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Mobilità 2018/19: domanda cartacea, quando va presentata?

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master-perf-biennali-ecamCon la pubblicazione dell’Ordinanza Ministerialesulla mobilità 2018/19 sono stati ufficializzati i termini e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Nell’art.3 viene confermata la modalità di presentazione delle istanze che dovrà essere effettuata attraverso il portale Istanze online del sito del MIUR, come gli anni scorsi:

Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR [….]”

Nella modalità online, per il prossimo anno scolastico, è coinvolto anche il personale educativo che lo scorso anno ha presentato invece domanda cartacea

Fanno eccezione a questa modalità di presentazione delle domande alcune categorie di personale scolastico, come indichiamo di seguito

PRESENTAZIONE DOMANDE IN FORMA CARTACEA

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Devono presentare domanda in forma cartacea le seguenti categorie:

1 – Docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali

Queste domande devono essere inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.

2 – Personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità.

Coloro che si trovano in questa condizione sono riammessi nei termini di presentazione delle domande di mobilità entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, previsti nell’OM per ciascun ordine di scuola e tipologia di personale.

Le domande devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto.

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3 – Personale scolastico dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità

Coloro che vengono dichiarati soprannumerari oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità hanno la possibilità di presentarla in forma cartacea entro 5 giorni dalla data di notifica della loro soprannumerarietà

Le domande devono essere inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto.

4 – Personale che chiede il rientro e la restituzione al ruolo di provenienza

Le domande devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

5 – Personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità

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Come dispone l’art.26 comma 4 del CCNI sulla mobilità, i docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno possono presentare la domanda di mobilità, in caso di conseguimento del titolo successivamente al termine previsto dalla OM, sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

Rientrano in questa categoria, inoltre, come viene stabilito nell’art.3 comma 11 dell’OM, a integrazione di quanto disposto nel succitato art.26, anche i docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno nel caso in cui conseguano il titolo successivamente al termine previsto dall’OM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

6 – Docenti che concludono i corsi di sostegno oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità

Per questi docenti il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità è fissato a 5 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’ O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse

QUALI MODELLI?

I docenti interessati alla presentazione della domanda di mobilità in forma cartacea dovranno utilizzare gli appositi moduli che saranno disponibili nel sito del MIUR nella sezione “Mobilità”, con l’avvertenza che i modelli saranno diversificati per ordine e grado di istruzione, per tipologia di personale e per tipologia di movimento richiesto

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FONTEhttps://www.orizzontescuola.it/mobilita-2018-19-domanda-cartacea-va-presentata/

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