fbpx

MOBILITÀ 2018/19: CONFERMATA DEROGA AL VINCOLO TRIENNALE SU PROVINCIA

1995

master-perf-biennali-ecamTutti i docenti potranno partecipare a mobilità territoriale interprovinciale.

Per il prossimo anno scolastico è stato confermato il CCNI sulla mobilità predisposto per l’anno in corso, come stabilito nell’intesa firmata da organizzazioni sindacali e MIUR in data 21 dicembre 2017

Nel contratto, nell’art.1, si stabilisce quanto segue:

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/18 è prorogato per l’a.s. 2018/19”

Intesa MIUR e sindacati su proproga contrattouniversita

Tutte le disposizioni previste per il corrente anno scolastico risultano, quindi, valide anche per il 2018/19, anche quella tanto attesa da molti docenti, relativa alla deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo.

Anche per il prossimo anno verrà prorogata di un ulteriore anno la deroga prevista nel comma 108 della legge 107/2015 per l’anno scolastico 2016/17 e confermata per il corrente anno scolastico dall’intesa siglata il 29 dicembre 2016.

Fino all’anno scolastico 2015/16, infatti, i docenti neo-immessi in ruolo erano obbligati a permanere per un triennio nella provincia di immissione in ruolo come prevedeva il CCNI nell’art.2 dove si stabiliva che, “in osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo24 cfu per concorso insegnanti

Rimanevano esclusi da tale divieto solo i docenti che si trovavano nelle condizioni previste dal succitato articolo:

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale”

Tale vincolo viene eliminato per l’a.s. 2016/17 dal comma 108 della legge 107, dove viene stabilita una deroga che ha consentito una mobilità straordinaria come disposto nella normativa citata che recita:

Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia….”certificazione-inglese1

Per il corrente anno scolastico 2017/18 è stata prevista un’ulteriore deroga all’obbligo di permanenza triennale nella provincia di assunzione in ruolo e dall’incarico triennale per tutti i docenti, anche neoassunti 2016/17, come stabilito nell’ intesa del 29 dicembre 2016 e confermato nel CCNI 2017/18.

La proroga della succitata deroga anche per il prossimo anno scolastico 2018/19, consente a tutti i docenti, indistintamente, di presentare domanda di trasferimento interprovinciale a prescindere dall’anno scolastico di immissione in ruolo e dalla provincia di titolarità.

Sarà, quindi, possibile per tutti i docenti partecipare alla mobilità territoriale esprimendo preferenze sia per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità che per sedi ubicate in altre province, utilizzando un unico modulo di domanda con il quale si potrà chiedere sia trasferimento provinciale che interprovinciale indicando la priorità per un tipo di movimento o per l’altro in base all’ordine con il quale saranno inserite le preferenze.

E’ utile ricordare che la preferenza sintetica per la provincia di titolarità non potrà essere espressa per il trasferimento provinciale nella stessa tipologia di posto, mentre sarà possibile per i docenti che chiedono mobilità professionale o trasferimento su altra tipologia di posto.

Come chiarisce l’art.6 comma 1 del CCNI, “Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province”.

Il docente che intende dare priorità al trasferimento interprovinciale dovrà inserire prima le preferenze per scuole e/o ambiti della provincia che interessa e, volendo, potrà chiedere anche l’intera provincia con preferenza sintetica prima di indicare preferenze per sedi della provincia di titolarità.

Si chiarisce, inoltre, che il numero massimo di 5 scuole esprimibili è complessivo, comprendendo sia quelle chieste in altra provincia che quelle richieste nella provincia di titolarità.

Come chiarisce il comma 2 del succitato art.6 del CCNI, La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo;  le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica”

Per i trasferimenti interprovinciali viene inoltre confermata, anche per il prossimo anno scolastico 2018/19, l’aliquota stabilita lo scorso anno, come indicato nell’art.8 del contratto sulla mobilità, dove nel comma 7 viene esplicitato quanto segue:

I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali

Disposizione ribadita nell’Allegato 1 del CCNI concernente l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi, dove si chiarisce dopo quale operazione vengono disposti tali movimenti :

Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)[….]”

Fontehttp://www.gildacuneo.it/2017/12/mobilita-2018-19-confermata-deroga-al-vincolo-triennale-provincia/

In questo articolo