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Concorso riservato a DM e SFP: Requisiti, bando, valutazione titoli e orale. Il testo commentato per ciascun comma da PSN

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psicologia Qui di seguito l’articolo 4 del decreto dignità come approvato alla Camera in cui si evidenzia che le nuove graduatorie del concorso riservato da bandire per Diplomati Magistrali e Laureati SFP con almeno due anni prestati nella scuola statale, saranno usate parallelamente alle GAE, per l’assunzione sull’altro 50% dei posti complessivi ma solo dopo lo scorrimento delle GM del concorso 2016, sia per i vincitori che idonei, in molte regioni ancora non esaurite, fino al termine di validità di dette graduatorie. Solo dopo tale scorrimento e/o al termini del periodo di validità delle GM 2016 saranno utilizzate le nuove graduatorie di questo concorso riservato come abbiamo ben evidenziato  .

Entro 60 giorni dalla conversione definitiva del DL Dignità saranno stabiliti contenuto del bando, termini e modalità di presentazione delle domande, titoli valutabili e modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova del nuovo concorso riservato a Diplomati Magistrali e Laureati Sfp che sarà bandito in ciascuna regione sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria per la formazione di graduatorie regionali ad esaurimento e finalizzate alle assunzioni in ruolo.24cfu-insegnante-300x233

Di seguito il testo integrale dell’articolo 4 così come approvato alla Camera commentato comma per comma da PSN con il testo in blu:

CAPO I-bis MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA – Articolo 4.

(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)

  1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/ 2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    Al fine di assicurare continuità didattica agli alunni, si rinvia l’applicazione delle sentenze del CDS di 120 gg ritardando la decadenza dei contratti a tempo determinato o indeterminato stipulati dai Diplomati magistrali oggetto di decisione giurisdizionale

1-bis.  Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:Corsi di perfezionamento

  1. a) trasformando i contratti di lavoro atempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
  2. b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annualein precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Al fine di assicurare continuità didattica agli alunni, si trasformano i contratti a tempo indeterminato o di supplenze al 31 agosto stipulati dai docenti oggetto di sentenza in contratti al 30 giugno 2019

1-ter. Ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.

Si continua ad immettere in ruolo i docenti inseriti nelle GAE, fino al loro esaurimento, per il 50% dei posti disponibili. In caso di esaurimento delle GAE i posti vacanti vanno ad aggiungersi a quelli disponibili per l’altro 50% da destinare alle procedure concorsuali

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

  1. a) concorsibanditi nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
  2. b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
  3. c)  concorsi ordinariper titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

L’altro 50% dei posti disponibili annualmente è riservato alle assunzioni dalle procedure concorsuali secondo il seguente ordine di priorità scorso solo all’esaurimento di ciascuna delle seguenti graduatorie a) GM concorso 2016, b) GM concorso riservato a DM e SFP con due anni di servizio, c) GM prossimo concorso ordinario

 1-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

  1. a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea inscienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  2. b)  diploma magistralecon valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/ 2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Si definiscono i requisiti per partecipare al concorso riservato ai DM e SFP con 2 annualità anche non continuative di servizio specifico negli ultimi 8 anni svolto su posto comune o di sostegno su scuole statali

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi a partecipare al concorso riservato sui posti di sostegno unicamente i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado cui intendono partecipare (primaria o infanzia)

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

Ciascun docente potrà partecipare al concorso riservato per un’unica regione su tutti i posti per cui sia abilitato o specializzato

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

Sono previsti un totale di 100 punti di cui 70 per titoli e 30 per la prova orale. A 50 dei 70 punti è riservata la valutazione del servizio sia esso prestato su scuola statale che paritaria. Sono valutabili nei restanti 20 punti attribuibili i titoli universitari ed eventuali superamenti di concorsi docenti

1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto dignità saranno definiti con Decreto del Miur bando, termini di scadenza, modalità di presentazione della domanda di partecipazione, di valutazione dei titoli, svolgimento della prova orale e formazione delle commissioni

1-decies. L’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’immissione in ruolo da una delle GM 2016, GM riservata e GM ordinaria, comporta la cancellazione dalle altre GM nonchè da GAE e GI

 1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all’articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ai sensi della legge 107 è previsto un contributo economico per la partecipazione alle procedure concorsuali  delle GM riservata e GM ordinaria

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/concorsi/3161-concorso-riservato-a-dm-e-sfp-requisiti-bando-valutazione-titoli-e-orale-il-testo-commentato-per-ciascun-comma-da-psn.html

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