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Graduatorie di istituto: domande presentate, chi verrà escluso

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certificazione-inglese1La scadenza per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20 era fissata per il 24 giugno 2017.

Le segreterie sono al lavoro per la valutazione delle domande e l’inserimento al sistema informatico, entro il termine del 30 giugno, a meno di proroghe per permettere un lavoro più ordinato.

I docenti – come abbiamo già detto – cominceranno a visualizzare i dati nella pagina personale alla voce Graduatorie di istituto di Istanze on line.Corsi di Perfezionamento 2017-2018

Le graduatorie provvisorie potranno essere pubblicate, se la timeline sarà rispettata, a partire dal 26 luglio 2017. La pubblicazione non avverrà in tutte le province nella stessa giornata, mentre nella stessa giornata pubblicheranno tutte le scuole della stessa provincia. Dalla pubblicazione ci saranno 10 giorni di tempo per un eventuale reclamo.

Alcuni docenti potrebbero essere esclusi – depennati – da tutta la procedura per i seguenti motivi:

  • domanda presentata dopo il 24 giugno (chi l’ha spedita il 24 tramite Poste non ha da temere perchè fa fede il timbro postale)
  • domanda presentata non nei modelli rilasciati dal Ministero per il triennio 2017/20
  • domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione indicati dall’art. 3 del dm n. 374 del 1° giugno 2017 ossia

a) coloro che siano esclusi dall’ elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, 11. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata università telematica ecampusdell’Inabilità o dell’interdizione;
f) coloro che siano incorsi neUa radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

  • non essere in possesso del titolo di accesso completo entro la data del 24 giugno 2017 (non sono previsti inserimenti con riserva)
  • aver presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta
  • aver inserito dichiarazioni non corrispondenti a verità ( questo comporta anche l’avvio di un procedimento penale)
  • aver dichiarato nuovamente o riprodotto titoli già presentati in occasione delle procedure relative al biennio 2009/2010 e 2010/20 Il ed ai trienni 20Il/2014 e 2014/2017, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione, con le eccezioni indicate nel DM n. 374 del 1° giugno 2017, art. 4, comma 13. Alcuni docenti – malconsigliati da alcuni sindacati – hanno inserito nuovamente il titolo di accesso che invece non andava dichiarato. Altri lo hanno inserito e indicato (titolo già valutato). Si ritiene che tale errore non sarà considerato motivo di esclusione.

Le segreterie devono rispettare tali termini del bando ed escludere le domande presentate e compilate in maniera difforme dalle indicazioni del DM n. 374 del 1 giugno 2017.

Fonte: http://www.orizzontescuola.it/graduatorie-istituto-domande-presentate-verra-escluso/

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