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017.

Rispetto al DPR 122 del 2009, il nuovo decreto introduce le seguenti novità:

-ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto tali docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

-La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.certificazione-inglese1

-Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all’esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6 dispone che “il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

In sintesi i docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. Invero la Nota ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini Metodologie didattiche e innovazione scolasticaperiodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”. Di già la Circolare ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che “gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa.

Adempimenti richiesti al collegio per la valutazione delle attività alternative all’IRC

Sulla base di quanto disposto nel nuovo decreto sulla valutazione di tali attività, alle scuole spetta quindi definire e condividere:

le modalità di valutazione delle attività alternative ossia stabilire collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, così come richiesto dal comma 7 dell’art.2.

Uniformità nella progettazione delle attività alternative all’IRC per un’equa valutazione

In passato, in molte realtà scolastiche, i docenti incaricati delle attività alternative per certificazione informaticaconsuetudine, hanno predisposto un progetto su tematiche diversificate, spesso anche recupero di insegnamenti disciplinari.

Tuttavia, in vista del peso assegnato alla valutazione di tali attività, per realizzare all’interno dei consigli di classe giudicanti una uniformità nella valutazione, il collegio è tenuto a considerare alcuni aspetti fondamentali; infatti secondo le nuove disposizioni che prevedono la valutazione delle attività alternative all’IRC attraverso l’espressione di un giudizio sintetico, le scuole dovrebbero adoperarsi per garantire agli alunni e alle alunne la stessa tipologia di offerta formativa, escludendo quindi la libera diversificazione progettuale che può determinare obiettivi e risultati di apprendimento differenti.

In fase di progettazione, sarà dunque necessario tenere presente quanto disposto dai seguenti documenti:

Circolare ministeriale n.368 del 1985 che all’art.2 rubricato Modalità di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, stabilisce quanto segue “la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione. (…) Il rispetto dell’ anzidetto principio implica che lo scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete lo responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’ art. 4 del Dpr 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni”. Il principio espresso della non coincidenza dei contenuti delle attività alternative con quelle specificamente curricolari comuni a tutti gli alunni indirizza pertanto verso la scelta di tematiche che non siano già trattate dalle altre discipline;

Circolare Ministeriale n.316 del 1987 che dispone: “per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi (…) Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica. L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti”. Nella stessa circolare si danno indicazioni sui possibili contenuti delle attività formative, da prevedere in alternativa all’IRC, il documento di lavoro riguarda i “diritti dell’uomo”.

A prescindere dall’autonomia professionale del singolo docente incaricato di attività alternative, è giusto, in fase di progettazione che il collegio definisca, come ribadisce la stessa circolare n.316 precisi programmi, che diano luogo ad una linea progettuale comune, identificando anche i parametri della valutazione.

Fontehttp://www.orizzontescuola.it/guida/attivita-alternative-alla-religione-cattolica-si-valutano-adempimenti-progettazione-primo-ciclo-istruzione-le-novita-del-decreto-62/

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