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ATA, assunzioni a tempo indeterminato: si può richiedere il Part-Time da subito

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24cfu-insegnante-300x233Può un neo immesso in ruolo ATA chiedere subito il part-time? Quale deve essere la durata minima della prestazione lavorativa? Una breve scheda con le risposte e i riferimenti normativi.

Il CCNL firmato il 29 novembre 2007, all’art. 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale.

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in genere va presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale. La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Il part time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.Corsi di perfezionamento

Pertanto la scadenza del 15 Marzo, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia che sia a tempo indeterminato che determinato, infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco logo-home_biologia1temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno;
c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Riferimenti normativi: CCNL 29 novembre 2007 (artt. 58 e 44) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/ata-assunzioni-a-tempo-indeterminato-si-puo-richiedere-il-part-time-da-subito/

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