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Anno di prova e percorso FIT, 180 giorni di servizio e 120 di attività didattica. Ecco quali

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Corsi di perfezionamentoI docenti in anno di formazione e prova, ai sensi del DM n. 850/2015, svolgono un percorso diverso, sebbene alcune attività siano uguali, dai docenti ammessi al percorso annuale FIT dalle GMRE 2018.

Sia gli uni che gli altri, comunque, devono svolgere 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 di attività didattica per essere ammessi alla valutazione finale (docenti FIT, che devono inoltre presentare il progetto di ricerca-azione) e per il superamento dell’anno e la conferma in ruolo (docenti in anno di formazione e prova).

Vediamo quali giorni rientrano nei 180 di servizio e quali nei 120 di attività didattica e quanti giorni devono svolgere i docenti con rapporto di lavoro part-time.

180 giorni di servizio e 120 di attività didattica

Le indicazioni, di seguito riportate, sono state fornite (negli anni scorsi) in riferimento a quanto previsto dal DM 850/115, tuttavia sono valide anche nel caso del DM n. 984/17 e dei docenti FIT, trattandosi nell’uno e nell’altro caso di giorni di servizio e di attività didattica.

Di seguito la tabella riportante i giorni rientranti nei 180 di servizio e nei 120 di attività didattica:

Docenti in part-time

La nota n. 36167 del 5/11/2015  così recita: “Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

I docenti in part-time, dunque, devono svolgere per intero le 50 ore di formazione, mentre il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica vanno ridotti in proporzione all’orario di cattedra.

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Esempio: Un docente in part-time, che svolge ad esempio 9 ore settimanali, deve effettuare non 180 giorni di servizio ma 90 (180:18=X:9; X= 90), non 120 giorni di attività didattica ma 60 (120:18=X:9; X=60).

Le FAQ

nno di prova e di formazione 2016/2017: le FAQ di Paolo Pizzo. Quali sono i giorni utili? Quante volte è possibile ripetere l’anno di prova?

Bisogna ripetere la prova nel caso di passaggio di ruolo? Anche se si ritorna in un ruolo in cui il docente ha già superato la prova?

La legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato:

“116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

La novità introdotta già dallo scorso anno è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.

Di seguito alcune FAQ che chiariscono i dubbi più frequenti.

Quali giorni rientrano nel conteggio dei 180?

Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.

  • il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.

  • i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc.).

  • i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.

  • il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.

  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.

  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).

  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:

  • i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).

  • le vacanze estive.

  • i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.

  • i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Quali giorni devono essere considerati nei 120 di attività didattica?

Nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Quante volte è possibile rimandare l’anno di prova nel caso il docente non lo dovesse superare?

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativadel periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

In realtà già l’art. 439 del Dlgs 297/94 prevedeva che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Nota bene: tutto ciò presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.

Quante volte è possibile rimandarlo nel caso invece il docente non dovesse raggiungere i 180 gg. previsti?

Mentre come abbiamo detto la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola voltaè invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

Il periodo di prova e di formazione deve essere ripetuto per chi ottiene un passaggio di cattedra?

No.

È utile premettere che il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado oppure dalla A050 alla A051).

Chi ottiene il solo passaggio di cattedra, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica. Questo perché il docente è rimasto nel proprio ruolo di appartenenza.

Il periodo di prova e di formazione deve essere ripetuto per chi ottiene un passaggio di ruolo?

Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

Chi ottiene il passaggio di ruolo, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali (vedi circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015), e salvo successive modifiche, effettuare la prova (i180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo.

Ciò è valido anche quando il passaggio di ruolo determina il “ritorno” ad un ruolo precedente nel quale il docente ha già avuto la conferma in ruolo? Es. il docente che è stato titolare nell’infanzia, nel corso degli anni ottiene il passaggio di ruolo nella primaria e quest’anno ha ottenuto passaggio di ruolo nell’infanzia ritornando di fatto nel suo ruolo precedente?

In questo caso, ha risposto il Ministero ad un Ufficio scolastico provinciale, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova nell’infanzia e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

Fonte.https://www.orizzontescuola.it/anno-di-prova-e-percorso-fit-180-giorni-di-servizio-e-120-di-attivita-didattica-ecco-quali/

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