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Supplenti ATA: i sei giorni di permesso sono non retribuiti

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certificazioni esbIl comma 1 dell’art. 19 del CCNL/2007 SCUOLA afferma che “Al personale assunto a tempo determinato, [omissis] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

Il comma 7 del medesimo articolo novella che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2”.

Pertanto ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a sei giorni di permesso NON-RETRIBUITO per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Inoltre ricordo che sono sempre concessi dato che:

  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;

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  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

Pertanto, “l’apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/guida/supplenti-ata-tre-giorni-permesso-non-retribuiti/

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