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Personale ATA – ACCORDO NAZIONALE – prima posizione economica ex art 2 sequenza contrattuale 25-07-08

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Nota 21 ottobre 2008

Come noto, l’articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 62 del CCNL/2007, ha disciplinato la rivalutazione del valore unitario delle posizioni economiche per la valorizzazione del personale ATA di cui alle aree professionali “A” e “B”, già previste dall’articolo 7 del CCNL/2005 nonché l’estensione della platea dei beneficiari.
Lo stesso articolo 2 ha contemplato, altresì, l’assegnazione di una nuova, seconda posizione economica nell’Area “B”, finalizzata alla individuazione di attività lavorative complesse, caratterizzate da autonomia operativa, attraverso le procedure selettive di cui all’articolo 48 del medesimo CCNL/2007.
L’Accordo che si trasmette in allegato, è stato stipulato, in data 20 ottobre 2008, tra questo Ministero e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL/2007. Con tale testo sono state disciplinate esclusivamente le modalità di attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2, della citata sequenza contrattuale secondo le nuove, ulteriori consistenze indicate, per profilo e per provincia, nell’allegato 1 dello stesso Accordo. 

Le SS.LL., al fine di garantire la massima efficacia delle procedure da allestire, assumeranno le iniziative a carattere organizzatorio e gestionale necessarie per concludere le operazioni secondo i tempi e le modalità previsti nell’Accordo medesimo, avendo particolare riguardo, nella fase operativa, alle seguenti indicazioni:

1. Presentazione delle domande

 

 

 

 

 

 

 

Le SS.LL., al fine di garantire la massima efficacia delle procedure da allestire, assumeranno le iniziative a carattere organizzatorio e gestionale necessarie per concludere le operazioni secondo i tempi e le modalità previsti nell’Accordo medesimo, avendo particolare riguardo, nella fase operativa, alle seguenti indicazioni:

1. Presentazione delle domande

 

 

 

 

 

 

Le SS.LL., al fine di garantire la massima efficacia delle procedure da allestire, assumeranno le iniziative a carattere organizzatorio e gestionale necessarie per concludere le operazioni secondo i tempi e le modalità previsti nell’Accordo medesimo, avendo particolare riguardo, nella fase operativa, alle seguenti indicazioni:

1. Presentazione delle domande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione dello schema di domanda per l’inserimento nella graduatoria nonché gli ulteriori allegati all’Accordo, sarà formalmente disposta nella rete Intranet e sul sito Internet del MIUR il giorno 3 novembre. Pertanto, dal giorno successivo, 4 novembre 2008, decorre il termine di 20 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura che scadrà, improrogabilmente, il 23 novembre 2008.
Le SS.LL. effettueranno il monitoraggio costante sullo stato di avanzamento delle relative operazioni, segnalando tempestivamente alla Direzione generale per il personale della scuola eventuali problematiche da sottoporre all’attenzione del tavolo di confronto con le OO.SS. previsto dall’articolo 9 dell’Accordo in questione.2. Applicazione dell’Accordo

 

 

