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Trasferimenti provinciali e interprovinciali 2018/19: quando vale la precedenza per assistere il genitore, il coniuge o il figlio

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master e perfezionamenti biennaliNella domanda di trasferimento (sia provinciale che interprovinciale) è possibile avere una precedenza se si assiste il proprio figlio o il proprio coniuge in situazione di disabilità, e in quella (solo) provinciale se si assiste il proprio genitore.

Ma c’è una differenza a seconda se il verbale che attesta la disabilità ha carattere permanente o rivedibile nel tempo.

ASSISTENZA AL FIGLIO, CONIUGE O AL GENITORE

Il punto IV dell’art 13 del CCNI sulla mobilità dispone che viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o parte dell’unione civile e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

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Pertanto, appare intanto chiaro come la precedenza per il figlio preceda, nelle sequenze, quella per assistenza al coniuge o al genitore (che invece sono sullo stesso “piano”), e questa è una delle novità introdotte lo scorso anno.

Appare altrettanto chiaro come però l’assistenza per il genitore sia valida solo per i trasferimenti provinciale e quindi non si accorda per quelli interprovinciali come invece è previsto se si assiste il figlio o il coniuge.

CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITÀ – PERMANENTE O RIVEDIBILE?

È testualmente previsto dal CCNI che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Pertanto, la certificazione della disabilità deve necessariamente avere carattere permanente (cioè “non rivedibile”) se si tratta di coniuge o genitore, mentre se si tratta del figlio può anche essere rivedibile.
In entrambi i casi parliamo sempre di certificazione di disabilità con gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92o sindrome di Down.

COME ESPRIMERE LE PREFERENZE

La precedenza vale esclusivamente all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza (per il genitore vale solo se si è già titolari nella provincia), a condizione che si esprima come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure si esprima l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.

Ricordiamo che le domande potranno essere presentate dal 3 aprile

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/trasferimenti-provinciali-interprovinciali-2018-19-vale-la-precedenza-assistere-genitore-coniuge-figlio/

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