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Concorso straordinario infanzia e primaria, Parlamento: dubbio esclusione servizio paritarie

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logo-home_biologia1Il servizio studi Parlamento ha analizzato, all’interno del Decreto Dignità, l’emendamento relativo al concorso straordinario per infanzia e primaria riservato ai docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e ai laureati in Scienze della formazione primaria.

I requisiti

Secondo la formulazione attuale dell’emendamento i requisiti richiesti sono due anni di servizio presso le scuole statali, valutabili ai fini della ricostruzione di carriera.

Il servizio nelle scuole paritarie

Così scrive il Servizio Studi “Per quanto riguarda la considerazione unicamente del servizio svolto presso le scuole statali, si ricorda che l’art. 2, co. 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha disposto che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Con riferimento alla parità di trattamento tra insegnanti delle scuole statale e insegnanti delle scuole paritarie, si è pronunciato sia il giudice amministrativo, sia il giudice costituzionaleCorsi di perfezionamento

Si veda, in particolare, l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 951 del 7 marzo 2017, con la quale è stata accolta un’istanza cautelare considerando che “a un primo sommario esame, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”. A

Si veda, altresì, la sentenza n. 251/2017 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l’art. 1, co. 110, ultimo periodo, della L. 107/2015 che escludeva dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti il personale già assunto su posti e cattedre con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Il diritto di partecipare al concorso era condizionato alla circostanza che non vi fosse un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale, mentre analoga preclusione non era prevista per i docenti alle dipendenze di una scuola privata paritaria a tempo indeterminato e per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. L’esclusione si fondava sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro: criteri non funzionali, secondo la Corte, all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, che dovrebbero essere impostate su metodi meritocratici. Né era stato possibile ravvisare una convincente ratio legis nella finalità di assorbire il precariato.

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Fonte:https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-infanzia-e-primaria-parlamento-dubbio-esclusione-servizio-paritarie/

 

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