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Docenti con doppio lavoro: tutte le attività consentite e non consentite dalla legge

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inglese-1Sono sempre di più i docenti che svolgono doppio lavoro per arrotondare il proprio stipendio. Per i professori non è vietato svolgere altre attività lavorative oltre l’insegnamento, ma ci sono delle precise regole da seguire.

In generale la legge prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti da privati senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Chi è dipendente della Pa non può esercitare attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare alle dipendenze di datori di lavoro privati (incompatibilità assoluta) o assumere cariche in società aventi scopo di lucro, tranne quando il Miur abbia dato l’autorizzazione.

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Ci sono però delle eccezioni. Infatti la libera professione può essere svolta anche dai professori universitari e dagli insegnanti, purché non sia incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata. Ad esempio i docenti di scienze giuridiche ed economiche possono esercitare anche la professione di avvocato.

Alcune attività, inoltre, possono essere svolte anche senza autorizzazione

  • la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
  • lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  • la partecipazione a convegni e seminari
  • gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
  • gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
  • gli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
  • l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
    l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
  • gli incarichi presso le commissioni tributarie
  • gli incarichi come revisore contabile.

Metodologie didattiche e innovazione scolasticaPuò, ad esempio, un docente a tempo pieno, essere contemporaneamente amministratore di condomino? La risposta è negativa. Lo ha stabilito la Corte dei conti per la Toscana, con la sentenza 159 depositata l’8 settembre 2014, secondo cui gli insegnanti non possono svolgere attività di amministratore condominiale, neanche se iscritti a un ordine professionale.

Nel caso in questione il docente di scuola superiore, oltre a svolgere gli impegni istituzionali si occupava di due distinte attività: la prima lo vedeva come amministratore di numerosi condomini situati nella Provincia di Pisa; la seconda nell’esercitare la libera professione di ingegnere.

Si è scoperto che svolgeva questa attività senza neppure averlo comunicato al preside (che può autorizzarlo, se l’attività “extra” non è di pregiudizio a quella di docente, come riporta l’articolo 508 del Decreto legislativo 297/1994).

La Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire il danno, per tutti i compensi guadagnati senza il consenso dell’Amministrazione.

I giudici toscani hanno ricalcolato la somma al netto delle ritenute previdenziali e sottraendo da questa i compensi percepiti caduti in prescrizione, hanno condannato il docente a risarcire la somma di 59mila euro.

Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-doppio-lavoro-tutte-le-attivita-consentite-non-consentite-dalla-legge

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