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ITP inseriti in seconda fascia: l’avvocatura dello stato ha impugnato la sentenza del TAR del Lazio 9234/17

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24 cfu per concorso insegnantiGli ITP inseriti in seconda fascia tramite il ricorso al TAR del Lazio 9234/17 non possono star tranquilli, l’avvocatura dello Stato che, in un primo momento, sembrava accettare quanto sancito dal TAR comunica di aver proposto appello., lo si evince nella nota di chiarimento emanata dal MIUR per risolvere i dubbi degli USR in merito alla nomina degli ITP e l’inserimento appunto in seconda fascia.

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
drsa@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
drsi@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
drum@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
drve@postacert.istruzione.ituniversita-telematica-ecampus-2

Oggetto: Inserimento in Graduatorie d’Istituto di docenti in esse precedentemente non inclusi e titolari di diploma di scuola secondaria superiore per insegnamenti tecnico-pratici (ITP) Sentenza sfavorevole TAR Lazio 9234/17 e circolare MIUR 35937/2017

Con riferimento alle richieste di parere in merito all’argomento in oggetto la scrivente ha sottoposto alla valutazione dell’Avvocatura Generale dello Stato le circolari di codesti Uffici Scolastici Regionali che hanno disposto l’inserimento con riserva, nelle graduatorie d’istituto, dei diplomati ITP che hanno un ricorso pendente al TAR, con esclusione degli aspiranti che hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al giudice del lavoro, in ragione del diverso plesso giudicante rispetto al TAR.Il Bullismo : interpretazione fenomenologia prevenzione e didattica

Al riguardo l’Avvocatura ha condiviso le direttive impartite da codesti Uffici Scolastici Regionali affermando che “Per quanto riguarda la determinazione degli uffici scolastici, non si rinvengono motivi per censurare la modalità esecutiva in concreto adottata.
Infatti la soluzione – che involge, comunque, valutazioni di buona amministrazione rimesse, come tali, alla discrezionalità amministrativa- trova ragionevole supporto nella condivisibile esigenza di garantire, come del resto evidenziato da codesta Direzione con la citata circolare n. 35937/2017, il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018, evitando di ampliare a dismisura – nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma di avere proposto appello) – la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola.”

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Fonte.https://www.informazionescuola.it/itp-lavvocatura-dello-impugnato-la-sentenza-del-tar-lazio-923417/

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