Si evidenzia, in modo particolare, che all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo è stato previsto che la graduatoria provinciale di ciascun profilo professionale sia costituita da due distinte fasce. Nella prima fascia devono essere inseriti, d’ufficio e con il medesimo ordine di graduatoria, gli aspiranti già collocati nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 6, comma 2, dell’Accordo nazionale 10 maggio 2006, ai quali non sia stata attribuita la posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL/2005 con eccezione di coloro i quali abbiano rinunciato alla nomina.
Nella seconda fascia, oltre ai rinunciatari, sono inseriti tutti gli altri aspiranti.
Di conseguenza, la domanda di inserimento nella graduatoria deve essere presentata esclusivamente dagli aspiranti da inserire nella 2^ fascia in quanto per l’inclusione nella prima fascia (degli aspiranti già inclusi nella graduatoria ex articolo 7 ccnl/2005) si procederà, come indicato, direttamente a cura degli U.S.P. mediante le apposite procedure del Sistema informativo.
Le SS.LL. assicureranno alle Istituzioni scolastiche e agli Uffici scolastici provinciali cui sono affidate, rispettivamente, le fasi di acquisizione delle domande presentate dagli interessati, la valutazione dei titoli dichiarati, la compilazione delle graduatorie provinciali nonché degli elenchi del personale cui è attribuita la posizione economica – le informazioni e il supporto necessari per la corretta e puntuale attuazione delle procedure disciplinate dall’Accordo di cui trattasi. Al riguardo, si sottolinea che per favorire una maggiore semplificazione ed il rispetto della tempistica programmata, i suddetti adempimenti sono assistiti dalle procedure informatiche del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) e dalle relative istruzioni che saranno comunicate con apposite note operative.
In merito alla valutazione dei titoli dichiarati nelle domande si pregano particolarmente le SS.LL. di sensibilizzare i dirigenti scolastici affinché, ad integrazione dei controlli a campione sulle domande stesse, che l’Amministrazione disporrà per la correttezza e la trasparenza delle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 6.9 dell’Accordo, siano posti in essere analoghi controlli in merito alla corrispondenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli effettivamente posseduti dal personale al quale sarà conferita la posizione economica di cui al presente Accordo.
Analoghe verifiche, ma con la necessaria tempestività, possono essere disposte dal dirigente scolastico dell’attuale sede di servizio, per il personale da collocare nella prima fascia della graduatoria che, in base alle posizioni attribuibili di cui all’allegato 1, può comunque essere sollecitamente incluso, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 14, dell’Accordo, nel piano delle attività dell’istituzione scolastica, predisposto dal Dsga. A tal proposito le SS.LL. avranno cura, nelle more della definizione della procedura concorsuale, di favorire la sollecita designazione di tutto il personale che può essere destinatario della nuova posizione economica, anche tenuto conto che in base a quanto previsto all’articolo 4, comma 3, dell’Accordo, gli effetti giuridici ed economici della posizione economica conferita in prima applicazione dell’articolo 2 della citata sequenza contrattuale 2008, decorrono dal 1° settembre 2008.3. Contrattazioni integrative a livello di Ufficio scolastico regionale in merito alle iniziative di formazione del personale della scuola (articolo 4, comma 3, CCNL 29 dicembre 2007).

 

 

È assolutamente necessario che le trattative con le Organizzazioni sindacali siano avviate con la massima urgenza, in modo da consentire la conclusione tempestiva di tutte le attività formative preordinate all’attribuzione dei benefici economici in questione, come espressamente richiesto dall’articolo 50 del CCNL così definito dall’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.
Facendo seguito alla nota prot. AOODGPER 16820 del 15 ottobre 2008 si porta in evidenza che i corsi di cui all’ Accordo in oggetto sono prioritariamente finanziati con gli stanziamenti a favore degli UU.SS.RR. per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA e con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli UU.SS.RR. per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, fermo restando che in sede di contrattazione regionale può essere concordato che la formazione del personale interessato alla posizione economica sia finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 (art. 7 commi 11 e 12).
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli elementi innovativi in materia di formazione presenti nell’Allegato tecnico, esplicitamente destinati anche a sottolineare la valenza delle posizioni economiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro ed ai quali si dovrà assicurare massima evidenza. Al riguardo, non mancheranno successivi momenti di riflessione congiunta svolti, anche con la collaborazione dell’ANSAS, allo scopo di favorire, quanto più possibile, l’organizzazione e lo svolgimento delle varie iniziative.
Con l’occasione si precisa che le attività formative previste, ai sensi dell’art. 7 comma 10, sostituiscono a tutti gli effetti le attività formative connesse all’attribuzione delle residuali posizioni economiche ex art. 7 CCNL 2° Biennio economico 2004-2005 di cui alla nota n.15111 del 18 settembre 2008. Ciò premesso, i corsi in fase di svolgimento, in cui sia stato definito e organizzato il calendario degli incontri in presenza, termineranno regolarmente secondo quanto programmato, mentre le ulteriori iniziative dovranno seguire le indicazioni contenute nel presente accordo. Al riguardo si raccomanda di assicurare il tempestivo completamento delle incombenze relative ai corsi in itinere al fine di consentire la più rapida messa in esercizio delle nuove funzionalità della piattaforma di e-learning.Si ringrazia.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Accordo Nazionale attuazione dell’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008 (20.10.08)

 

 

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