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Anno di prova concorso infanzia e primaria, diplomati magistrale non lo ripetono

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Un diplomato magistrale, che viene licenziato in seguito ad un giudizio di merito sfavorevole e che ha superato l’anno di prova con riserva, qualora partecipi al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, dovrà nuovamente ripetere il predetto anno?

Rispondiamo al succitato quesito, posto in redazione da diversi nostri lettori, premettendo che la legge n. 96/2018, di conversione del decreto n. 82/2018, è intervenuta sulla questione dei diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02, cui la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato ha sbarrato le porte delle graduatorie ad esaurimento.

Continuità didattica

Oltre a prevedere il concorso ordinario e straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, la legge 96/2018 ha garantito la continuità didattica agli studenti, considerato che molte sentenze di merito, che si confermeranno all’Adunanza Plenaria, dovrebbero arrivare nel corso del 2018/19.

Al fine di garantire la continuità didattica, infatti, la legge prevede quanto segue:

  1. diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;Corsi di perfezionamento
  2. diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;
  3. diplomati magistrale con supplenza al 30/06: dopo l’esecuzione delle sentenze restano comunque sino alla scadenza originariamente prevista (questa casistica non la prevede il decreto, ma è indicata dalla circolare sulle supplenze a.s. 18/19).

Molti diplomati magistrale già in ruolo con riserva (di cui al punto 1) hanno superato l’anno di prova, anch’esso con riserva.

Valutazione anno di prova con riserva

Lo scorso anno scolastico è stato posto il problema della valutazione dell’anno di formazione e prova dei docenti diplomati magistrale assunti con riserva.

Il Miur è intervenuto con apposita nota, con la quale ha indicato di procedere alla valutazione succitati docenti inserendo (nel provvedimento di conferma in ruolo) la clausola risolutiva in caso di giudizio di merito sfavorevole al docente.

Così leggiamo nella nota:

si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente.

Esonero anno di prova docenti assunti con il concorso straordinario

Stando a quando detto sopra, in seguito alle sentenze di merito dovrebbero essere licenziati migliaia di diplomati magistrale (circa 7000), che possono aver già superato l’anno di prova. Tali docenti potranno partecipare al concorso straordinario (posto che abbiano svolto due annualità di servizio specifico nella scuola statale), ragion per cui si è posto il problema se devono svolgere nuovamente l’anno di prova e meno. Da qui il quesito iniziale.

La risposta al quesito è fornita dalla bozza di decreto che disciplinerà il concorso straordinario, il cui articolo 10 comma 5 così detta:

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e prova di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

I docenti, che lo hanno già superato a pieno titolo o con riserva  (diplomati magistrale in ruolo con riserva), dunque, non devono svolgere nuovamente l’anno di prova.

Anno prova secondo il DM 850/2015

L’anno di formazione e prova, che  dovranno sostenere i docenti assunti tramite il concorso straordinario è quello delineato dal DM n. 850/2015 (qui lo speciale sull’anno di prova).

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/anno-di-prova-concorso-infanzia-e-primaria-diplomati-magistrale-non-lo-ripetono/

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