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Il Ministro Brunetta su chi paga le visite fiscali: la questione deve essere ancora affrontata coi Ministri competenti

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19-12-2008 | Scuola da flc sindacato

brunetta_03_280x200Scuola  Rispondendo ad una interrogazione parlamentare a risposta immediata il Ministro della Funzione Pubblica dice: se le scuole debbono pagare dobbiamo concertarlo fra Ministri.

 

Apprendiamo che il Ministro Brunetta il 17 dicembre 2008, in sede di question time, ha risposto alla interrogazione presentata dall’On.le Melchiorre, circa l’onerosità per le scuole delle visite fiscali ormai da disporre obbligatoriamente anche per assenze per malattia di un giorno, affermando le seguenti cose: che per decisione del Ministero della salute (come ribadito anche nel febbraio 2006) le visite fiscali non sono state mai a carico delle scuole e che il suo Ministero, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2008, ha provveduto ad interpellare il Ministero dell’Economia e del Welfare e che, dunque, la questione è ancora da concertare con i suddetti Ministri. Ecco le parole precise che riportiamo dalla risposta ministeriale
“Al riguardo, si segnala che i competenti Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali si erano in passato già espressi sulla questione, riconoscendo che gli oneri delle visite fiscali effettuate nei confronti dei pubblici dipendenti sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, nel febbraio 2006 il Ministro della salute aveva rappresentato che la disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001) pone a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri delle visite fiscali, e che quindi le pubbliche amministrazioni non sono tenute al pagamento delle suddette prestazioni.
A seguito della ricordata pronuncia della Cassazione e in considerazione della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, il Dipartimento della funzione pubblica, consapevole della rilevanza di tale problematica, ha dunque provveduto a sottoporre la questione ai citati Ministri, chiedendo agli stessi se il predetto orientamento maturato nei precedenti anni possa ritenersi confermato.
La questione può essere infatti affrontata solo collegialmente, attraverso una valutazione condivisa da parte del Governo….
La lettura completa dell’interrogazione e della stessa risposta è assai interessante perché emerge con tutta evidenza l’arrampicarsi sugli specchi da parte del Ministro che non ha valutato l’inefficacia delle misure dell’art. 71 della legge 133/2008, le quali, lungi dal realizzare risparmio, producono confusione e oneri impropri.

Peraltro nella stessa risposta sembra prendere piede una consapevolezza finora mancata allo stesso Ministro, e cioè che non si possono trattare diversamente i lavoratori pubblici e privati, come abbiamo sostenuto fin dal primo momento e come le aule giudiziarie potranno sancire.
Ritornando alle visite fiscali a carico delle scuole, si conferma, in ogni caso, quanto stiamo sostenendo come FLC Cgil, che esse vanno disposte, anche sulla base della stessa legge e delle successive circolari ministeriali, quando ne ricorrano le condizioni organizzative; e fra le condizioni organizzative stanno anche le mancate risorse specifiche con cui pagare gli accertamenti.

