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Quali regole per i docenti già di ruolo individuati dal concorso per gli abilitati (GRME)

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Nelle istruzioni operative per le assunzioni (Nota 35110/18), il MIUR ha fornito indicazioni relativamente alla situazione dei docenti già di ruolo che abbiano partecipato al concorso abilitati e che siano individuati dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT.

Al punto A.12 è specificato che qualora si sia individuati per una classe di concorso diversa (o sui relativi posti di sostegno) da quella di titolarità si può fruire, per quell’anno scolastico, dell’aspettativa prevista dall’art. 36 del CCNL 2006/2008(confermato dal CCNL 2016/2018), per svolgere un anno di servizio a tempo determinato.

Nel caso in cui si sia individuati dalla stessa classe di concorso(incluso i relativi posti di sostegno, essendo riferiti comunque ad una classe di concorso), di titolarità, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del Regolamento delle supplenze dei docenti (DM 131/07).

Per ulteriori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi alle nostre sedi locali.

ART.36 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

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