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Supplenze: contratti al 31 agosto, posti di potenziamento, messe a disposizione per il sostegno. ATA fino ad avente diritto, dubbio su art. 59

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24 cfu per concorso insegnantiLa nota dell’Ufficio Scolastico di Milano fa da apripista per le supplenze del personale docente, mentre crea “un caso” per quanto riguarda le supplenze ATA, in merito all’art. 59.

Per quanto riguarda i docenti, i contratti vanno stipulati al 31 agosto o 30 giugno, a seconda della natura del posto da coprire. Le nomine vanno conferite sulla base del Regolamento delle supplenze (Dm 131/07).

In particolare l’ufficio Scolastico ricorda che a che sui posti di potenziamento non possono essere attribuite supplenze brevi e temporanee, ai sensi dell’art.1 comma 95 della legge 107/2015; possono invece essere attribuite supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per i posti di potenziamento previsti in organico, vacanti o non vacanti, che risultino di fatto disponibili fino al 31/08/2018.

Per le supplenze su sostegno l’Ufficio Scolastico evidenziano le procedure citate nella nota ministeriale del 29 agosto 2017 che prevedono – una volta esauriti gli elenchi degli specializzati presenti nelle graduatorie – la nomina di personale specializzato anche non presente nelle graduatorie di istituto attraverso le domande di messa a disposizione.Metodologie didattiche e innovazione scolastica

Va anche evitata la nomina “fino ad avente diritto”, per questo le scuole vengono sollecitate alla determinazione in via definitiva delle graduatorie di istituto di tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per il triennio 2017/20 (vedi nota)

Per quanto riguarda il personale ATA invece, come già chiarito anche dall’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna le nomine andranno conferite da graduatorie valide per il triennio 2014/17 ma con la clausola “fino ad avente diritto”, pur non sapendo quando potranno essere pronte quelle nuove, relative al triennio 2017/20 (per il quale le domande andranno presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017). Questo almeno fino a eventuale diversa disposizione ministeriale, come suggerito dai sindacati (vedi UIL – FLCGIL).

Rimane però un dubbio sull’art. 59. Mentre l’orientamento dell’Ufficio Scolastico Emilia Romagna è quello di permettere al personale ATA di ruolo di accettare anche la supplenza sulla base dell’art. 59 del CCNL, ancorchè fino ad avente diritto, l’ufficio Scolastico lombardo nega invece tale possibilità (

allo stato dei fatti non ricorrono le condizioni per l’applicazione su tali contratti dell’art. 59 del C.C.N.L. del comparto scuola attualmente vigente).

Nota UST supplenze – MIUR.AOODRLO.REGISTRO_UFFICIALE(U).0018828.06-09-2017

Fontehttp://www.orizzontescuola.it/supplenze-stipulare-contratto-al-31-agosto-posti-potenziamento-messe-disposizione-sostegno-ata-ad-avente-diritto-dubbio-art-59/

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