Roma 19 dicembre 2008
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TESTO QUESTION TIME VISITE FISCALI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(Effetti sul settore della scuola derivanti dall’applicazione della disposizione che prevede l’obbligo di disporre la visita fiscale nei confronti del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno – n. 3-00287)
PRESIDENTE. L’onorevole Melchiorre ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00287, concernente effetti sul settore della scuola derivanti dall’applicazione della disposizione che prevede l’obbligo di disporre la visita fiscale nei confronti del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno (Vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata).
DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, signor Ministro, l’articolo 71, comma terzo, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il cosiddetto decreto «antifannulloni») prevede l’obbligo per il datore di lavoro pubblico di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno.
Inoltre, la Corte di cassazione ha sancito, nella sentenza n. 13992 del 2008, che le visite fiscali rientrano nella competenza delle ASL, sono a titolo oneroso e sono a carico dell’amministrazione richiedente, perché disposte nell’interesse del datore di lavoro.
In pochi mesi il settore scuola, ripetutamente sollecitato dalle ASL in proposito e già fatto oggetto di consistenti tagli dal Governo, è in seria difficoltà e rischia di non poter sostenere il peso di questa ulteriore spesa.
Chiediamo pertanto se il Ministro interrogato e il Governo avessero previsto le ricadute del provvedimento in oggetto, segnatamente sul fronte della scuola, se intendano prevedere un fondo ad hoc per le visite fiscali nelle scuole, o se e quali altri provvedimenti intendano adottare per non far gravare sui già scarsi fondi delle scuole italiane questa ulteriore spesa.
PRESIDENTE. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, ha facoltà di rispondere.
RENATO BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Signor Presidente, è corretto quanto sostenuto dagli interroganti in merito alla sentenza con la quale la Corte di cassazione ha negato la sussistenza del principio della gratuità delle visite fiscali. Tuttavia, la Suprema Corte non ha indicato su quale ente debba ricadere il relativo onere finanziario. La questione relativa all’imputabilità degli oneri per le visite fiscali nel pubblico impiego, e segnatamente nel settore scuola, appare dunque ancora in via di approfondimento.
Al riguardo, si segnala che i competenti Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali si erano in passato già espressi sulla questione, riconoscendo che gli oneri delle visite fiscali effettuate nei confronti dei pubblici dipendenti sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, nel febbraio 2006 il Ministro della salute aveva rappresentato che la disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001) pone a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri delle visite fiscali, e che quindi le pubbliche amministrazioni non sono tenute al pagamento delle suddette prestazioni.
A seguito della ricordata pronuncia della Cassazione e in considerazione della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, il Dipartimento della funzione pubblica, consapevole della rilevanza di tale problematica, ha dunque provveduto a sottoporre la questione ai citati Ministri, chiedendo agli stessi se il predetto orientamento maturato nei precedenti anni possa ritenersi confermato.
La questione può essere infatti affrontata solo collegialmente, attraverso una valutazione condivisa da parte del Governo. Con riferimento alla materia in esame è inoltre opportuno segnalare che, all’atto Senato n. 1167, collegato alla finanziaria, in materia di lavoro pubblico e privato, già approvato dalla Camera dei deputati, si prevede, tra l’altro, il rilascio dei certificati di malattia on line per le assenze per malattia nel pubblico e nel privato, nonché la competenza dell’INPS a gestire tutto il sistema delle assenze non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico.
È mia intenzione introdurre in questa norma l’equiparazione totale, nella disciplina delle assenze per malattia, del sistema pubblico a quello privato. Quindi, andrà rivisto anche il sistema delle visite fiscali, e quello dei regimi di reperibilità durante la giornata, che dovrà essere uguale tra pubblico e privato.
PRESIDENTE. L’onorevole Melchiorre ha facoltà di replicare.
DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, dichiaro subito che non siamo pienamente soddisfatti di questa risposta. Innanzitutto perché, a proposito della sentenza della Corte di cassazione, vi è da dire che la competenza delle ASL sull’effettuazione delle visite fiscali dipende da una legge che è già in vigore (legge n. 833 del 1978). La Suprema Corte ha già stabilito che le visite fiscali sono a titolo oneroso in quanto – come è già stato ricordato dal Consiglio di Stato – non rientrano nei livelli essenziali garantiti dallo Stato. Si sarebbe dovuta realizzare una concertazione per parificare i dipendenti pubblici e privati, prima del varo del decreto-legge; il nodo della questione, infatti, è proprio qui. Mi sorprende che il Ministro Brunetta non sapesse a che cosa si andava incontro nel momento in cui si prevedeva l’entrata in vigore del provvedimento, né che non gli fossero già noti i costi elevati di una visita fiscale (che oscilla tra i 40 e i 50 euro), per prevedere un sistema di parificazione che ci auguriamo venga realizzato prossimamente (per ora esistono semplicemente parole). Crediamo, quindi, che il sistema della decretazione d’urgenza, cui fa spesso ricorso questo Governo, sia un sistema che sia stato fonte di un grave errore e di confusione (pensiamo a quello che è successo nelle ASL di Milano e di Como dove già si sono registrate, da settembre a questa parte, un numero superiore al doppio delle visite fiscali stabilite) e non di ciò che effettivamente doveva essere l’obiettivo del decreto-legge, ovvero prevedere un buon funzionamento della pubblica amministrazione (non semplicemente una lotta, fine a se sé stessa, ai fannulloni, o presunti tali); un buon funzionamento che avrebbe presupposto anche un risparmio per la pubblica amministrazione.
PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, concluda per favore.
DANIELA MELCHIORRE. Riteniamo, quindi, che si stia procedendo con il sistema delle grida manzoniane: grandi proclami in vista del varo di un decreto-legge, a cui non seguono, però, dei risultati effettivi, se non una grande confusione sul piano pratico, con il mancato raggiungimento dell’obiettivo a pochi mesi dalla conversione in legge del provvedimento.

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